Congedo parentale: quanto preavviso serve?


Ecco qui di seguito tutto quello che occorre sapere sul preavviso necessario per ottenere il Congedo Parentale: tutti i dettagli.


Si tratta di un’indennità estremamente importante, sia per il comparto scolastico che per tutti gli, altri pubblici e privati.

Soprattutto con l’emergenza Covid e le quarantene scolastiche (maggiori informazioni qui) essa è diventata una delle indennità più importanti e più richieste.

Scopriamo, qui di seguito, con quanto preavviso deve essere presentata la richiesta di congedo parentale.

In modo particolare le tempistiche, se essa è soggetta ad eventuali dinieghi e se sono previsti casi in cui può essere considerato un abuso.

Che cos’è il Congedo Parentale?

Ricordiamo che il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

La legge disciplina i tempi e le modalità di astensione, che per alcuni periodi può essere retribuita e la sua funzione è quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino al fine di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del minore.

Per una panoramica completa sul Congedo Parentale potete leggere questo nostro approfondimento.

In particolare per tutte le informazioni riservate, invece, al comparto Scuolacliccate qui.

Come fare richiesta?

Si deve inoltrare la richiesta di congedo al datore di lavoro o al committente la domanda di congedo va presentata nei termini previsti dalla legge o dal contratto.

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato).

Quanto preavviso occorre per richiedere il Congedo Parentale?

A regolare a livello normativo il preavviso è l’art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 80/2015, che ha riformulato il disposto di cui all’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001.

Esso sancisce dunque il preavviso ai fini dell’esercizio del congedo parentale.

Pertanto, il soggetto richiedente deve presentare la domanda di congedo con un preavviso:

Il preavviso, ovviamente, è una conditio sine qua non per poter usufruire del congedo. Vale a dire che, ovviamente, in caso di diniego, non si potrà fruire del congedo.

N.B. Secondo un Interpello del Ministero del Lavoro (Interpello 13-2016), per il comparto scuola, quindi, il tempo minimo di preavviso è fissato in 15 giorni. E ciò prevale rispetto a quanto indicato dalla legge che ha ridotto a 5 giorni tale termine.

Casi di diniego

In generale il datore di lavoro non può limitare la fruizione del congedo parentale del genitore. E, a sostegno di tale tesi, si evidenzia che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15078 del 2 luglio 2014, ha ritenuto illegittimo un licenziamento intimato ad una lavoratrice per assenza ingiustificata.

Infine si evidenzia che l’art. 38 del D.Lgs. n. 151/2001 punisce il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto al congedo parentale con la sanzione amministrativa da € 516 ad € 2582.

Casi di abuso

Tuttavia la circolare n. 62 del 29 aprile 2010 dell’INPS ha chiarito che il genitore in congedo parentale non può intraprendere una nuova attività lavorativa

E, in caso contrario – sia che l’attività sia dipendente, parasubordinata o autonoma – egli non ha diritto alla relativa indennità e deve rimborsare all’Istituto quanto eventualmente indebitamente percepito.

Presentare la domanda

Ricordiamo, infine, che una volta che sia stato rispettato questo preavviso ed ottenuto il benestare al congedo, la domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell’Istituto (inps.it– Entra in MyINPS);
  • Contact Center integrato – tel. 803164;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Ovviamente la domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

 

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