Festività soppresse anno 2018


BANCHE – ABI

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).

Nel 2018 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • lunedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 10 maggio – Ascensione
  • giovedì 31 maggio – Corpus Domini
  • venerdì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma)
  • domenica 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività sarebbero pertanto 3 per i lavoratori nel Comune di Roma e 4 per i lavoratori in tutti gli altri Comuni.

Bisogna però ricordare che anche nel 2018 (come stabilito nel CCNL rinnovato il 31 marzo 2015) prosegue il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.
Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività.

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso ex festività per il 2018 saranno le seguenti:

  • 4 per le Aree Professionali (3 se lavorano nel Comune di Roma)
  • 3 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti (2 se lavorano nel Comune di Roma)

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’obbligo di fruizione nell’anno di competenza, senza alcuna monetizzazione nel caso il cui ciò non avvenga.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2018 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • lunedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 10 maggio – Ascensione
  • giovedì 31 maggio – Corpus Domini
  • venerdì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma)
  • domenica 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l’anno 2018 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 4 giorni di permesso per ex festività (3 se lavorano nel Comune di Roma).

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2018 le giornate di festività abolite sono quatto ( tre per i lavoratori in servizio nel Comune di Roma ) e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • lunedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 10 maggio – Ascensione
  • giovedì 31 maggio – Corpus Domini
  • venerdì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma)
  • domenica 04 novembre – Unità Nazionale

IMPORTANTE

I permessi per festività aboliti devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2018, religiose e civili, sono le seguenti:

  • 19 marzo – S. Giuseppe
  • 10 maggio – Ascensione
  • 31 maggio – Corpus Domini
  • 29 giugno – SS. Pietro e Paolo

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2018) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

 

 

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