BCC – indennità annuali – provvidenze per motivi di studio


L’art.69 del CCNL prevede che nell’autunno successivo al termine dell’anno di studi, su richiesta, vengano erogate le provvidenze annuali.

Rammentiamo quindi a tutti i colleghi interessati di presentare la domanda!

A chi spettano:
Al lavoratore studente, nonché‚ a ciascun figlio (o equiparato) studente fiscalmente carico del dipendente

Tipologia di studi Condizioni per il riconoscimento Importo provvidenze Integrazione per “fuori residenza” [1] Tempi erogazione
Scuola media inferiore (Secondaria di I grado) Superamento dell’anno scolastico di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo  

 

Euro 89,35

 

 

Euro 55,26

Nell’autunno dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.
Scuola media superiore (Secondaria di II grado) Superamento dell’anno scolastico di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo  

 

Euro 126,02

 

 

Euro 55,26

Nell’autunno dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.
UNIVERSITA’ Superamento di almeno 3 esami nell’anno accademico.

L’indennità é dovuta nel limite della durata ordinaria di corso accademico

 

 

 

Euro 258,23

 

 

 

Euro 89,35

Compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale. Liquidate nell’autunno successivo.

[1] per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza frequentano corsi di studio in località diversa.

Cosa fare per la richiesta di erogazione:
Far pervenire all’ufficio del personale, secondo le prassi e la modulistica in uso in ciascuna azienda, la documentazione necessaria per rendere possibile la corresponsione delle suddette indennità:

• certificato rilasciato dalla segreteria della scuola nel quale si attesta l’avvenuta promozione[2];
• per gli studenti universitari idonea documentazione che dimostri il superamento di almeno n. 3 esami nel corso dell’anno accademico e che si è ancora iscritti nella durata ordinaria del corso di laurea;
• per la eventuale corresponsione della maggiorazione “fuori residenza”, dichiarazione del richiedente circa la mancanza nel luogo di residenza di scuola o università del tipo prescelto (vedi fac simile allegato).

Attenzione:
Segnaliamo che a livello territoriale sono vigenti accordi che istituiscono ulteriori strumenti indennitari e di sostegno economico relativamente alla frequenza scolastica di ogni ordine e grado.
I rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a disposizione per ogni eventuale necessità di consulenza o assistenza che dovesse necessitare.
ULTERIORE MEMO – PREMI PER TITOLI DI STUDIO (ART. 68 DEL VIGENTE CCNL):
Al lavoratore che mentre è in servizio consegua un diploma di scuola media superiore od una laurea va corrisposto, per una sola volta, rispettivamente, un premio di EURO 150,00 per il diploma e di EURO 250,00 per la laurea.

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[2] si possono riscontrare difficoltà al rilascio di certificazione, in carta semplice, da parte di alcuni istituti scolastici, in tal caso verificare con la propria azienda quale documentazione alternativa si può produrre a dimostrazione dell’avvenuta frequenza/promozione.

Scaricare l’allegato da qui.

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