BCC: La Banca delle Ore (Artt. 118 e 127 del CCNL)


Se sei una lavoratrice o un lavoratore inquadrato nelle tre Aree Professionali, il tuo orario di lavoro settimanale è di 37 ore e 30 minuti.

Fanno eccezione i turnisti ed altri lavoratori (36, 37 o 40 ore settimanali).

Con questa nota ci soffermiamo in particolare sulla gestione della riduzione oraria di 23 ore annuali e delle prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario) eventualmente destinato alla banca delle ore.

GESTIONE DELLA RIDUZIONE ORARIA (23 ore annuali)

All’inizio di ogni anno e con validità per l’anno stesso, puoi optare per una delle tre soluzioni seguenti:

  1. fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana;
  2. fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in ragione di 15 minuti in due giornate della settimana;
  3. scegliere la banca delle ore, ovvero continuare a lavorare 37 ore e 30minuti a settimana, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).

La scelta effettuata va comunicata all’Azienda, con le modalità dalla stessa previste.

All’inizio dell’anno successivo, puoi modificare la tua scelta, dandone sempre comunicazione all’Azienda.

Se hai optato per la banca delle ore, acquisisci dall’inizio di ogni anno un credito di 23 ore.

E’ tuo diritto recuperare queste 23 ore, che sono una riduzione di orario.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE 23 ORE DI RIDUZIONE ORARIA:

 Recupera così le 23 ore di riduzione oraria:

  • Nei primi 6 mesi dell’anno di maturazione (quindi entro il 30 Giugno)

puoi recuperare le 23 ore di RIDUZIONE DI ORARIO previo accordo con la tua Azienda, alla quale inoltrerai la richiesta di recupero specificando in quali giornate.

  • Successivamente ai primi 6 mesi (quindi dopo il 30 Giugno)

hai  diritto al recupero in un periodo da te prescelto che comunicherai alla tua Azienda con un  preavviso di almeno :

  • 1 giorno lavorativo à        per recuperi orari
  • 5 giorni lavorativi à        per recuperi tra 1 e 2 giorni
  • 10 giorni lavorativi à        per recuperi superiori a 2 giorni
Rammenta di effettuare il recupero delle 23 ore ENTRO 24 MESI dalla loro maturazione!

ESEMPIO:            le 23 ore maturate nel 2023 devono essere recuperate entro il 31/12/2024


GESTIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN BANCA DELLE ORE

E’ parimenti tuo diritto optare per il recupero delle ore di prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro richieste dall’Azienda e da te effettuate.

Per le ore prestate in più rispetto al normale orario di lavoro, puoi valutare di destinare alla banca delle ore (oltre le prime 23 ore di riduzione oraria di cui sopra) anche dalla 1^ alla 27^ ora di prestazione aggiuntiva che, in alternativa, ti verrebbe corrisposta come straordinario.

Puoi decidere di riversare in banca delle ore anche eventuali ulteriori ore di prestazioni aggiuntive (fino ad un massimo di 50), oppure farti corrispondere lo straordinario.

Questa scelta va EFFETTUATA all’inizio di ogni anno!

HAI DIRITTO A VERIFICARE PERIODICAMENTE IL NUMERO DELLE ORE AGGIUNTIVE DA TE ESEGUITE.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE ORE PRESTATE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO

Per il recupero delle prestazioni aggiuntive, devi sempre tenere presente che i termini previsti dal Contratto, decorrono – per ciascuna ora – dal giorno in cui hai effettuato la prestazione aggiuntiva al normale orario di lavoro.

Recupera così le prestazioni aggiuntive effettuate oltre il normale orario di lavoro:

  • Nei primi 6 mesi

Previo accordo con la tua Azienda, inoltra la richiesta di recupero alla stessa specificando in quali giornate

  • Successivamente ai 6 mesi

hai diritto al recupero in un periodo da te prescelto che comunicherai alla tua Azienda con un preavviso di almeno:

  • 1 giorno lavorativo →    per recuperi orari
  • 5 giorni lavorativi →    per recuperi tra 1 e 2 giorni
  • 10 giorni lavorativi →      per recuperi superiori a 2 giorni
Sta a te esercitare questo diritto. NON DIMENTICARLO!

Rammenta di effettuare il recupero delle prestazioni aggiuntive al massimo ENTRO 24 MESI da quando le hai prestate!

ESEMPIO:      10 ore prestate a GENNAIO 2024 :

i 6 mesi scadono a GIUGNO 2025 (entro questo periodo devi concordarne la fruizione con l’Azienda);

i 24 mesi scadono a DICEMBRE 2025 (da luglio 2024 e fino a tale scadenza la fruizione può essere richiesta secondo il criterio del preavviso sopra indicato).

Trascorso il termine dei 24 mesi, l’Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con te – il recupero delle ore relative alle prestazioni che hai reso in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite.

Soltanto in assenza di accordo con te, l’Azienda potrà, sempre entro il medesimo termine di 6 mesi, indicarti i tempi di fruizione.

L’Azienda dovrà corrisponderti il compenso per lavoro straordinario se non hai potuto recuperare nel termine dei 30 mesi le prestazioni aggiuntive perché sei stato assente per:

–   malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per oltre 3 mesi

–   maternità

–   servizio militare

–   aspettative retribuite e non retribuite

 RICORDA INOLTRE CHE:

  • hai diritto a permessi retribuiti pari a 10 ore annue, da utilizzare a giornata intera oppure frazionate ad ore nell’arco dello stesso anno, dandone preavviso alla tua Azienda (Art. 118 del CCNL).

Questi permessi retribuiti come pure i recuperi della banca delle ore sono diversi dalle ferie e dai permessi eventualmente previsti per ragioni di famiglia, di salute, di studio ecc.

ATTENZIONE
  • Annota sempre le prestazioni aggiuntive ( giorno, orario, durata );
  • Riscontra i dati in tuo possesso con quelli annotati sul cedolino di paga;
  • Periodicamente verifica le rispettive scadenze (i primi 6 mesi, i 24 mesi ecc. );
  • Non arrivare all’ultimo giorno utile prima di pensare al recupero della banca delle ore;
  • Ricorda sempre di utilizzare le 23 ore annuali di riduzione di orari

E, soprattutto, ricorda che la banca delle ore può essere utile per dedicare un po’ di tempo in più a te e alla tua famiglia.

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