BCC: provvidenze per motivi di studio


Provvidenze di studio

L’art.69 del CCNL del Credito Cooperativo prevede il riconoscimento di una provvidenza annuale “di studio” da liquidarsi, su richiesta del dipendente, nell’autunno successivo al termine dell’anno di studio.

Chi ne ha diritto?   Questa indennità spetta al lavoratore/lavoratrice studente/ssa, nonché‚ a ciascun figlio/a (o equiparato/a) studente/ssa fiscalmente carico del dipendente.

Quanto spetta?  Di seguito misure e condizioni che regolano la relativa erogazione:

Tipologia di studi Condizioni per il riconoscimento Importo provvidenze Integrazione per “fuori residenza” [1] Tempi erogazione
Scuola media inferiore (Secondaria di I grado) Superamento dell’anno scolastico di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo  

 

Euro 89,35

 

 

Euro 55,26

Nell’autunno dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.
Scuola media superiore (Secondaria di II grado) Superamento dell’anno scolastico di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo  

 

Euro 126,02

 

 

Euro 55,26

Nell’autunno dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.
UNIVERSITA’ Superamento di almeno 3 esami nell’anno accademico.

L’indennità é dovuta nel limite della durata ordinaria di corso accademico

 

 

Euro 258,23

 

 

Euro 89,35

Compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale. Liquidate nell’autunno successivo.
 

Attenzione:

 

Segnaliamo che a livello territoriale o aziendale possono essere vigenti accordi che istituiscono ulteriori strumenti indennitari e di sostegno economico e normativo relativamente alla frequenza scolastica di ogni ordine e grado.

I rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a disposizione per ogni eventuale necessità di consulenza o assistenza che dovesse necessitare.

 

Come fare per richiedere l’erogazione? Per ottenere questa indennità, è indispensabile farne apposita richiesta all’ufficio del personale, secondo le prassi e la modulistica in uso in ciascuna azienda.

Per rendere possibile la corresponsione delle suddette indennità, sarà richiesta la seguente documentazione:

  • certificato rilasciato dalla segreteria della scuola nel quale si attesta l’avvenuta promozione[2];
  • per gli studenti universitari idonea documentazione che dimostri il superamento di almeno n. 3 esami nel corso dell’anno accademico e che si è ancora iscritti nella durata ordinaria del corso di laurea;
  • per la eventuale corresponsione della maggiorazione “fuori residenza”, dichiarazione del richiedente circa la mancanza nel luogo di residenza di scuola o università del tipo prescelto ( vedi allegato 1)

Ulteriore Info – Premi per titoli di studio (Art. 68 del vigente CCNL):
Al lavoratore/lavoratrice che mentre è in servizio consegua un diploma di scuola media superiore od una laurea va corrisposto, per una sola volta, rispettivamente, un premio di EURO 150,00 per il diploma e di EURO 250,00 per la laurea.

[1] per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza frequentano corsi di studio in località diversa

[2] si possono riscontrare difficoltà al rilascio di certificazione, in carta semplice, da parte di alcuni istituti scolastici, in tal caso verificare con la propria azienda quale documentazione alternativa si può produrre a dimostrazione dell’avvenuta frequenza/promozione.

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