BPER: occhio alla scadenza. Entro il 31/12 vanno comunicati i contributi al Fondo Pensione non dedotti


 


 

Entro il 31/12/2020 vanno comunicati al fondo pensione:

  • i contributi non dedotti per l’anno 2019
  • la quota del Premio di Risultato (VAP) eventualmente conferito al fondo, nel corso del 2019, proveniente da somme inizialmente confluite sul welfare aziendale.

La dichiarazione serve ad evitare che somme che già sono state tassate siano sottoposte ad ulteriore tassazione in occasione delle prestazioni del fondo (anticipazioni, riscatti, rendite).

 

Contributi versati nell’anno 2019 e non dedotti  

Ricordiamo che il 31 dicembre p.v. è il termine ultimo per la comunicazione dei contributi versati al Fondo Pensione che non sono stati dedotti dal reddito dell’anno 2019 (C.U. , Modello 730 o Unico 2020).

La comunicazione riguarda i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, con esclusione delle quote TFR, che hanno superato la soglia di deducibilità di € 5164,57 (1) e per i quali il datore di lavoro non ha proceduto alla deduzione dal reddito. Per i redditi relativi al 2019 tale dato è riportato nella casella 413 del modello CU 2020. Vanno inoltre considerati i versamenti eventualmente effettuati in forma diretta al Fondo Pensione, o versamenti ad altra ulteriore posizione di previdenza complementare, che potrebbero aver fatto superare il limite di deducibilità di cui sopra.

N.B.: Se la casella 413 della CU 2020 non è avvalorata e l’iscritto al Fondo non ha fatto versamenti diretti al Fondo Pensioni o ad altra posizione di previdenza complementare, non dovrà inviare alcuna comunicazione.

 

Come fare la comunicazione dei contributi non dedotti

Una volta accertata l’esistenza di contributi non dedotti occorre dichiararli. Le modalità variano a seconda del fondo al quale si è iscritti.

Per gli iscritti al Fondo Pensione ARCA la comunicazione avviene attraverso la procedura Abacus. L’inserimento va fatto per il tramite di un collega che si di occupa investimenti, abilitato all’utilizzo di tale procedura. Il percorso per effettuare la dichiarazione è il seguente:
DISPOSITIVO FP (FILIALE) → GESTIONE PRATICHE CICLO ATTIVO → CONTRIBUTI NON DEDOTTI.

Per gli iscritti al Fondo Pensione Previbank la dichiarazione dev’essere inserita online accedendo all’area riservata attraverso questo link.

Per i colleghi iscritti al Fondo Pensione Unipol Banca la dichiarazione può essere inserita online accedendo all’area riservata attraverso questo link. In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata scaricando e compilando il modulo reperibile a questo link, inviandolo in forma cartacea al Fondo unitamente alla copia di un documento d’identità. In questo caso è fortemente consigliabile anticipare l’invio a mezzo posta elettronica, all’indirizzo [email protected] .

Versamenti effettuati per i familiari fiscalmente a carico.

La deduzione, per un massimale complessivo di euro 5.164,57, spetta, in tutto o in parte a seconda delle condizioni di reddito, al soggetto che ha a fiscalmente a carico i familiari oppure – in casi particolari – a questi ultimi.

Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l’importo “non dedotto” dovrà essere comunicato al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2020, imputandolo sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico.  

Quote del Premio di Rendimento (VAP) destinato a previdenza complementare nell’anno 2019

Se nel corso dell’anno 2019 hai conferito tutto o parte del Premio di Rendimento (VAP) sul welfare aziendale, destinando successivamente tali somme a versamenti integrativi sul Fondo Pensione,  si renderà necessario un ulteriore adempimento. Questo può riguardare anche le somme non utilizzate, che vengono automaticamente conferite al Fondo Pensione alla scadenza dell’anno successivo a quello di accantonamento a welfare aziendale.

 

La normativa

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che, in presenza di un accordo sindacale riguardante l’erogazione del Premio di Risultato che preveda la possibilità far confluire al conto Welfare il premio stesso, siano previste particolari misure di incentivazione fiscale nel limite massimo di € 3.000 annui (€ 4.000 in casi particolari). Nel caso in cui gli importi del Premio di risultato siano destinati a previdenza complementare la Legge prevede che gli stessi:

  • non concorrano alla determinazione del già citato limite di deducibilità massimo di € 5.164,57 annui;
  • possano essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo massimo di € 3.000;
  • non siano fiscalmente imponibili all’atto dell’erogazione della prestazione pensionistica complementare al momento dell’erogazione della pensione complementare o in caso di anticipazione o di riscatto.

Di conseguenza, per far sì che tali situazioni possano essere conosciute dal Fondo Pensione al quale si è conferito il valore del Premio di Rendimento e beneficiare delle agevolazioni previste, la circolare Agenzia delle Entrate 5/E del marzo 2018 prevede che:

“Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma di previdenza complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a questa ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del Premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.”

Importante

Il valore del Premio di Risultato eventualmente convertito in contribuzione a previdenza complementare è verificabile controllando il valore riportato nella casella 574 della CU 2020 (redditi 2019)

Quindi:
se nel corso dell’anno 2019 hai versato, attraverso la formula del Welfare aziendale, quote del Premio di Rendimento al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2020 dovrai comunicare il valore del Premio di Risultato versato al Fondo stesso. Le modalità operative sono le medesime già indicate per la comunicazione dei contributi non dedotti

N.B: Molti fondi negoziali, come ad esempio ARCA, sono in grado di distinguere autonomamente i versamenti derivanti dalla conversione del Premio di Rendimento. Questo vuol dire che la mancata comunicazione non dovrebbe causare la doppia tassazione delle somme. Riteniamo comunque opportuno procedere alla comunicazione, come disposto dall’Agenzia delle Entrate.

Come sempre, i rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a tua disposizione per ogni eventuale necessità di assistenza.

 

FISAC CGIL
Coordinamento Aziendale BPER Banca


(1) L’importo del plafond previsto per la deducibilità fiscale, nella generalità dei casi, è pari a € 5.164,57 annui. La normativa in vigore prevede, inoltre, che “ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro”.

 

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