Incentivo all’esodo, come si tassa?


Come sono calcolate le imposte sull’incentivo all’esodo: tassazione provvisoria del datore di lavoro e riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate.


Attenzione alla tassazione dell’incentivo all’esodo, cioè di quella somma che il datore di lavoro riconosce al dipendente per agevolarlo nell’uscita anticipata dal lavoro.  La tassazione applicata dal datore di lavoro, infatti, non è quella definitiva, ma le imposte sono riliquidate, successivamente, dall’Agenzia delle Entrate: in questo modo, ci si può ritrovare, 4 anni dopo aver ricevuto l’incentivo, con un debito con il fisco, che può arrivare anche a migliaia di euro. Debito che il lavoratore è costretto a pagare senza potersi rivalere sul datore di lavoro: le imposte da quest’ultimo liquidate sono calcolate con un sistema differente, rispetto alla riliquidazione che viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate, a causa di quanto disposto dalla normativa. La differenza d’imposta non è, dunque, frutto di un errore del datore di lavoro.

Ma procediamo per ordine e vediamo, nel dettaglio, come funziona la tassazione dell’incentivo all’esodo e come deve essere calcolata la sua riliquidazione.

Com’è tassato l’incentivo all’esodo

A partire dal 4 luglio 2006, è stato abolito il vecchio regime di tassazione agevolata degli incentivi all’esodo, che prevedeva per tali somme un’aliquota (la percentuale applicata sull’imponibile, dovuta a titolo d’imposta) pari alla metà dell’aliquota applicata per la tassazione del Tfr.

Secondo l’attuale normativa [1], la tassazione da applicare sulle somme d’incentivo all’esodo non è, comunque, quella ordinaria, ma la stessa tassazione separata applicata al Tfr. Questo, perché si è voluto comunque riconoscere un regime di favore alle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo, per incentivare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (come chiarito dalla Corte di Cassazione, con una nota sentenza [2]).

Calcolo tassazione provvisoria incentivo all’esodo

L’aliquota di tassazione viene dapprima determinata dal datore di lavoro con il seguente meccanismo :

  • si deve innanzitutto determinare il reddito di riferimento, dividendo l’ammontare del Tfr imponibile per il numero di anni di anzianità effettiva e convenzionale (i mesi hanno un valore pari a 0,83): negli anni di anzianità convenzionale non sono compresi gli anni di riscatto del titolo di studi o i periodi nel quale è stato prestato servizio militare, a meno che non sia disposto diversamente nel contratto collettivo di lavoro;
  • se il contratto di lavoro è di durata inferiore a un anno, al divisore deve essere indicato il numero 1 (come chiarito da un’importante circolare delle Entrate [3]);
  • bisogna poi moltiplicare il risultato ottenuto per 12, per ottenere il reddito di riferimento (secondo un’altra formulazione si può utilizzare come divisore il numero di mesi complessivi e come moltiplicatore 144, il risultato è il medesimo);
  • una volta calcolato il reddito di riferimento, si deve calcolare l’imposta sullo stesso, applicando al reddito di riferimento le aliquote Irpef (al netto delle addizionali locali) in vigore nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione della liquidazione (il diritto alla percezione del Tfr sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto);
  • infine, si determina l’aliquota media dividendo l’imposta sul reddito di riferimento (al netto degli oneri deducibili ma al lordo di eventuali crediti d’imposta) per il reddito di riferimento e moltiplicando il risultato per 100.

Applicando l’aliquota media all’incentivo all’esodo si ottiene l’imposta dovuta [4].

Tassazione definitiva dell’incentivo all’esodo

Successivamente alla liquidazione dell’imposta da parte del datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta  in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello della cessazione del rapporto.

La determinazione dell’aliquota media avviene rapportando la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d’imposta, di ciascuno dei cinque anni precedenti e la somma dei redditi stessi considerati come sopra indicato” [5].

Se le maggiori o le minori imposte sono di importo non inferiore a  100 euro, l’Agenzia notifica la cartella di pagamento o rimborsa l’imposta a credito (entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta).

Se in uno o più dei 5 anni considerati non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di questi anni, si applica l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, pari al 23%. Se l’aliquota è variata nel corso del quinquennio, si deve tener conto della media delle aliquote del primo scaglione nei 5 anni considerati.

Incentivo all’esodo concordato al netto delle imposte

Purtroppo, dal punto di vista legale, non è possibile opporsi a queste previsioni, né stipulare accordi diversi col datore di lavoro: è stato confermato da una recente sentenza del Tribunale di Roma [6]. La sentenza trattava il caso di un lavoratore che aveva accettato l’incentivo all’esodo in quanto riteneva che la tassazione fosse a titolo definitivo e aveva concordato col datore un pagamento già al netto delle imposte. In seguito, avendo ricevuto la riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, aveva richiesto il pagamento della differenza d’imposta al datore di lavoro, ma il tribunale ha respinto il suo ricorso: per legge, infatti, il datore di lavoro è tenuto a versare le sole imposte determinate alla cessazione del rapporto di lavoro secondo l’aliquota provvisoria, nulla dovendo versare in caso di riliquidazione da parte dell’amministrazione finanziaria. Questo, anche se l’accordo d’incentivo all’esodo prevede il pagamento di una determinata somma al netto delle imposte.

Per questo motivo, è opportuno che il lavoratore faccia dei conti a parte, considerando le aliquote di tassazione a titolo definitivo e non quelle provvisorie: si deve dunque considerare un netto diverso da quello che appare nel cedolino paga in cui figura l’incentivo all’esodo.


Note

[1] D.L.223/2006.

[2] Cass. Sent. n. 14821/2007.

[3] Circ. 78/E/2001.

[4] Art.19, comma 1 del Tuir.

[5] Circ. 29/E/2001.

[6] Tribunale di Roma, sent. n. 3636/2017.

 


 

Fonte: www.laleggepertutti.it

 

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