Posso denunciare il capo che minaccia di licenziarmi?


È possibile denunciare il datore di lavoro che minaccia il proprio dipendente di licenziamento o di metterlo in cassa integrazione solo per obbligarlo a straordinari o per imporgli di accettare uno stipendio più basso di quello indicato in busta paga. O, ancora, come ritorsione a seguito di diverbi avvenuti in azienda.

Il reato che commette il capo può essere quello di estorsione o di minaccia.

Riguardo al reato di minaccia, questo scatta tutte le volte in cui il sottoposto viene intimorito e, di certo, la relazione di sudditanza sia psicologica che gerarchica insita in un ambiente lavorativo porta il lavoratore ad accettare tacitamente ciò che gli viene chiesto dall’alto. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza. Il datore viene così condannato, a seguito di un processo penale, al risarcimento del danno in favore del suo sottoposto.

Minacciare il dipendente di licenziamento costituisce un abuso di potere, da parte del datore di lavoro, nei confronti del dipendente; non importa che quest’ultimo, in caso di licenziamento illegittimo, possa impugnare la decisione dei vertici dell’azienda e chiedere la reintegra: il percorso giudiziale è pur sempre un calvario e, quindi, si concretizza in un male ingiusto, imposto per degli scopi illeciti come quelli volti a ottenere una riduzione del costo della busta paga o una prestazione lavorativa extra.

La Cassazione ricorda che nel caso di minaccia «l’atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato si richiede solo che l’agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico (…)»; è «sufficiente la sola attitudine della condotta stessa ad intimorire» considerato il potere concreto che il datore ha di incidere negativamente sulle condizioni lavorative del sottoposto; ed è «irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente».

Sempre la Cassazione ha detto con un’ulteriore sentenza che integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di debolezza dei dipendenti a causa del difficile contesto occupazionale, prima della conclusione del contratto di lavoro e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro stesso, impone al lavoratore di accettare condizioni di lavoro deteriori a fronte della minaccia di mancata assunzione o di licenziamento(nella specie, le condizioni imposte riguardavano, in particolare, la sottoscrizione di una lettera di dimissioni in bianco, la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella risultante dalla busta paga, nonché il prolungamento non dichiarato dell’orario di lavoro).

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della crisi occupazione e della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di retribuzioni deteriori e non adeguate alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.

Fonte: www.laleggepertutti.it

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