Green pass obbligatorio dal 15 ottobre: come funzionerà


Il decreto legge “Green pass bis” rende obbligatoria la certificazione verde su tutti i posti di lavoro pubblici e privati, con vigenza dal 15 ottobre prossimo. Previste le sanzioni pecuniarie e la sospensione dopo cinque giorni di assenza per i dipendenti pubblici, mentre sarà dal primo giorno per i lavoratori del settore privato. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Obbligo di Green pass in capo a magistrati e personale, per accedere alle aule di giustizia, ma non per gli avvocati.


 

Il d.l. Greenpass bis

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 16 settembre, ha approvato un ulteriore d.l. che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19, ed il rafforzamento del sistema di screening.

Lavoro pubblico

Il personale delle Amministrazioni pubbliche deve essere in possono delle certificazioni verdi. Questa è una delle novità più salienti del provvedimento. Viene ricompreso, in tale obbligo, il personale di:

  • Autorità indipendenti,
  • Consob,
  • Covip,
  • Banca d’Italia,
  • enti pubblici economici,
  • organi di rilevanza costituzionale.

Il vincolo opera pure per:

  • i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice,
  • soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro di strutture siffatte. Sono i datori di lavoro a dover riscontrare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre prossimo devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati, se possibile, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Il decreto precisa, inoltre, che i datori di lavoro devono individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Inoltre, il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde e, dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro risulterà sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Viene comunque mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti in assenza di Certificazione sul luogo di lavoro, viene prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro, comunque restando ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Organi costituzionali

L’obbligo di Green Pass è esteso finanche ai soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Per l’effetto, gli organi costituzionali devono adeguare il proprio ordinamento alle più recenti disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

Lavoro privato

Sono tenuti a possedere e a esibire, dietro richiesta, i Certificati Verdi, coloro che prestano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su istanza, del Certificato Verde, sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. Al pari del lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover salvaguardare il rispetto delle prescrizioni.

Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno posti in essere, preferibilmente, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro, ulteriormente, individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle possibili violazioni.

Le nuove norme stabiliscono che il personale obbligato al Green Pass, qualora comunichi di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verrà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione dello stesso. Non sono previste conseguenze disciplinari e, al contempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso contravvenendo all’obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi a prezzo calmierato

Il d.l. prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, d’intesa con il Ministro della salute.

L’obbligo vale per le farmacie che presentano i requisiti prescritti. Inoltre, viene stabilita la gratuità dei tamponi per coloro che risultano essere stati esentati dalla vaccinazione.

Tribunali

Al fine di accedere agli uffici giudiziari, il personale amministrativo ed i magistrati devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Viene precisato che per consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende a:

  • avvocati,
  • altri difensori,
  • consulenti,
  • periti,
  • altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia,
  • testimoni,
  • parti del processo.


Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il CTS dovrà esprimere un parere in ordine alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi ove si svolgono attività:

  • culturali,
  • sportive,
  • sociali,
  • ricreative.

La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei provvedimenti successivi.

Sostegno allo sport di base

Preso atto della pesante crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza sanitaria, il d.l. interviene:

  • a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
  • a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;
  • per incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport.

Inoltre, le risorse potranno essere destinate a garantire un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche tramite finanziamenti a fondo perduto da assegnare ad associazioni e società sportive dilettantistiche.

Fonte: www.altalex.it

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