Permessi per lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.


Tali permessi sono normati dal  decreto legislativo n° 119 entrato in vigore dal’11 agosto del 2011 all’art. 7 del D.Lgs (“Congedi per cure”).

Relativamente alla fruizione di questi permessi:

  • sono previsti 30 giorni all’anno, per coloro che hanno invalidità superiore al 50% e che devono sottoporsi a cicli di cure (per esempio fisioterapiche ecc..)
  • la fruizione è a giornate intere (non ad ore)
    • i 30 giorni sono frazionabili in più periodi (sempre a giornate intere, non ad ore)
    • deve essere presentata idonea certificazione (documentazione da cui si evince la percentuale di invalidità; disposizione del ciclo di terapie da parte del medico che certifica che trattasi di cure legate alla patologia per cui è riconosciuta l’invalidità; documentazione a consuntivo della presenza, presso la struttura in cui vengono effettuate le terapie, nella data in cui si è assente)

 

Ora, cosa avviene nel caso in cui la prestazione sanitaria dovesse richiede un trattamento per un periodo diverso dall’ intero orario lavorativo giornaliero per poter beneficiare di tali permessi?

Di seguito, presentiamo qualche esempio, nei casi in cui l’ orario di permanenza nella struttura medica non coincida con il cartellino presenza.

Per esempio: dipendente con orario lavorativo 8.20/13.30-14.30/16.45:

  • Se il lavoratore dovesse sottoporsi a cure presso una struttura a 1 ora di distanza dalla sua residenza, il viaggio di andata e ritorno rientrerà nel permesso a giornata
  • Se il trattamento dovesse durare 5 ore tra le 8.20 e le 13.30,  il permesso viene inserito per l’intera giornata
  • Se il trattamento, per esigenze della struttura, dovesse iniziare alle 15.00 e protrarsi fino alle 19.00, il permesso viene inserito per l’intera giornata.
  • Se il trattamento dovesse iniziare, sempre per esigenze della struttura, alle 7.00 e concludersi alle 12.00, il permesso viene inserito per l’intera giornata.

Infatti, il Congedo per Cure nasce a “giornate intere“, pertanto non si prende ad ore e neanche a mezza giornata (nella medesima giornata non vi deve essere prestazione lavorativa): quello che viene richiesto è un certificato generico che riporti solo l’assenza delle giornate.

A fronte di questa documentazione l’azienda giustifica l’assenza dell’intera giornata: non è necessario specificare fasce orarie od orari, per evitare che la certificazione rientri nelle 15 ore di Permessi aziendali per Visite Mediche.

Ciò comporta che anche il periodo di viaggio andate e ritorno verso la struttura medica sia ricompreso nell’intera giornata di assenza.

Infine, ecco una traccia di dichiarazione medica a fronte della prestazione, da presentare agli Adempimenti Amministrativi per la registrazione della giornata di Permesso per Cure:

Esempio standard:

 

“Si certifica che il sig.______________________________________________________________ è stato presente presso codesta struttura per prestazioni sanitarie relative a *______________________________________ nella giornata del _______________

 

 

* (si deve evincere che l’assenza è legata alla patologia invalidante)

 

Fonte: Fisac Bper Banca

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