CCNL ANIA: l’articolato ufficiale


In allegato pubblichiamo l’articolato ufficiale del CCNL rinnovato in data 22/2/2017.

 

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Ecco in sintesi i contenuti dell’accordo:

AREA CONTRATTUALE

– art. 2
Impegno ad applicare il CCNL ANIA alle Società anche non di proprietà dei Gruppi assicurativi che svolgono attività di contact center; per queste società che già svolgono tali attività disciplinate da altri contratti nazionali si prevede la graduale applicazione del CCNL ANIA.

AISA

Impegno congiunto delle parti ad avviare un processo di inclusione del CCNL AISA nel CCNL ANIA (coinvolti circa 2.000 lavoratori)

ALLEANZA

Richiamo al contratto nazionale Alleanza in una logica di governo ed omogeneità della filiera produttiva assicurativa. In tale senso si prevede l’intervento delle Segreterie Nazionali in occasione del rinnovo del CCNL Alleanza (per la prima volta nella storia dei CCNL ANIA, Alleanza rientra nell’alveo dell’area contrattuale (coinvolti oltre 2.000 lavoratori).

FUNZIONARI

Introduzione del profilo professionale del Funzionario. Gli attuali 3 gradi previsti confluiranno in 2 profili:

  • Business (attuali F2 e F1 )
  • Senior ( attuale F3 )

Piena salvaguardia della retribuzione in corso e le sue dinamiche di sviluppo tabellare. Esclusione del demansionamento a 6 Quadro per F3 e F2 ed impegno stringente anche per gli F1.

Per il SESTO QUADRO s’introduce un profilo di alta professionalità.
Sono previsti aumenti delle indennità di carica: 0,5% per gli F2 e F3 e 1% F1. ORARIO DI LAVORO (art.101)
L’attuale distribuzione nazionale dell’orario di lavoro NON CAMBIA.

Si conferma in sede aziendale, con tempi di confronto certi ed a fronte di specifiche e comprovate esigenze aziendali, la possibilità di affrontare il tema della flessibilità con il raggiungimento d’intese a livello delle singole imprese.

Nel caso di mancato accordo l’Azienda potrà procedere con limiti e vincoli previsti dal art. in oggetto per garantire l’operatività attraverso due seguenti
modalità ALTERNATIVE TRA LORO:

  • A) Fermo restando l’attuale distribuzione oraria, potranno essere richiesti con programmazione, un massimo di 23 venerdì pomeriggio fino alle ore 17 per singolo lavoratore dell’intera popolazione aziendale. Tali ore, nell’ipotesi vengano lavorate, dovranno essere recuperate entro la fine di ciascun quadrimestre in una o più giornate; nei casi di mancato recupero tali ore saranno retribuite su base ordinaria.
  • B) Fermo restando le 37 ore settimanali, l’orario sarà ripartito in uguale numero di ore per i cinque giorni lavorativi, con ingresso alle 8, pausa pranzo minimo 45 minuti e uscita alle 16,15, ferme le flessibilità orarie previste dai CIA aziendali.

Tale modalità riguarderà massimo i 2/3 dei lavoratori appartenenti ai settori che sono stati oggetto del confronto che non ha prodotto intesa con una logica di rotazione.

Per entrambe le modalità sono esclusi i lavoratori con particolari, gravi e comprovate situazioni personali e l’azienda ricercherà in via prioritaria il consenso dei lavoratori appartenenti ai settori coinvolti.

Sempre per entrambe le modalità è previsto, dopo un anno, un confronto aziendale con le OO.SS. per un monitoraggio/verifica dell’attività lavorativa svolta, con possibile ricerca di un’intesa.

CONTACT CENTER

Nell’ottica dell’evoluzione delle professionalità degli addetti ai contact center, è stata definita nella parte prima del CCNL, accanto alla sezione “uno per amministrativi” e sezione “due per funzionari”, la sezione “terza per i contact center”. Tale regolamentazione costituisce una delle più alte espressioni nel mondo del lavoro italiano.

La definizione della sezione terza parte prima prevede:

  • possibilità di crescita professionale per gli addetti al contac center svolgendo, nei casi di esigenze/riorganizzazioni aziendali, attività riconducibili al terzo livello amministrativo con conseguenti adeguamenti normativi retributivi.

Non è prevista nessuna fungibilità tra 3 livelli amministrativi e contact center.

Si prevede fungibilità piena tra il personale addetto al contact center sinistri, assistenza, back office e vendita con salvaguardia economica; in questo ambito si prevedono demandi aziendali applicativi tecnici.

Da un punto di vista economico questa nuova sezione consente incrementi economici così articolati:

  • Addetto sezione 1 dall’attuale 91,70% al 95% del terzo livello amministrativo.
  • Addetto sezione 2 dall’attuale 58% al 60% del terzo livello amministrativo.

Questi incrementi, che saranno erogati al 1/1/19, si aggiungono agli incrementi economici già previsti per tutto il personale.

Entro la vigenza contrattuale le Parti s’incontreranno per valutare e definire gli adeguamenti normativi e retributivi relativi al completamento del passaggio dalla parte terza alla parte prima.

PASSAGGI DI PERSONALE INFRAGRUPPO

Esclusione della normativa del jobs act in caso di mobilità infragruppo per i dipendenti assunti prima dell’entrata in vigore del dlgs n.23/2015, con conseguente mantenimento delle garanzie contro i licenziamenti ingiustificati.

DICHIARAZIONE SU APPALTO ASSICURATIVO

L’ANIA riconosce, riportandolo nel testo del CCNL, un ruolo di primaria importanza alle OO.SS del settore assicurativo anche nel comparto della contrattazione collettiva riguardanti i lavoratori delle agenzie in appalto.
ANIA s’impegna a rappresentare tale dichiarazione alle imprese del settore ( circa 200.000 addetti).

LCA – LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

Impegno di riservare il 3% delle assunzioni al personale licenziato dalle imprese poste in LCA comprendendo anche i lavoratori ancora in servizio di FARO – NOVIT – PROGRESS, compagnie attualmente in liquidazione.

ECONOMICO

Aumento a regime nella vigenza contrattuale 103,00€ mensili 4° livello 7 classe.

Per il periodo 1 luglio 2013 31/12/2014 gli arretrati saranno corrisposti a titolo di UNA TANTUM 400€ 4° livello 7 classe.

L’UNA TANTUM, a scelta del lavoratore, potrà essere versato in previdenza e in tal caso l’importo ammonterà a 489€ NETTI perché esente da imposte.

Arretrati in tabella dal 1/01/2015 al 31/03/2017 pari a 720,00 € 4° livello 7 classe. Tali importi saranno presumibilmente erogati nel mese di maggio 2017 e quindi un dipendente inquadrato al 4° livello 7 classe percepirà l’importo di 1.120,00€ calcolato alla data del 31/03/2017.

Scadenza contrattuale 31/12/2019

Tutti gli articoli non ricompresi nell’accordo sono rimasti invariati.

 

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