BNL: Assegno Funerario INPS. Cos’è, come fare, a chi inviare domanda.


Si ricorda a tutti i colleghi che si pensionano, specialmente i molti che prossimamente lasceranno il servizio con la campagna uscite “quota 100 e opz. donna”, che se assunti entro il 24.07.1992 possono mantenere il diritto al cosiddetto “assegno funerario INPS”.
La domanda deve essere presentata dall’ex dipendente all’INPS direttamente (o per il tramite dell’Associazione Nazionale Pensionati BNL) entro un mese dalla cessazione dal servizio (pena perdita del diritto)

La domanda può essere presentata tramite CAF/Patronato o rivolgendosi al servizio di contact center dell’Inps.

Può essere altresì inoltrata in modalità telematica, secondo le indicazioni contenute nella Circolare INPS n. 42 del 2013, tramite codice PIN personale. La facoltà di presentare domanda è estesa sia ai dipendenti che cessano dal servizio per dimissioni, sia a coloro che aderiscono al Fondo di Solidarietà ABI. L’onere relativo alla prosecuzione volontaria che, in costanza di rapporto di lavoro è obbligatoriamente versato dall’Azienda, deve essere assunto a totale carico dell’ex dipendente ed è pari allo 0,12% dell’importo annuo lordo del trattamento pensionistico complessivo. Ai pensionati la quota annuale viene trattenuta annualmente sul rateo di pensione del mese di settembre; gli esodati invece devono provvedere annualmente a versare tale quota entro il 30/09 tramite F24.

Per i colleghi che volessero assistenza c’è a disposizione l’Associazione Pensionati BNL rintracciabile via mail: [email protected] oppure ai numeri 06 / 47032460 e 02 / 80249612 (lun.mer.ven mattina)

Il cosiddetto “assegno funerario”, la cui esatta denominazione è “assicurazione sociale vita” è un trattamento assistenziale gestito dall’inps (ex inpdap e enpdep) e comporta per l’azienda il versamento di un contributo complessivo pari allo 0,12% della retribuzione imponibile Inps (di cui 0,027% trattenuto al dipendente). Riguarda i soli dipendenti assunti prima della trasformazione di Bnl da ente di credito di diritto pubblico in società per azioni, avvenuta il 24/07/1992, quindi interessa tutti i dipendenti in servizio a tale data, obbligatoriamente iscritti presso l’Inps anche a tale categoria di prestazione.

A fronte del suddetto contributo, l’inps eroga:

  • in caso di morte dell’iscritto con persone di famiglia a carico, 1 mensilità lorda della retribuzione imponibile inps del deceduto per ogni persona a carico con un minimo di 2 mensilità a favore degli eredi. Il coniuge/unito civilmente, anche se separato o divorziato purché non passato a nuove nozze (o unione civile), è considerato sempre a carico anche se svolge attività lavorativa;
  • in caso di morte dell’iscritto senza persone di famiglia a carico, 1 mensilità lorda della retribuzione imponibile inps del deceduto a favore di altro familiare o della persona che ha sostenuto le spese funerarie;
  • in caso di morte del coniuge/unito civilmente, a favore del dipendente 1 mensilità lorda della sua retribuzione imponibile inps;
  • in caso di morte di altro componente della famiglia a carico dell’iscritto, a favore del dipendente mezza mensilità lorda della sua retribuzione imponibile inps.

I destinatari della prestazione sono quindi:

  • il dipendente;
  • il coniuge/unito civilmente superstite;
  • in mancanza del coniuge/unito civilmente, in parti uguali i figli a carico e, ove minorenni, il loro legale rappresentante;
  • in mancanza del coniuge/unito civilmente e dei figli, spetta ai genitori e, in mancanza di questi, ai fratelli a carico;
  • chi ha sostenuto le spese funerarie nel caso in cui l’iscritto non abbia familiari a carico al momento del decesso.

La circolare Inps n.104/2014 che regolamenta la materia stabilisce che devono considerarsi a carico e beneficiari:

  • coniuge/unito civilmente, anche se separato o divorziato, purché non passato a nuove nozze (o unione civile);
  • figli, affiliati e figliastri, celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro;
  • figli maggiorenni fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore e gli studenti universitari per il corso legale di studi e, comunque, non oltre il 26° anno di età;
  • fratelli e sorelle, celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro;
  • genitori conviventi, inabili al lavoro ovvero con età superiore a quella pensionabile, che non posseggono redditi superiori al limite previsto ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Nel caso di esistenza in vita di entrambi i genitori, si tiene in considerazione il reddito di ambedue.

Modalità di erogazione

Entro dieci mesi dal verificarsi dell’evento luttuoso il dipendente o altro beneficiario deve presentare domanda di liquidazione della prestazione.
La domanda all’inps per l’erogazione dell’importo deve essere inoltrata direttamente dal richiedente in via telematica o avvalendosi di un caf/patronato.

Roma, 10/06/2019

 

Segreterie di Coordinamento Nazionale Gruppo BNL

FABI           FIRST/CISL           FISAC/CGIL           UILCA           UNISIN

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