BCC: rimborsi chilometrici per lavoratori inviati in missione


Estratto dal Contratto di Lavoro:

CAPITOLO X
MISSIONI – TRASFERIMENTI – MOBILITA’

Art. 60 Missioni
L’Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori sede.
Al personale inviato in missione compete:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, in prima classe; in caso di viaggio aereo, autorizzato dall’Azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore preferisce fare uso di autovettura privata, l’Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l’uso
di autovetture elaborate dall’A.C.I. o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l’Azienda può vietare l’uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore comandato in missione;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;

c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell’Azienda;

d) il trattamento di seguito indicato. Omissis…

Il lavoratore non è, quindi, obbligato ad usare la propria autovettura.
Qualora il lavoratore intenda utilizzare la propria autovettura e l’Azienda lo consenta, la stessa
rimborsa i chilometri percorsi con i criteri e sulla base degli importi previsti dall’accordo 4 aprile 2008.

La tabella sottostante riporta l’ammontare dei rimborsi riconosciuti al lavoratore, differenziati a seconda del tipo di autovettura:

 

Fasce di cilindrata Rimborso chilometrico
autovetture fino a 1.000 cc € 0,40
autovetture da 1.001 a 1.300 cc € 0,47
autovetture da 1.301 a 1.600 cc € 0,57
autovetture oltre 1.600 cc € 0,63

 

 

 

 

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