Con la Circolare numero n. 45 del 22 marzo 2019, che riportiamo in calce, l’INPS ha fornito le nuove modalità di presentazione della domanda che, per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, dovrà essere inoltrata esclusivamente all’INPS ed in via telematica (in precedenza veniva presentata al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP SR16”).
Si trasmettono in allegato anche le nuove tabelle delle fasce di reddito per l’erogazione degli assegni familiari valide per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.
Assegni per il nucleo familiare:
Di cosa si tratta
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L’ANF è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti ed i pensionati che viene erogato su richiesta annuale del lavoratore in via telematica all’INPS
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Chi ha diritto alla corresponsione dell’assegno ed in quale misura
NB: si raccomanda di verificare sempre la propria situazione familiare rispetto alle tabelle e non dare per scontato che non si ha diritto alla corresponsione dell’ANF
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Il diritto e la misura dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dalle caratteristiche e dal reddito del nucleo familiare.
Per avere diritto alla corresponsione occorre che almeno il 70% del reddito familiare derivi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
Il reddito da prendere a riferimento è cumulativamente quello del richiedente e quelli di tutti gli altri componenti del nucleo familiare validi ai fini IRPEF dell’anno precedente.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori ad € 1.032,92 (ad esempio gli interessi maturati su depositi, titoli ecc.).
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l’assegno del nucleo familiare stesso.
L’attestazione del reddito del nucleo familiare è effettuata con autocertificazione (all’interno della procedura di presentazione della domanda)
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Per l’erogazione dell’assegno, in presenza ovviamente dei prescritti requisiti, si dovrà fare riferimento al reddito familiare complessivo dell’anno 2018 ed alle relative tabelle INPS.
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Composizione del nucleo familiare ai fini dell’ANF
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Termini di presentazione della domanda
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Dal 1° luglio di ogni anno in via telematica all’Inps a valere per il periodo 1° luglio dell’anno corrente fino al 30 giugno dell’anno successivo.
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Nel caso in cui negli anni passati non si sia presentata domanda per l’ANF e se ne aveva diritto, è possibile recuperare fino a 5 anni di arretrati inserendo sul portale INPS le relative domande per ogni anno. Ogni domanda deve essere debitamente compilata con i dati relativi al nucleo familiare ed ai redditi conseguiti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno di riferimento.
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Chi paga l’ANF
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L’assegno viene erogato in busta paga.
E’ tuttavia possibile richiederne il pagamento in favore del coniuge che non ha un rapporto di lavoro o non è titolare di pensione.
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Casi particolari
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La FISAC-CGIL in azienda e gli uffici del patronato INCA CGIL della tua città sono a disposizione per verificare la singola posizione e fornire consulenza e supporto per la presentazione telematica della domanda.
Contatta quindi il tuo rappresentante sindacale Fisac-CGIL in azienda o rivolgiti
ad un PATRONATO INCA CGIL (http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx) per
effettuare la domanda in via telematica
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In allegato:
- La circolare INPS n. 45 / 2019
- Le tabelle reddituali (aggiornate) – Si ricorda che le tabelle reddituali sono 13, per le varie casistiche previste, ogni lavoratore deve fare riferimento a quella che corrisponde alla situazione del suo nucleo familiare.
Scarica il volantino: FisacInforma – ANF 2019