La legge 104 in breve


La legge riconosce ai lavoratori dipendenti in situazione di handicap grave, o ai lavoratori dipendenti che assistono familiari in situazione di handicap grave:

  • 3 giorni di permesso mensili, frazionabili in ore, retribuiti e coperti da contribuzione

Per i lavoratori disabili, in alternativa ai giorni di permesso, è possibile avere:

  • riduzione oraria di 2 ore giornaliere (se l’orario di lavoro è superiore alle 6 ore giornaliere),
  • riduzione oraria di 1 ora (se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore).

Requisito necessario per la fruizione di permessi: mancanza di ricovero a tempo pieno della persona disabile.
Sono esclusi i lavoratori autonomi, parasubordinati etc

 

La definizione di handicap in situazione di gravità

Art 33, comma 1, l. 104/92 – definizione di handicap

L’handicap è una minorazione fisica, psichica o sensoriale tale da determinare uno svantaggio sociale o l’emarginazione

Art 33, comma 3, l. 104/92 – definizione di handicap in situazione di gravità

Tale minorazione rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Solo l’handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dà diritto alla fruizione dei permessi lavorativi

 

Familiari che possono fare richiesta dei permessi

  • Genitori di minore con handicap grave
  • Coniuge, convivente, parte dell’unione civile
  • Parente o affine entro il secondo grado ( padre, madre, figli, suocero etc…)
  • Parente o affine entro il terzo grado,(pronipoti etc..) solo se i genitori o il coniuge siano mancanti, deceduti, affetti da patologia invalidante, o con età maggiore di 65 anni.

 

Permessi lavorativi: come fare

  1. Accertamento dello stato di handicap grave
    – Il medico curante inoltra il certificato introduttivo all’INPS
    – L’interessato presenta la domanda di accertamento all’INPS (tramite portale, patronato o contact center)
    – Convocazione a visita presso la commissione Asl/ Inps, a cui seguirà il verbale con l’esito dell’accertamento
  2. Richiesta dei permessi
    – Richiesta da inoltrarsi tramite portale Inps, patronato o contact-center
    – In caso di assenza di risposta dopo 45 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento, è possibile presentare una certificazione provvisoria redatta dallo specialista ASL
    – Se la certificazione provvisoria è stata rilasciata dalla Commissione, può essere utilizzata anche prima dei 45 giorni
    – In caso di patologie oncologiche, è prevista una procedura rapida di 15 giorni

 

Diritto all’avvicinamento e trasferimenti

Il lavoratore ha diritto a scegliere, compatibilmente con le esigenze aziendali, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (lavoratore in situazione di handicap grave) o al domicilio della persona da assistere (familiare che assiste una persona in situazione di handicap grave).
Il lavoratore in situazione di handicap, o il lavoratore che assiste un familiare, non può essere trasferito presso altra sede senza il suo consenso.

 

Congedo straordinario (d.lgs. 151/2001)

Sono concessi 2 anni di congedo retribuito, utilizzabili una sola volta nella vita, a chi assiste familiari disabili. Sono retribuiti secondo un’indennità pari all’ultima retribuzione mensile, coperti da contribuzione figurativa, e sono cumulabili nello stesso mese con giorni di permesso da legge 104/92, anche in materia alternata.

 

Utilizzo abusivo dei permessi

E’ diffusa l’idea che tali permessi si possano usare per il riposo di chi presta assistenza o anche per esigenze personali non legate all’assistenza propriamente detta.
L’oggetto della tutela è la persona affetta da disabilità ed ogni diverso utilizzo è da ritenersi illegittimo.
Numerose sentenze hanno confermato il licenziamento di lavoratori sorpresi a svolgere attività diverse dall’assistenza del familiare, anche tramite ricerche condotte da investigatori privati, il cui utilizzo è ammesso.
Sebbene sia possibile un utilizzo residuale delle ore di permesso per scopi diversi dall’assistenza, la maggior parte del tempo deve essere dedicata al disabile.
La Cassazione ha più volte ribadito che l’abuso di tali permessi, oltre a costituire un illecito che lede il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, dando luogo anche a licenziamenti, danneggia anche l’Inps e quindi la collettività, configurando pertanto un caso di rilevanza penale.

 

A cura del Dipartimento Giuridico Fisac

 

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