Antiriciclaggio: i contanti sospetti


L’ Unità di Informazione Finanziaria torna ad interessarsi di contante. È infatti appena iniziato il monitoraggio mensile, da parte delle Banche, sulle movimentazioni in contanti a partire da 10mila euro. Le Banche e gli Intermediari finanziari devono comunicare periodicamente gli sforamenti dei contanti. Entro il 16 settembre Banche, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento ed eventuali Succursali italiane devono inviare all’Uif tutti i movimenti in contante di entrata/uscita, pari o superiori a 10mila euro,  per i mesi che vanno da aprile ad agosto.

Si tratta di controlli e non di divieti, non siamo all’interno delle segnalazioni di operazioni sospette, ma (secondo Guardia di Finanza e Dia) in ambito di monitoraggio di incrocio di informazioni su chi usa troppo il denaro contante, strumento anonimo e non tracciabile per definizione.

L’obbligo, già inserito nel Dlgs.90/2017, è stato dettagliato dal Provvedimento Uif 28 marzo 2019. Le Comunicazioni oggettive non sono controlli fiscali o di polizia ma servono per meglio affinare le Sos. Per questo scopo l’Uif ha elaborato una serie di indicatori di anomalia con indicazioni per l’intercettazione di casi sospetti. Nel precedente Provvedimento del 201, tra i fattori di rischio, considerava l’utilizzo ripetuto ed ingiustificato di denaro contante, specie se di importi rilevanti o con utilizzo di banconote di grosso taglio. La difficoltà nell’individuazione di condotte realmente indicatrici di operazioni di riciclaggio, ha indotto la stessa Authority a scegliere segnalazioni standardizzate la cui anomalia verrà valutata dall’Uif. E’ escluso, nell’ambito delle comunicazioni oggettive, l’obbligo di segnalazione di operazione sospette se non presentano legami con altre operazioni di diversa fattispecie oppure quando il movimento di contante non viene effettuato da Clienti ad alto rischio di riciclaggio. Comunque l’invio di una Sos non esenta mai dalla comunicazione oggettiva su quella stessa operazione.

Ricordiamo che il tema del denaro contante è uno snodo essenziale per risolvere annose questioni, come l’evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro sporco (vedasi anche le Valutazioni sovranazionali della Commissione europea del 2017 e 2019, ritenente il denaro contante lo strumento principe ai fini del riciclaggio. Ndr). Per questo motivo l’adozione di criteri oggettivi di segnalazione è stata adottata da atri Paesi: in Francia accanto alle comunicazioni per importi superiori a 10mila euro, devono essere segnalate anche le operazioni in contanti, o con moneta elettronica, per importi superiori rispettivamente a mille o 2mila euro per cliente al mese; Stati Uniti, Canada ed Australia hanno scelto come parametro i trasferimenti superiori a 10mila dollari in divisa locale.

L’Uif ha disposto l’invio di una comunicazione mensile con i dati dei movimenti entrata/uscita per importi pari/superiori a 10mila euro (anche se frazionati) ai soli Intermediari finanziari. Le informazioni devono contenere le operazioni, i soggetti, i rapporti (anche per operazioni compiute da soggetti diversi dei titolari dei conti) e da trasmettere entro il 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento. Non è applicabile la compensazione tra le operazioni da comunicare (il deposito ed il parziale prelievo danno vita a due comunicazioni distinte).

L’invio delle comunicazioni è di competenza del Responsabile della funzione antiriciclaggio dell’Intermediario. In mancanza di operazioni da comunicare, verrà inviata una negativa. Resta invariato, comunque, il divieto di trasferimento del contante oltre i  2.999,99 euro.

 

Fonte: www.fisac-cgil.it

 

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