Cassazione: lecito pedinare un dipendente solo se si sospetta che commetta reati


La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022, ha annullato il licenziamento di un dipendente di un’Istituto di Credito, accusato di essersi in più occasioni allontanato dal proprio ufficio durante orario di lavoro per svolgere attività (fare la spesa e andare in palestra) estranee alla prestazione lavorativa.

Il comportamento contestato era stato rilevato a seguito del pedinamento disposto a carico di un’altra dipendente del medesimo istituto, sospettata di abusare dei permessi dei quali beneficiava per l’assistenza di un familiare disabile ai sensi della L.104/92. Il pedinamento, effettuato da un’agenzia investigativa privata, non era originariamente finalizzato a controllare il comportamento del ricorrente, ma solo quello della sua collega. Tuttavia, a seguito dell’attività investigativa erano emerse le assenze che poi hanno portato al licenziamento.

La Corte ha deciso di cassare il licenziamento, smentendo l’operato dei giudici di merito, e ribadendo che l’attività di controllo sui lavoratori per mezzo di soggetti esterni è consentita solo se volta ad accertare la commissione di atti illeciti, ma non può sconfinare nella vigilanza sull’attività lavorativa vera e propria, che l’art. 3 dello Statuto dei Lavoratori riserva al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

Tradotto in termini pratici: il pedinamento di un lavoratore sospettato di utilizzo improprio della Legge 104 è legittimo, perché tale comportamento può avere rilevanza penale. Il medesimo pedinamento, se finalizzato a controllare la correttezza dell’operato di un dipendente in assenza di ipotesi di reato, non è ammissibile.
Nel caso in esame il pedinamento da parte di un’agenzia investigativa, pur se giustificato da un controllo legittimo su un’altra dipendente, ha avuto per oggetto comportamenti che il ricorrente ha tenuto durante l’espletamento dell’attività lavorativa. Quindi, pur in presenza di comportamenti censurabili, il fatto che siano stati accertati in modo ritenuto non ammissibile rende illegittimo il licenziamento.

 

Ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022

 

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