Cassazione: giusto licenziare chi usa legge 104 per fare la spesa e andare al mare


Dipendente licenziato da Poste italiane: usava permessi legge 104 per andare a fare la spesa o recarsi al mare in vacanza con la famiglia


La Cassazione ha deciso: è giusto licenziare un lavoratore che utilizza i giorni di permesso con la legge 104 per fare la spesa e recarsi al mare insieme alla propria famiglia. La pronuncia risale a due giorni fa, sabato 26 giugno 2021, e respinge, di fatto, il ricorso presentato da L., dipendente licenziato dalle Poste Italiane.

L’uomo aveva ricevuto il 20 settembre 2007 il provvedimento nel quale si diceva che

il lavoratore, il quale per le giornate del 24 e 25 agosto 2017 aveva usufruito di giorni di permesso ai sensi della legge 104 del 1992 per assistere la madre, si era intrattenuto in attività incompatibili con l’assistenza, essendosi recato presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, piuttosto che presso l’abitazione della madre, convivente col marito”.

Inoltre, il cambio della residenza della madre presso l’abitazione di L. non era mai stato comunicato a Poste Italiane spa, se non dopo le contestazioni disciplinari.

Nel ricorso, il dipendente delle Poste italiane, L., ha invocato una presunta lesione della privacy in violazione dello Statuto dei lavoratori che vieta“controlli lesivi dei diritti inviolabili” e prevede che i lavoratori debbano essere“informati adeguatamente circa le modalità di esercizio del controllo”.
Tuttavia, tale sottolineatura è stata prontamente rispedita al mittente, in quanto nel caso in disamina “il controllo del lavoratore al di fuori del luogo di lavoro era consentito perché finalizzato ad accertare l’utilizzo illecito del permesso”.

Infatti, l’assenza dal lavoro in base alla 104 “deve porsi in relazione diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere a esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e di buona fede, sia nei confronti del datore che dell’ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari”.

Insomma, a quanto pare la legge parla chiaro.

Fonte: ilsussidiario.net

 

 

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