Gruppo Bper: l’accordo di armonizzazione in pillole


➡️ 9 – Permessi non retribuiti

Ferma la decorrenza dal 1° ottobre 2022 e in misura pro quota per il trimestre, il lavoratore potrà richiedere un’aspettativa non retribuita per un periodo fino a 6 mesi, frazionabile in due periodi nei seguenti casi:

  • lutto o grave malattia del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto, dei figli;
  • scopi umanitari per azioni di soccorso in caso di calamità;
  • fino a compimento del 12° mese di età del figlio, esauriti i congedi parentali.
    Tale periodo è in aggiunta a quanto previsto dalle norme di Legge e di CCNL.
    Sarà possibile assentarsi durante il periodo di malattia del figlio, senza limite, fino al compimento del 5° anno di età. Tale previsione supera quella contenuta all’art.47 del CIA.

Permessi – Ulteriori Previsioni

👫🏻Il dipendente genitore “non riconosciuto” in base alle norme di legge o di CCNL potrà beneficiare dei permessi o congedi sottoelencati considerati a carico dell’Azienda:

  • congedo di paternità (dlgs 151/2001);
  • congedo di paternità obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore (L.92/2012 come modificato dalla L.234/2021);
  • congedo parentale-ex astensione facoltativa (dlgs151/2001);
  • permessi giornalieri per allattamento (dlgs151/2001);
  • permessi per malattia del figlio (dlgs151/2001).

📩Apposite circolari saranno dedicate all’argomento.

image_pdfScarica PDF di questo articoloimage_printStampa articolo