Congedo parentale a ore: alcune indicazioni utili


Ecco una Guida completa al significato di “Congedo Parentale a ore“, a chi ne ha diritto e a come è cambiato in epoca Covid.

Congedo Parentale a Ore (detto anche “Su Base Oraria”)

A disciplinare questo tipo di congedo è stata la legge 24 dicembre 2012, n.228.

La legge ha infatti introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire:

  • le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria
  • i criteri di calcolo della base oraria
  • e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

A chi spettano questi permessi?

La modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dall’art. 32 del T.U maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite istruzioni.

Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile riportata negli esempi del paragrafo sopra), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

Pertanto:

  • entro i primi 6 anni di età del bambino si fruisce del congedo per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
  • dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
  • infine dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

Periodi di assenza

Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Per quanto riguarda il congedo parentale ad ore la regola generale stabilisce che non si possono superare i 10 mesi complessivi. Per quanto riguarda le modalità di fruizione del congedo, i criteri di calcolo della base oraria e il monte orario giornaliero bisogna fare dunque riferimento al proprio CCNL.

Se nel CCNL non risultano indicazioni sulle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore si applica la regola generale, nella quale viene stabilito che la durata del permesso deve essere pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

Pertanto si evince il seguente assunto: chi lavora per 8 ore al giorno può richiedere il congedo parentale per un massimo di 4 ore.

Fruizione del congedo in modo frazionato

Qualora la fruizione del congedo avvenga frazionatamente, il periodo massimo di assenza dovrà essere verificato computando i giorni compresi nei periodi indicati nella domanda di richiesta.

Quindi qualora si susseguano, senza interruzione:

  • un primo periodo di congedo parentale
  • un successivo periodo di ferie o di malattia
  • e un ulteriore periodo di congedo parentale

i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano nei periodi devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.

Richiesta e presentazione della domanda

A stabilire le regole nello specifico per criteri di richiesta e presentazione delle domande è l’INPS.

Modalità di richiesta

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale richiede il congedo al datore di lavoro ed all’INPS, ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Nella domanda di congedo parentale frazionato il genitore dichiara:

  • se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criteriogenerale previsto dall’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nellasingola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero);
  • il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infattiprevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;
  • il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

Presentazione domanda

L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità online”.

L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:

  • WEB: il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”,“ Maternità”, “Acquisizione domanda”;
  • CONTACT CENTER INTEGRATO: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
  • PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per tutte le altre informazioni sulle modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015.

Le modifiche al Congedo Parentale dopo il Coronavirus

L’avvento del Coronavirus ha rivoluzionato la formulazione dei permessi, ampliando le platee e modificando le regole di applicazione.

Ricordiamo che il congedo parentale straordinario causa Covid-19 è attivo dallo scorso 5 marzo, cioè da quando sono state adottate misure di contenimento per la diffusione del coronavirus a livello nazionale e sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

Per tutte le informazioni utili sul Congedo parentale Covid potete leggere questo nostro approfondimento.

Congedo parentale Covid a ore: come funziona?

Invece il congedo parentale a ore come è cambiato?

In principio è stato il Messaggio n. 3105 dell’11 agosto 2020 dellINPS che ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda per la fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.

Poi con Circolare n. 99 del 3 settembre, l’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla fruizione del c.d. congedo COVID-19″ fruibile anche in modalità oraria.

In sintesi, il congedo COVID-19 ad ore può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell’altro genitore.

Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.

Decorrenza attuale

Ricordiamo che inizialmente la decorrenza del congedo Covid a ore era, come per quello ordinario, il 31 Agosto.

il decreto Ristori ha modificato la disciplina del congedo parentale straordinario per i lavoratori, prorogandolo al momento fino al 31 dicembre 2020.

Non si escludono, ovviamente, ulteriori prolungamenti nei prossimi DPCM.

Come fare domanda?

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19“.

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore dichiara:

  • il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria;
  • ed il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare.

 

Fonte: www.lentepubblica.it

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