Appalto assicurativo: cosa cambia con il nuovo CCNL?


Il 15 gennaio 2018 è stato sottoscritto a Bologna l’articolato del CCNL di riferimento per il settore dei dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera (Appalto Assicurativo), scaduto il 31 dicembre 2015 e rinnovato con l’accordo del 18 dicembre 2017, tra FISAC-CGIL e le altre OO.SS. rappresentative del settore (First/Cisl – Uilca e Fna) e la parte datoriale Anapa Rete ImpresAgenzia.

Il CCNL, parte normativa e nuove tabelle retributive riportanti gli aumenti economici concordati tra le Parti, è stato sottoscritto dopo una lunga e complessa trattativa, iniziata nel settembre 2016, al termine di un difficile confronto, anche aspro, fra le Parti, nel corso del quale la controparte datoriale si è avvalsa dell’assistenza di Confcommercio.

Le Organizzazioni Sindacali, pur nelle difficoltà che hanno caratterizzato il negoziato, hanno saputo coniugare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con il processo di cambiamento che sta caratterizzando il mondo delle agenzie di assicurazione.

Il rinnovo del CCNL, grazie alla capacità delle Organizzazioni Sindacali di respingere i reiterati tentativi di destrutturazione dell’attuale impianto contrattuale, permette di consolidare, in piena continuità, le normative contrattuali esistenti e ne introduce nuove, collocandole in un quadro rafforzato di tutele e diritti, e garantisce, nel contempo, in un contesto economico difficile, la tutela del salario dei dipendenti anche attraverso un miglioramento delle previsioni di Welfare contrattuale.

Viene riconfermata la centralità del CCNL e rafforzato il ruolo della contrattazione collettiva nazionale, portando così avanti l’importante lavoro sindacale svolto in questi anni dalla FlSAC CGIL, insieme alle altre OO.SS. nel settore, per garantire tutele e diritti alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Appalto Assicurativo.

Indichiamo di seguito, in sintesi, le principali novità che caratterizzano il rinnovo contrattuale, precisando che, per quanto non modificato nell’Accordo di rinnovo, restano in vigore tutte le previsioni contenute nel CCNL del 20 novembre 2014 e che la decorrenza del CCNL sarà, tranne che per alcuni articoli espressamente indicati, a partire dal 1° gennaio 2016 con scadenza al 30 giugno 2020.


INSERIMENTO DI UN ELEMENTO ECONOMICO A FAVORE DEL LAVORATORE

SOSTITUTIVO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ALL’ENTE BILATERALE

L’agente che ometta il versamento del contributo obbligatorio di assistenza contrattuale all’Ente Bilaterale istituito dal CCNL è tenuto a corrispondere in busta paga al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione non assorbibile pari a € 20,00 mensili per 12 mensilità.


REGOLAMENTAZIONE DELLE FORME DI FLESSIBILITA’ ORARIA PER L’UTILIZZO DEL SABATO O DELL’ARTICOLAZIONE PLURISETTIMANALE SU 5 GIORNI

Fermo restando l’orario di lavoro settimanale di 37 ore e 30 minuti e tutte le vigenti normative sull’orario di lavoro, sono state regolamentate due articolazioni di flessibilità oraria, non cumulabili e alternative tra loro nell’ambito del periodo annuale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorative dell’agenzia.

1. Utilizzo del SABATO antimeridiano lavorativo con settimana su 6 giorni

  • orario settimanale invariato, pari a 37 ore e 30 minuti
  • numero massimo di 8 (otto) aperture antimeridiane del sabato all’anno
  • termine orario lavorativo antimeridiano del sabato entro le ore 13.00
  • recupero certo e garantito della mezza giornata antimeridiana del sabato nella settimana stessa di apertura del sabato o, in caso ciò non sia possibile, entro 3 (tre) mesi
  • recupero ad ore, come riduzione oraria anche in entrata e/o in uscita, solo su richiesta scritta del lavoratore
  • esclusione per lavoratori che siano beneficiari Legge 104 per sé o per familiari a carico o affidatari di portatori di handicap, salvo loro espressa richiesta scritta
  • esclusione dei part time
  • comunicazione per iscritto ai lavoratori dell’utilizzo del sabato almeno 15 giorni prima, con contestuale comunicazione ad Anapa Rete ImpresAgenzia ed alle Organizzazioni Sindacali

oppure in alternativa e non nello stesso anno solare

2. Articolazione PLURISETTIMANALE su 5 giorni

  • limite massimo dell’orario di lavoro settimanale pari a 44 ore
  • numero massimo di 6 (sei) settimane programmabili
  • programmazione del recupero, con pari entità di ore di riduzione, entro 12 mesi dalla data di avvio della programmazione annuale
  • in caso di mancata fruizione del recupero entro i 12 mesi, corresponsione entro il mese successivo della maggior prestazione oraria effettuata con maggiorazione del 30%
  • retribuzione dell’orario settimanale contrattuale ordinario sia nelle settimane di superamento che in quelle di corrispondente riduzione dello stesso
  • possibile presenza degli apprendisti solo se in caso di contestuale presenza del tutor
  • esclusione per lavoratori che siano beneficiari Legge 104 per sé o per familiari a carico o affidatari di portatori di handicap, salvo loro espressa richiesta scritta
  • esclusione dei part time
  • comunicazione per iscritto ai lavoratori della programmazione con specifico modulo almeno 30 giorni prima dell’avvio della programmazione (e di eventuali variazioni almeno 15 giorni prima), con contestuale comunicazione ad Anapa Rete ImpresAgenzia ed alle Organizzazioni Sindacali

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE ORARIA PER IL LAVORO STRAORDINARIO

Le retribuzione oraria, da maggiorare con le percentuali previste, per le prestazioni di lavoro straordinario si calcola dividendo la retribuzione mensile (anziché la retribuzione annua /12) per il divisore fisso 158,59.

COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Viene mantenuta l’attuale struttura della retribuzione su base annua con suddivisione in 14 mensilità e con corresponsione delle mensilità aggiuntive (13ma e 14ma) nell’anno civile di competenza; viene previsto che le detrazioni dei dodicesimi di 13ma e 14ma per i periodi in cui non sia dovuta al lavoratore la retribuzione, sarà possibile solo per una delle cause previste dalle legge o dal CCNL.

Viene stabilito l’obbligo di pagamento della retribuzione tramite bonifico bancario/postale.

MATURAZIONE DEGLI SCATTI DI ANZIANITA’

Vengono consolidate le attuali previsioni relative alla maturazione degli scatti di anzianità per i lavoratori già in servizio alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL.
In caso di nuove assunzioni successive alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL, la decorrenza degli scatti di anzianità, ferma restando la loro misura complessiva pari a 15, sarà biennale per i primi 8 e triennale per i restanti 7.

CERTIFICATO DI SERVIZIO

Viene prevista la consegna al dipendente da parte dell’Agente, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro nell’ambito del Certificato di Servizio anche della attestazione di frequenza per corsi di aggiornamento e di formazione.

AUMENTO ECONOMICO CONTRATTUALE

L’aumento economico contrattuale complessivo è pari a € 35,00, con riferimento al 3.livello 1a classe, distribuito in tre tranche (senza arretrati):

Dal 01.01.2018 – € 5,00     /     Dal 01.01.2019 – € 15,00     /     Dal 01.06.2019 – € 15,00

MIGLIORAMENTO DELLE PREVISIONI DI WELFARE CONTRATTUALE

Viene prevista l’introduzione, a titolo sperimentale per il 2018 e il 2019, delle seguenti coperture di welfare contrattuale a favore dei dipendenti, senza aumenti di contributo per aziende e lavoratori e con impegno a verificare la sostenibilità delle coperture assicurative per la proroga delle stesse e per l’introduzione di prestazioni aggiuntive:
Polizza LTC (massimale di € 15.000,00 per ogni dipendente)
Polizza TCM (massimale di € 10.000,00 per ogni dipendente).

Il costo della visita oculistica obbligatoria biennale per i dipendenti viene posta a carico dell’Ente bilaterale.

 

Roma, febbraio 2018

 

La Segreteria Nazionale                              La Delegazione Nazionale Appalto Assicurativo

 

Scarica il volantino

Articolato del CCNL

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