E’ arrivata la risposta del Ministero all’ interrogazione parlamentare sul tema degli assegni d’esodo presentata dall’On. Ferri.
La Risposta del Ministero, del 7 luglio 2021, può essere letta e scaricata qui
Prime considerazioni
Sostanzialmente il Ministero:
- Non fa riferimento ad errori di comunicazione da parte dell’INPS
- Ribadisce che la richiesta relativa al 2016 appare un atto sostanzialmente dovuto
- Sostiene che l’assegno d’esodo avrebbe natura di incentivo all’esodo, trascurando il fatto che:
- la norma di legge del 1997 è nata prima della istituzione dei Fondi di Solidarietà, e all’epoca spesso vi erano queste forme rateali a carico del datore di lavoro (ad esempio molte presso il Banco di Napoli).
- l’assegno d’esodo non è a carico del datore di lavoro, ma dell’INPS, e questo cambia la sua natura.
- Confonde il mero controllo contabile con la facoltà di riliquidazione (sono due cose assai diverse: per lo zainetto si può fare il controllo contabile sulla correttezza della ritenuta operata dal Fondo, ma non si può riliquidare con il diverso criterio con la media dei 5 anni)
- Esclude la possibilità di una sospensione degli avvisi (cosa non vera)
- Si dichiara NON CONTRARIO ad una norma di legge di interpretazione autentica che escluda la riliquidazione.
La risposta è deboluccia sotto il profilo giuridico, ma apre (almeno all’apparenza) la porta ad un qualche emendamento. Non è detto che questo eventuale emendamento abbia efficacia retroattiva e che annulli la richiesta avanzata per il 2016.
Fonte: Studio Iacoviello