Il Family Act


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega sulla famiglia, (c.d. Family Act). Questo rappresenta  una “rivoluzione” pensata per le famiglie che, a giusta ragione, hanno puntando il dito contro un welfare che troppo spesso dimentica chi è a casa con figli: in particolare le donne che spesso vengono costrette a lasciare il posto di lavoro perché il peso della famiglia finisce per gravare per lo più sulle loro spalle.

Il disegno di legge si compone di 8 articoli:

Nell’articolo 1 sono contenuti i principi e criteri direttivi della riforma. Si dispone che il Governo, nell’adozione di tutti i decreti attuativi della riforma, preveda che le misure siano applicate in modo universale ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’ISEE. Ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno si dovrà tener conto del numero dei figli.

Si riconosce il valore sociale alle attività educative e di apprendimento dei figli, con riferimento a tutta la gamma di possibilità di apprendimento (scambi, letture, uscite, visite ai musei, fruizione di spettacoli, laboratori, progetti collaterali che normalmente arricchiscono l’offerta formativa delle scuole).

Si promuove la parità di genere nell’assistenza e nella cura dei figli all’interno del nucleo familiare, a partire dall’assegno universale ed a seguire tutte quelle misure rivolte a incentivare il lavoro femminile e a conciliarlo con la vita familiare.

L’articolo 2 contiene la delega al governo ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo per l’istituzione dell’assegno universale ed il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico. Il Governo deve rispettare ulteriori principi e criteri enunciati in questa disposizione, tra questi il principio dell’universalità, in virtù del quale l’assegno è attribuito indistintamente in una quota base a tutti nuclei familiari con uno o più figli, cui viene aggiunta una quota variabile determinata per scaglioni dall’indicatore Isee. Nella determinazione dell’importo dell’assegno si tiene conto anche dell’età dei figli a carico.

L’assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione.

Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subirà una maggiorazione del 20%, così anche nel caso di figlia o figlio disabile. L’importo dell’assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito. Infine è prevista una clausola di salvaguardia per cui è riconosciuta una integrazione compensativa dell’importo dell’assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a quello in godimento al nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega.

L’articolo 3 contiene il riordino di misure di sostegno economico per i figli a carico. Contiene la delega al Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi per l’istituzione ed il riordino delle misure di sostegno economico per i figli a carico e che riguardano innanzitutto interventi di sostegno, con contributi che possono coprire anche l’intero ammontare delle rette degli asili nido, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia.

Si prevede, inoltre, che nei decreti delegati siano individuate misure di sostegno per le famiglie sia per le spese sostenute per i minori affetti da patologie fisiche, sia per le spese documentabili per l’acquisto di libri scolastici per ciascun figlio, frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, e per le spese sostenute relativamente alle gite scolastiche, all’iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive e i corsi di lingua, arte e musica.

L’articolo 4 disciplina, potenziandoli, i congedi parentali. Contiene infatti la delega al Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino e l’armonizzazione della disciplina dei congedi parentali e del congedo di paternità. La Direttiva ha l’obiettivo di riformare l’accesso agli istituti volti a conciliare i tempi di vita e di lavoro tenendo conto degli sviluppi della società europea degli ultimi decenni attraverso una revisione di alcuni istituti quali il congedo parentale e il congedo di paternità.

Si  prevede un periodo di almeno 10 giorni di durata del congedo di paternità obbligatorio nei primi mesi di nascita della figlia o del figlio, un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli, l’introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell’ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore.

Si disciplina il congedo di paternità che deve essere previsto a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore e previo congruo periodo di preavviso al datore di lavoro.

L’articolo 5 disciplina gli incentivi al lavoro femminile. Il Governo dovrà adottare decreti legislativi per prevedere la detraibilità o la deducibilità di una percentuale delle spese sostenute per gli addetti ai servizi domestici o assistenza di familiari con deficit di autonomia, assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell’applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie.

Sono, inoltre, previste misure che attuino una modulazione graduale della retribuzione del lavoratore, nei giorni di astensione per malattia del figlio nonché misure premiali per datori di lavoro che realizzino politiche atte a promuovere una piena armonizzazione tra vita privata e lavoro, quali, ad esempio, lavoro flessibile, smart working, telelavoro e, con priorità per le lavoratrici madri fino alla maggiore età del figlio.

Si prevede inoltre il riconoscimento della priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

L’articolo 6 riguarda l’educazione e formazione dei figli e contiene la delega al governo all’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la famiglia nella formazione dei figli, affinché acquisiscano autonomia finanziaria. A tal fine, il governo dovrà prevedere detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per acquistare libri universitari per ciascuna figlia o figlio maggiorenne a carico, qualora non goda di altre forme di sostegno per l’acquisto dei testi universitari.

Saranno inoltre previste detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario ed agevolazioni fiscali per l’affitto della prima casa per le giovani coppie, di cui almeno uno dei due non abbia superato 30 anni al momento della presentazione della domanda.

L’articolo 7 introduce disciplina del procedimento per l’adozione dei decreti legislativi.

L’articolo 8 prevede le risorse a copertura dell’attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge delega.

 

Bruno Lorenzo
Segretario Organizzativo  Fisac/ Cgil Basilicata

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