Fisac: emendamento su fringe benefit risolve ingiustizia. Ecco cosa cambia


Risultato importante, ora approvare velocemente decreto


Dopo le pressioni che abbiamo esercitato in questi mesi finalmente è stata individuata una soluzione sulla questione dei mutui agevolati concessi ai dipendenti bancari dagli istituti di credito, penalizzati dall’aumento repentino dei tassi di interesse e da una ingiusta norma fiscale. Individuata una soluzione equa e giusta a una distorsione che ha pesantemente penalizzato le lavoratrici e i lavoratori del settore”. Ad affermarlo è la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito.

“Con un emendamento da noi sostenuto, insieme alle altre organizzazioni sindacali, al decreto Anticipi approvato in commissione Bilancio del Senato, con il via libera da parte della Ragioneria generale dello Stato, si chiarisce l’applicazione delle norme fiscali sui fringe benefit, ovvero che per i mutui a tasso fisso il riferimento del tasso base diventa quello dell’anno di concessione del prestito, mentre per i mutui a tasso variabile diventa quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata”.

“Un risultato importante, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori ingiustamente colpiti da una norma fiscale ingiusta. Continueremo a seguire l’iter del decreto: la norma infatti si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data in vigore della legge. Spingeremo perché la sua definitiva conversione in legge arrivi nel più breve tempo possibile”, conclude Esposito.


 

Cosa cambia in pratica?

La nuova formulazione prevede che per i mutui a tasso fisso l’eventuale beneficio si calcoli al momento della concessione e resti invariato per tutta la durata del finanziamento.

Esempio

Ipotizziamo che la banca accordi ad un suo dipendente un mutuo agevolato ad un tasso fisso dell’1% in un momento in cui il tasso di riferimento BCE è pari al 2%. Il benefit  su quel mutuo sarà pari alla metà della differenza tra i due tassi.
Quindi:

(2% – 1%) / 2 = 0,50%

Questa sarà per tutta la durata del mutuo la percentuale sulla quota interessi in base alla quale calcolare il beneficio accordato al dipendente fino alla scadenza, indipendentemente da future variazioni del tasso BCE.
La quota di fringe benefit, nel caso in esame, verrebbe mese per mese con la seguente formula:

Capitale residuo    x    0 ,50 /1.200 

 


 

Per i mutui a tasso variabile si analizzerà la differenza tra il tasso effettivamente pagato e quello in vigore nel mese di scadenza della rata. Fino ad ora si prendeva come riferimento il tasso al 31 dicembre e si confrontava con quelli pagati nelle rate scadute nell’arco dei 12 mesi. Questo comportava la possibilità di venire tassati per un beneficio del quale in realtà non si era goduto.

Esempio

Supponiamo per semplicità che un mutuo accordato dalla banca ad un suo dipendente sia regolato a tasso variabile uguale al tasso BCE. I tassi applicati nel 2023 sarebbero stati:

  •  gennaio 2,50%
  • da febbraio ad aprile 3,00%
  • maggio 3,75%
  • giugno e luglio 4,00%
  • agosto 4,25%
  • da settembre a dicembre 4,50%

Con le norme fin qui applicate il beneficio sulla quota interessi veniva calcolato come metà della differenza tra il tasso BCE al 31/12 e quelli effettivamente pagati alle varie scadenze.
Questo vuol dire che al nostro eventuale dipendente sarebbe stato attribuito un benefit percentuale così quantificato:

  •  gennaio  (4,50% – 2,50%) / 2 = 1,00%
  • da febbraio ad aprile  (4,50 – 3,00%) /2 = 0,75%
  • maggio  (4,50 – 3,75%) / 2 = 0,375%
  • giugno e luglio  (4,50 – 4,00%) / 2 = 0,25%
  • agosto  (4,50 – 4,25%) / 2 = 0,125%
  • da settembre a dicembre: nessun beneficio in quanto il tasso coincide con il tasso Bce al 31/12.

Per ognuno di questi mesi il benefit si calcola con la formula già vista in precedenza:

Capitale residuo   x    beneficio percentuale sugli interessi  /  1.200

Nell’esempio risulta evidente il paradosso; pur avendo un tasso che coincide tempo per tempo con il tasso Bce, con l’attuale formulazione il nostro bancario si vedrebbe calcolare un beneficio in realtà inesistente.

La nuova formulazione prevede che il tasso pagato venga confrontato mese per mese con il tasso BCE vigente tempo per tempo (e non con quello al 31/12) andando ad eliminare questa distorsione

Quando verranno restituite eventuali imposte già addebitate?

Ci vorrà ancora un po’ di pazienza. L’emendamento dovrà essere approvato anche alla Camera, poi il DL Anticipi dovrà essere convertito in legge. Insomma, la vicenda si avvia verso la soluzione ma c’è ancora un pezzo di strada da percorrere per arrivare alla meta.

 

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