Cosa prevede la legge per i genitori lavoratori in caso di quarantena a scuola


QUARANTENA A SCUOLA:
LE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE IN FAVORE DEI GENITORI CHE LAVORANO

Il D.L. n. 111/2020 (“Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) all’articolo 5 contiene una norma finalizzata a offrire un supporto ai genitori che lavorano qualora la/il figlia/o minore di 14 anni fosse posta/o in quarantena in conseguenza di un contatto verificatosi nella scuola.
Di seguito forniamo una sintesi di tale norma, riservandoci di tornare in argomento in caso di ulteriori precisazioni da parte dell’INPS o di modifiche in sede di conversione in legge del decreto: alcune integrazioni sono peraltro auspicabili per la non piena copertura di periodi di assenza legati all’emergenza epidemiologica (ne parliamo nel riquadro in chiusura).

DESTINATARI
Genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi minori di 14 anni posti in quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

PERIODO
Periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

MISURE (PER TUTTO O PARTE DEL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA QUARANTENA)
♦ Il D.L. prevede la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in smart working.
Solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori può astenersi dal lavoro utilizzando un congedo per il quale è riconosciuta dall’INPS una indennità pari al 50% della retribuzione. La contribuzione figurativa (ai fini pensionistici) è piena.

LIMITAZIONI
La possibilità di ricorrere a una delle due misure è riservata a uno solo dei due genitori.
Inoltre non è possibile farvi ricorso per i giorni in cui l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa (per esempio perché non occupato, o in ferie, o sospeso dal lavoro perché posto in cassa integrazione).

Per finanziare i periodi di congedo è previsto un limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Qualora si delineasse il superamento di tale limite, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

CHE COSA MANCA
Una circostanza non contemplata dal decreto riguarda il caso di bambine/i sottoposti a tampone per i quali si sia ancora in attesa dell’esito del test: essi dovranno rimanere in isolamento fiduciario, ma senza che sia attualmente prevista per i genitori la possibilità di rimanere a casa ricorrendo allo smart working o al congedo indennizzato al 50%.
Inoltre il D.L. non fa riferimento ai figli disabili, rispetto ai quali la possibilità di avvalersi dei congedi durante il periodo di chiusura delle scuole era stata prevista indipendentemente dall’età del bambino/ragazzo: pertanto, per le attuali misure, varrebbe anche nel caso di figli disabili il limite dei 14 anni.
La CGIL è pertanto impegnata per ottenere un miglioramento della norma in sede di conversione in legge del decreto, e, in attesa di interventi legislativi adeguati, affinché nel settore e nelle aziende si prevedano ulteriori misure a compensazione degli attuali limiti.

a cura della FISAC CGIL UBI

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