Gruppo Bper. Welfare, tassazione mutui, fringe benefits: a che punto siamo?



 

È stata appena pubblicata la circolare numero 279 che prevede la mappatura dei familiari ai fini della determinazione dei benefici complessivi da computare tra i benefits aziendali.

A partire dallo scorso anno diversi colleghi si sono trovate addebitate in busta paga delle trattenute fiscali e previdenziali che in precedenza non gli erano state applicate. Questo a causa di una normativa, quella relativa al trattamento fiscale dei fringe benefits, che esisteva da anni ma , in una situazione in cui per oltre 10 anni il tasso BCE era rimasto vicino allo zero, non aveva prodotto gli effetti dannosi che abbiamo purtroppo toccato con mano.
Avevamo spiegato cosa stava succedendo in questo articolo.

Prima di aggiornarvi sugli sviluppi della questione, riteniamo opportuno ricordare gli aspetti salienti della normativa, ed il motivo per cui avviene questa tassazione.

COSA SONO I FRINGE BENEFITS?

Nella categoria dei fringe benefits rientrano le erogazioni in natura, cioè non monetarie, che il datore di lavoro concede ai dipendenti. Nel nostro caso specifico rientrano in questa categoria:

  • Buoni Cadhoc:  110 annui  (erogazione ancora sospesa ma in procinto di sbloccarsi)
  • Polizza infortuni: € 38,40 annui per il 2023
  • Buoni acquisto o buoni benzina: acquistabili tramite il portale welfare, utilizzando il credito accantonato. Bper aveva  inibito la possibilità di acquistare i buoni. Ci è stato preannunciato l’imminente sblocco della procedura.
  • Mutui e prestiti a tasso agevolato: argomento che approfondiremo tra poco.

Come vengono considerate queste erogazioni dal punto di vista fiscale? Lo Stato non le equipara alle retribuzioni e non le assoggetta a tasse e contributi, a patto che non superino un determinato limite.
Di norma tale limite ammonta ad € 258,23; per il 2023, tramite il D.L. 4 maggio 2023 n. 48, il Governo ha elevato la soglia ad € 3.000 solo per i genitori con figli a carico. Norma che la Fisac ha contestato fin dal primo momento, bollandola come discriminatoria e propagandistica.
Al momento il limite oltre il quale scatta la tassazione resta ad € 258,23 per chi non ha figli a carico.

Attenzione: se si sforano anche di un solo centesimo le soglie di € 3.000 o di € 258,23, verrà tassata e assoggettata a contribuzione non soltanto l’eccedenza ma l’intera somma.
Questo significa che sull’intero ammontare verranno effettuate le trattenute IRPEF (35% o 43% a seconda del reddito complessivo), quelle relative ai contributi previdenziali ed alle addizionali regionali e comunali.

COME FUNZIONA IL MECCANISMO DEI FRINGE BENEFITS PER I MUTUI E PRESTITI?

Se un’azienda che vende scarpe e decide di regalare un paio di scarpe ai dipendenti, quella rappresenta un’erogazione in natura. Un’azienda che vende soldi, quando concede ai suoi dipendenti un prestito a tasso agevolato rispetto alla clientela ordinaria sta effettuando un’erogazione in natura. Per questo i finanziamenti ai dipendenti sono soggetti alla normativa sui fringe benefits.

Come si fa a quantificare l’ammontare del beneficio?

L’importo da considerare come benefit si determina partendo dalla differenza tra il Tasso di Riferimento BCE e il tasso pagato sul mutuo o sul prestito.
Al momento il tasso BCE ammonta al 4,5% dopo una vorticosa risalita che nel giro di 14 mesi lo ha portato da zero al livello attuale

Non tutta la differenza rappresenta un benefit: l’importo preso in considerazione è pari al 50% di tale differenza.

Spieghiamoci con un esempio. Se un mutuo al tasso del personale, con debito residuo pari a 100/mila euro, è regolato ad un tasso fisso dello 0,50%, considerando il tasso BCE del 4,50% l’ammontare del benefit è pari a:

4,5 – 0,50 = 4,00%
4,00 : 2 = 2,00%

Ribaltata sul debito residuo, questa percentuale equivale a:

100.000 x 2 : 1200 = 166,67€

che rappresentano il benefit generato dal prestito in un mese.

Purtroppo la normativa fiscale, in vigore ormai da diversi anni, prevede un meccanismo perverso che stabilisce che si faccia il confronto tra il tasso BCE vigente alla fine dell’anno e quello pagato mese per mese. Questo fa sì che il conteggio della differenza finisca con l’essere retroattivo, ed essere esteso anche ai mesi precedenti all’aumento del tasso. Per anni il problema non si era posto perché il tasso BCE è stato per anni molto basso o in discesa, arrivando ad essere addirittura negativo.

Il rischio di vedersi tassati riguarda in primis i mutui e i prestiti a tasso fisso, che non risentono degli incrementi del tasso BCE. Tuttavia, il meccanismo appena illustrato non consente di escludere che anche i finanziamenti a tasso variabile possano generare tassazioni supplementari, soprattutto in caso di forti aumenti del tasso BCE in corso d’anno.

Torniamo al nostro esempio. L’ammontare del benefit mensile, a causa del modo in cui la norma è scritta, va moltiplicato per i 12 mesi dell’anno. Quindi (ipotizzando per semplicità che l’importo sia uguale per tutti i mesi, anche se in effetti varia al variare del debito residuo):

166,67 x 12 = 2.000,00€ Minori interessi su finanziamento
+ 38,40 € Polizza infortuni (quota annua per il 2023)
TOTALE BENEFITS 2.038,40€

N.B. non abbiamo per ora considerato l’ammontare dei Cadhoc. Ci torneremo in seguito


Sommando tutte le voci, un ipotetico collega senza figli a carico si trova ad aver ampiamente sforato la soglia dei 258,23€. Per questo si vedrà le trattenute fiscali e previdenziali sull’intera somma.
Una lavoratrice o un lavoratore con figli a carico riuscirà invece ad evitare la tassazione per il 2023, (ma non ci riuscirebbe nel 2024 come vedremo in seguito).

A differenza di altri istituti, che hanno scelto di effettuare l’addebito in unica soluzione a fine anno, nel 2022 Bper ha deciso di effettuare il controllo mensilmente, provvedendo ad effettuare gli addebiti non appena la soglia viene superata. Questo ha il vantaggio di rateizzare l’esborso, evitando di effettuare un’unica stangata a fine anno; d’altro conto, tale scelta può comportare la necessità di conguagli qualora si verifichino aumenti del tasso BCE successivi all’effettuazione delle trattenute (come abbiamo visto la variazione del tasso ha effetti retroattivi, dovendo calcolare la differenza tra il tasso al 31/12 e quello applicato nel corso dei mesi precedenti).

Nel 2023, tuttavia, l’Azienda ha congelato gli addebiti al mese di marzo, visti gli annunci e i successivi interventi che hanno modificato le soglie d’imponibilità, in attesa di una chiara definizione della materia.

Ricordiamo che, con l’eccezione dell’acquisto di buoni spesa o carburante (al momento inibito), il welfare aziendale non rientra tra i fringe benefits, quindi si può tranquillamente continuare ad utilizzare per tutte le altre voci come zainetto sanitario, spese scolastiche, ecc…

NOVITA’ 2023

 

Con la risoluzione 44/E del 25/7/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi riguardo alle modalità di calcolo dei benefici tassabili. E’ stato così chiarito che tra le agevolazioni da computare nell’imponibile complessivo vadano aggiunti anche gli interessi sui fidi di conto e quelli sui finanziamenti concessi ai familiari elencati nell’art. 12 del TUIR:

– Coniuge (o unito civilmente)
– Figli e loro discendenti
– Coniuge legalmente ed effettivamente separato
– Genitori (anche adottivi)
– Generi e nuore
– Suocero e suocera
– Fratelli e sorelle
– Nonni e nonne

Fra le conseguenze di questa nuova interpretazione c’è il fatto che gli interessi su un mutuo cointestato con il coniuge, che nel 2022 erano stati computati tra i benefits della lavoratrice o del lavoratore per il 50%, quest’anno contribuiranno per il 100% a determinare la base imponibile.

 

COSA SUCCEDE IN BPER?

Nelle scorse settimane ci è stato richiesto di autocertificare la presenza di figli a carico attraverso la procedura “HR Comunicazioni“. Tale adempimento è apparso a molti come una duplicazione, visto che i dati relativi alle detrazioni per figli a carico sono già presenti nelle procedure Bper: in realtà l’autocertificazione si è resa necessaria in quanto espressamente richiesta dal Decreto Legge.
Ai fini dell’applicazione del limite di esenzione a 3.000 € per lavoratrici e lavoratori con figli a carico, raccomandiamo a chi ancora non lo avesse fatto di aggiornare le informazioni in procedura “HR Comunicazioni” entro il prossimo 10 novembre.

La nuova circolare ci richiede adesso di inserire in procedura le informazioni relative ai propri familiari destinatari di prestiti e finanziamenti agevolati. Per le modalità operative si rimanda alla citata circolare.

A partire dal prossimo mese di novembre la voce TOTBEN, presente sulla busta paga, sarà aggiornata con il totale dei benefit calcolati secondo le modalità indicate, e saranno effettuati gli addebiti delle ritenute relative ai primi 11 mesi dell’anno

A gennaio sarà effettuato l’eventuale conguaglio.

 

Per quanto riguarda i buoni Cadhoc, la cui erogazione è rimasta in sospeso fino ad ora, stiamo lavorando ad un accordo che permetterà di optare per la corresponsione dell’importo corrispondente in busta paga, in modo da evitare di andare ad aumentare l’importo soggetto a tassazione. Torneremo sul tema una volta sottoscritto l’accordo per fornire indicazioni che possano aiutare a scegliere la soluzione migliore per ognuno.

Nel mese di novembre sarà sbloccato l’acquisto di buoni spesa o buoni benzina e la possibilità di utilizzare il credito welfare per il rimborso delle bollette, sia pure con limitazioni che terranno conto delle soglie di tassabilità. 

COME SI STA MUOVENDO LA FISAC?

E’ importante fare una premessa: la tassazione dei fringe benefits non dipende da contratti aziendali o di settore, ma è disciplinata da norme di legge. Questo significa che cercare di ottenere delle modifiche significa andare oltre il normale campo d’azione delle Organizzazioni Sindacali.

Nonostante le difficoltà, la Fisac si è fatta parte attiva nel promuovere diverse iniziative volte a rettificare una norma oggettivamente iniqua; ne ricordiamo solo alcune:

  • Interrogazione Parlamentare a firma del Senatore PD Carlo Cottarelli in data 22/03/2023
  • Lettera congiunta dei Segretari Generali ed ABI alla Presidenza del Consiglio
  • Emendamenti al DL Lavoro presentati dalla Cgil in data 21 giugno 2023
  • Nuova lettera congiunta dei Segretari Generali ed ABI alla Presidente del Consiglio ed ai Ministri dell’Economia e del Lavoro.

 

QUALI RISPOSTE HA DATO IL GOVERNO?

Ad oggi non c’è stato nessun provvedimento relativo alla specifica questione delle tassazione dei finanziamenti agevolati accordati ai dipendenti bancari.

Nel corso dell’anno è stata elevata la soglia di non tassabilità a 3.000€ solo per lavoratrici e lavoratori con figli a carico, norma che la Cgil ha contestato come già specificato.

Nell’ultima manovra finanziaria il Governo ha previsto per il 2024 l’innalzamento della soglia di non tassabilità a 1.000€ per tutti, ed a 2.000€ per chi ha figli a carico. Tale provvedimento è stato subito attaccato dalla Fisac: la Segretaria Generale Susy Esposito ha infatti dichiarato che la nuova norma “rischia addirittura di peggiorare la situazione: per la stragrande maggioranza non cambierà nulla, pagheranno tutti“.

In effetti, per chi avesse ottenuto mutui negli anni scorsi con tassi molto inferiori all’attuale tasso BCE, la soglia di 1.000€ molto probabilmente non risolverà il problema (ricordiamo che al superamento della soglia è l’intero ammontare del benefit ad essere tassato e non la quota eccedente); per contro, l’abbassamento da 3.000 a 2.000€ della soglia per chi ha figli a carico porterà presumibilmente diverse persone che nel 2023 non avevano subito tassazioni a vedersi applicate pesanti ritenute in busta paga.

Cosa dobbiamo aspettarci nell’immediato futuro? La risposta sta ancora nelle parole della Segretaria Nazionale Susy Esposito: “Continueremo la nostra azione, aspettandoci al più presto un confronto sul tema che sia veloce e risolutivo, a partire dal 2023 per il quale non è stato previsto un intervento risolutivo per coloro che non hanno carichi familiari e sui quali si abbatterà la scure fiscale” 

 

 

 

 

 

 

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