Diritto di critica, una sentenza esemplare


Un delegato sindacale di un’azienda di servizi aveva rilasciato un’intervista ad un giornale locale in cui criticava il trasferimento di un collega di lavoro ad un altro comune, con conseguenti difficoltà nell’espletare il servizio di raccolta rifiuti per il quale l’impresa datrice di lavoro aveva ottenuto un appalto.

Il sindacalista era stato licenziato per tali dichiarazioni ritenute dall’azienda “gravissime, lesive e foriere di danni”.

Dapprima, il Tribunale d’Imperia riteneva il licenziamento legittimo; successivamente la Corte d’Appello di Genova lo dichiarava nullo in quanto ritorsivo; l’azienda faceva quindi ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha ora deciso la causa con la sentenza n. 31395/2019, ritenendo condivisibili ed esaustive le argomentazioni svolte nella sentenza d’appello su due punti in particolare. 

In primo luogo, era stato accertato il rispetto della cosiddetta “continenza sostanziale” del diritto di critica (in ordine alla veridicità dei fatti dichiarati) e dell’ulteriore requisito della “continenza formale” (in quanto l’intervista non presentava toni dispregiativi, volgari, denigratori, polemici); non sussisteva alcuna condotta gravemente lesiva della reputazione né alcuna violazione dei doveri fondamentali alla base dell’ordinaria convivenza civile. 

In secondo luogo, si era accertato il carattere ritorsivo del licenziamento, in quanto l’unico motivo che aveva giustificato il licenziamento – ossia il rilascio di dichiarazioni ritenute gravissime, lesive e foriere di danni per l’azienda – si era rilevato insussistente.

La Corte di Cassazione ha pertanto respinto il ricorso del datore di lavoro, stabilendo definitivamente che il licenziamento è nullo in quanto discriminatorio, con conseguente diritto alla reintegra sul posto di lavoro.

Si tratta di una sentenza assolutamente chiara. Un lavoratore piuttosto che un sindacalista hanno pieno diritto ad esprimere una critica nei confronti del datore di lavoro nei limiti così delineati: un licenziamento o qualunque altra sanzione disciplinare comminata in tali circostanze sono illegittimi.

______________

Alberto Massaia
Dipartimento Giuridico Fisac/Cgil

 

Scarica la sentenza

image_pdfScarica PDF di questo articoloimage_printStampa articolo
,