AdER: scelte che prescindono dall’interesse della categoria


I possibili effetti della vittoria di Pirro dell’indennità di vacanza contrattuale…. I rischi delle scelte che prescindono dall’interesse collettivo della categoria

Cari colleghi, in questi giorni Unisin e Snalec stanno pubblicizzando, facendosene gloria, la sentenza riguardante una causa da loro promossa lo scorso settembre ai fini di poter ottenere, nelle more del rinnovo del contratto collettivo nazionale, il riconoscimento dell’elemento provvisorio della retribuzione denominato Indennità di Vacanza Contrattuale. Per completezza d’informazione riportiamo il dispositivo:

Sentenza n. 3280/2017 pubbl. il 12/12/2017 RG n. 8937/2017
dispositivo P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara il diritto dei ricorrenti al versamento, a decorrere dal 16.9.2012 e fino alla
stipula del nuovo contratto collettivo, dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura prevista dall’art. 9 comma 17 secondo periodo L. n. 122/2010 e dall’art. 1
comma 1 lett. d) DPR n. 122/2013, oltre interessi legali; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 12/12/2017 Il Giudice dott. Fabrizio Scarsella.

Da una prima impressione potrebbe rappresentare una conquista, ma proviamo ad analizzare l’effettiva portata di questo dispositivo.
Il Giudice, stabilendo legittimo il diritto al percepimento dell’IVC (peraltro come previsto dal CCNL) ne fissa la decorrenza dell’erogazione dal 2012.
Innanzitutto l’azienda potrebbe ricorrere, e rendere necessaria un’altra causa legale (con quali tempi?) per la determinazione della somma da erogare, visto che Unisin e Snalec non hanno precisato la richiesta in termini monetari. In ogni caso è chiaro che, quando l’azienda dovesse applicare la sentenza, i lavoratori otterrebbero un ben misero risultato, perché verrebbe erogato l’equivalente del 50% del tasso di inflazione programmato rispetto ad una percentuale mediamente inferiore al 90% della voce stipendio (come prevede l’articolo 8 del CCNL vigente), importo peraltro da riassorbire a partire dal momento in cui cominceranno a decorrere i riconoscimenti economici del rinnovo contrattuale.

Le organizzazioni sindacali Fabi, First, Fisac e Uilca hanno preferito il percorso contrattuale a quello giudiziario, ed hanno chiesto molto di più di quel minimo che il CCNL impone, peraltro solo temporaneamente, e del quale evidentemente Unisin e Snalec si accontentano.

Abbiamo chiesto molto di più di quanto vogliono imporre Snalec e Unisin, e il giudice indica con la sua sentenza (la metà del tasso di inflazione programmata applicato ad una percentuale dello stipendio); abbiamo chiesto il riconoscimento del 4% delle tabelle economiche quale rivalutazione degli anni assoggettati al blocco della legge 122, oltre al recupero inflattivo (reale) per gli anni a seguire, e quello dell’inflazione programmata per gli anni dal 2018 al 2020 di prossima valenza del CCNL.

Certamente una richiesta non significa inevitabilmente un risultato, ma riteniamo che quella della contrattazione sia la strada giusta, ovvero quella che può portare i risultati migliori e solamente in subordine si possa ricorrere alle cause legali, che peraltro comportano, solitamente, la rottura delle relazioni sindacali e l’inasprimento di ogni problematica.

Vogliamo far valere il diritto ad ottenere un giusto adeguamento delle nostre retribuzioni al tavolo di trattativa, cercando di valorizzare l’impegno profuso, i sacrifici vissuti e le professionalità spese in questi anni e non accontentandoci del minimo (veramente poco) che diverrebbe, in quanto imposto con sentenza, il massimo ottenibile, ed in una situazione di chiusura di un vero confronto.

Oggi l’azione di Unisin e Snalec potrebbe pregiudicare ogni diversa rivendicazione economica. Pure nella consapevolezza della portata di questa sentenza, e forti dell’appoggio della stragrande maggioranza dei lavoratori del settore continueremo la trattativa con l’intento di ottenere un rinnovo contrattuale positivo e dignitoso per i lavoratori che per troppi anni sono stati ingiustamente penalizzati.

A proposito di danni derivanti da scelte per nulla ragionate nell’interesse dei colleghi, dobbiamo portarvi a conoscenza anche di un altro problema che a sua volta potrebbe nascere a causa di un’altra vertenza legale promossa da Unisin.

Unisin ha infatti avviato un’altra causa – un articolo 28 (condotta antisindacale) – in quanto è stata esclusa dalla contrattazione per non avere raggiunto il 5% della rappresentatività calcolata complessivamente sugli iscritti di AdeR, Riscossione Sicilia ed Equitalia Giustizia.

In questo caso, nelle sue argomentazioni ha richiamano l’art. 10 dello Statuto “L’Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali di categoria i contratti di lavoro e gli accordi collettivi per il personale dipendente” sostenendo che non è più prevista una contrattazione di Gruppo Equitalia e del settore delle Società di riscossione in generale, in quanto non esistono più nella loro vecchia configurazione, e che pertanto Agenzia delle Entrate – riscossione può effettuare solamente una contrattazione limitata al nuovo E.P.E. ed al solo personale che, dalle due società dell’ex Gruppo Equitalia, è confluito nella stessa.

Se la tesi sostenuta da Unisin venisse convalidata dal giudice perderemmo all’istante il doppio livello della contrattazione (CCNL + CIA) ed avremmo diritto ad un unico contratto, con grave perdita di spazio e potere contrattuale.

L’effimero valore di queste azioni promosse nei tribunali e divulgate tra i colleghi come attestazioni di merito del lavoro sindacale si scontra con una verità diversa, che parla di miopia sindacale, scarsa capacità o, peggio, scarsa considerazione dell’interesse reale delle lavoratrici e dei lavoratori.

                                     Le Segreterie Nazionali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA

Roma 14/12/2017

 

Scarica il comunicato unitario nazionale

 

 

 

 

 

 

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