Bcc: al via iter per rinnovo contratto 36 mila lavoratori del credito cooperativo

Partono le assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori del Credito cooperativo sulla piattaforma per il rinnovo del contratto. Dopo l’approvazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Ccnl degli oltre 36 mila addetti del Credito Cooperativo da parte degli organismi della Fisac Cgil e delle altre organizzazioni, si è svolto oggi l’attivo unitario, alla presenza dei dirigenti sindacali delle organizzazioni di categoria, per dare avvio alle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori. A darne notizia è la Fisac Cgil.

In estrema sintesi la piattaforma che sarà poi, dopo la validazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, alla base del confronto con Federcasse, prevede: “Oltre al fondamentale recupero salariale – commentano Fabrizio Petrolini, coordinatore nazionale Fisac Cgil Bcc, e Riccardo Sanna, segretario nazionale Fisac Cgil – ovvero 435 euro a regime per la figura media e la rivalutazione di tutte le voci retributive, oltre a due scatti di anzianità e altre richieste economiche, prosegue la volontà di aggiornamento, adeguamento e innovazione che da sempre ha caratterizzato l’impegno delle organizzazioni sindacali verso le peculiarità della cooperazione di credito. I risultati molto positivi del credito cooperativo consentono di svolgere a pieno la trattativa”.

In tal senso, proseguono i due dirigenti sindacali, “i punti qualificanti sono: la stabilità occupazionale, lo sviluppo professionale, l’ampliamento dell’area contrattuale, la limitazione della esternalizzazione di rami aziendali al fine di difendere la specificità e professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria, le politiche di genere, la centralità della persona e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, l’attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale, la realizzazione della transizione digitale e generazionale con gli adeguati strumenti, a partire dalla formazione continua e certificata e dal riconoscimento di adeguati profili professionali. Oggi più che mai occorre fare bene e fare presto, questa è la sfida che lanciamo a Federcasse ribadendo che anche attraverso la contrattazione collettiva nazionale passa l’affermazione dell’interesse comune, dell’identità e dei principi della cooperazione di credito. Ora la parola passa alle lavoratrici e ai lavoratori chiamati a esprimere il loro parere durante le assemblee unitarie”, concludono Petrolini e Sanna.


Scarica la piattaforma




BCC: La Banca delle Ore (Artt. 118 e 127 del CCNL)

Se sei una lavoratrice o un lavoratore inquadrato nelle tre Aree Professionali, il tuo orario di lavoro settimanale è di 37 ore e 30 minuti.

Fanno eccezione i turnisti ed altri lavoratori (36, 37 o 40 ore settimanali).

Con questa nota ci soffermiamo in particolare sulla gestione della riduzione oraria di 23 ore annuali e delle prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario) eventualmente destinato alla banca delle ore.

GESTIONE DELLA RIDUZIONE ORARIA (23 ore annuali)

All’inizio di ogni anno e con validità per l’anno stesso, puoi optare per una delle tre soluzioni seguenti:

  1. fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana;
  2. fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in ragione di 15 minuti in due giornate della settimana;
  3. scegliere la banca delle ore, ovvero continuare a lavorare 37 ore e 30minuti a settimana, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).

La scelta effettuata va comunicata all’Azienda, con le modalità dalla stessa previste.

All’inizio dell’anno successivo, puoi modificare la tua scelta, dandone sempre comunicazione all’Azienda.

Se hai optato per la banca delle ore, acquisisci dall’inizio di ogni anno un credito di 23 ore.

E’ tuo diritto recuperare queste 23 ore, che sono una riduzione di orario.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE 23 ORE DI RIDUZIONE ORARIA:

 Recupera così le 23 ore di riduzione oraria:

  • Nei primi 6 mesi dell’anno di maturazione (quindi entro il 30 Giugno)

puoi recuperare le 23 ore di RIDUZIONE DI ORARIO previo accordo con la tua Azienda, alla quale inoltrerai la richiesta di recupero specificando in quali giornate.

  • Successivamente ai primi 6 mesi (quindi dopo il 30 Giugno)

hai  diritto al recupero in un periodo da te prescelto che comunicherai alla tua Azienda con un  preavviso di almeno :

  • 1 giorno lavorativo à        per recuperi orari
  • 5 giorni lavorativi à        per recuperi tra 1 e 2 giorni
  • 10 giorni lavorativi à        per recuperi superiori a 2 giorni
Rammenta di effettuare il recupero delle 23 ore ENTRO 24 MESI dalla loro maturazione!

ESEMPIO:            le 23 ore maturate nel 2023 devono essere recuperate entro il 31/12/2024


GESTIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN BANCA DELLE ORE

E’ parimenti tuo diritto optare per il recupero delle ore di prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro richieste dall’Azienda e da te effettuate.

Per le ore prestate in più rispetto al normale orario di lavoro, puoi valutare di destinare alla banca delle ore (oltre le prime 23 ore di riduzione oraria di cui sopra) anche dalla 1^ alla 27^ ora di prestazione aggiuntiva che, in alternativa, ti verrebbe corrisposta come straordinario.

Puoi decidere di riversare in banca delle ore anche eventuali ulteriori ore di prestazioni aggiuntive (fino ad un massimo di 50), oppure farti corrispondere lo straordinario.

Questa scelta va EFFETTUATA all’inizio di ogni anno!

HAI DIRITTO A VERIFICARE PERIODICAMENTE IL NUMERO DELLE ORE AGGIUNTIVE DA TE ESEGUITE.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE ORE PRESTATE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO

Per il recupero delle prestazioni aggiuntive, devi sempre tenere presente che i termini previsti dal Contratto, decorrono – per ciascuna ora – dal giorno in cui hai effettuato la prestazione aggiuntiva al normale orario di lavoro.

Recupera così le prestazioni aggiuntive effettuate oltre il normale orario di lavoro:

  • Nei primi 6 mesi

Previo accordo con la tua Azienda, inoltra la richiesta di recupero alla stessa specificando in quali giornate

  • Successivamente ai 6 mesi

hai diritto al recupero in un periodo da te prescelto che comunicherai alla tua Azienda con un preavviso di almeno:

  • 1 giorno lavorativo →    per recuperi orari
  • 5 giorni lavorativi →    per recuperi tra 1 e 2 giorni
  • 10 giorni lavorativi →      per recuperi superiori a 2 giorni
Sta a te esercitare questo diritto. NON DIMENTICARLO!

Rammenta di effettuare il recupero delle prestazioni aggiuntive al massimo ENTRO 24 MESI da quando le hai prestate!

ESEMPIO:      10 ore prestate a GENNAIO 2024 :

i 6 mesi scadono a GIUGNO 2025 (entro questo periodo devi concordarne la fruizione con l’Azienda);

i 24 mesi scadono a DICEMBRE 2025 (da luglio 2024 e fino a tale scadenza la fruizione può essere richiesta secondo il criterio del preavviso sopra indicato).

Trascorso il termine dei 24 mesi, l’Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con te – il recupero delle ore relative alle prestazioni che hai reso in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite.

Soltanto in assenza di accordo con te, l’Azienda potrà, sempre entro il medesimo termine di 6 mesi, indicarti i tempi di fruizione.

L’Azienda dovrà corrisponderti il compenso per lavoro straordinario se non hai potuto recuperare nel termine dei 30 mesi le prestazioni aggiuntive perché sei stato assente per:

–   malattia o infortunio che perdurino in via continuativa per oltre 3 mesi

–   maternità

–   servizio militare

–   aspettative retribuite e non retribuite

 RICORDA INOLTRE CHE:

  • hai diritto a permessi retribuiti pari a 10 ore annue, da utilizzare a giornata intera oppure frazionate ad ore nell’arco dello stesso anno, dandone preavviso alla tua Azienda (Art. 118 del CCNL).

Questi permessi retribuiti come pure i recuperi della banca delle ore sono diversi dalle ferie e dai permessi eventualmente previsti per ragioni di famiglia, di salute, di studio ecc.

ATTENZIONE
  • Annota sempre le prestazioni aggiuntive ( giorno, orario, durata );
  • Riscontra i dati in tuo possesso con quelli annotati sul cedolino di paga;
  • Periodicamente verifica le rispettive scadenze (i primi 6 mesi, i 24 mesi ecc. );
  • Non arrivare all’ultimo giorno utile prima di pensare al recupero della banca delle ore;
  • Ricorda sempre di utilizzare le 23 ore annuali di riduzione di orari

E, soprattutto, ricorda che la banca delle ore può essere utile per dedicare un po’ di tempo in più a te e alla tua famiglia.




Dl Anticipi: Fisac, risolta ingiustizia su fringe benefit

Risultato importante per bancari da noi fortemente voluto


 

Questione Fringe benefit risolta, cambia la norma sulla tassazione che colpiva i redditi delle lavoratrici e dei lavoratori. Grazie all’impegno e alle pressioni che abbiamo esercitato, con l’approvazione definitiva in legge del decreto anticipi si risolve in via strutturale la vicenda dei mutui agevolati concessi ai dipendenti bancari dagli istituti di credito, prima penalizzati dal rialzo dei tassi di interesse operato dalla Bce e da una ingiusta norma fiscale”. Ad affermarlo è la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito, dopo il via libera definitivo da parte della Camera al decreto anticipi che diventa così legge.

Nel dettaglio

L’emendamento che abbiamo sostenuto, assieme alla Cgil, chiarisce, infatti, – prosegue – quella che è l’applicazione delle norme fiscali sui Fringe benefit: per i mutui a tasso fisso il riferimento del tasso base diventa quello dell’anno di concessione del prestito, prossimo allo zero per i vecchi mutui, abbattendo se non esaurendo l’aggravio fiscale; mentre per i mutui a tasso variabile, per una quota minoritaria del tasso, diventa quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata”.

Un risultato importante

Queste nuove disposizioni – aggiunge la segretaria generale della Fisac Cgil –saranno applicabili per il periodo di imposta corrente, la legge prevede infatti che siano efficaci dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero compreso il 2023. Un risultato importante, che abbiamo fortemente voluto e raggiunto, insieme alle altre organizzazioni sindacali e datoriali, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che, come abbiamo denunciato in queste settimane, subivano un duro colpo frutto in termini di tassazione in ragione di una norma fiscale ingiusta”, conclude Esposito.


Per approfondimenti sulle nuove modalità di calcolo, leggi

Fisac: emendamento su fringe benefit risolve ingiustizia. Ecco cosa cambia




BCC: sottoscritto il testo coordinato del CCNL Federcasse dell’ 11-6-22

Giovedì 7 dicembre, a Firenze, le Segreterie Nazionali del Credito Cooperativo e Federcasse hanno sottoscritto il testo coordinato del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito Cooperativo dell’11/6/2022 e dei successivi accordi intervenuti in materia in sede nazionale.
Un atto formale dal rilevante valore politico che da un lato sancisce la chiusura di un intenso ciclo negoziale e dall’altro pone le basi per l’avvio della nuova ed imminente stagione di confronto sul rinnovo del contratto nazionale.

Obiettivi chiari e definiti, volti all’adeguamento delle retribuzioni oltre che ad una necessaria revisione costante dell’impianto normativo, caratterizzano l’imminente piattaforma di rinnovo, a tutela e sostegno di tutti i 36.500 Lavoratori e Lavoratrici del Credito Cooperativo.

I cambiamenti generati in primis dall’avvio dei Gruppi Bancari ma anche da un settore in continua e costante evoluzione hanno contribuito a mantenere sempre costante e propositivo un confronto nel comune interesse di salvaguardia delle peculiarità che da sempre contraddistinguono il Credito Cooperativo, a partire dalla tutela di tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori che della capacità relazionale e professionale hanno saputo farne una “forza motrice” consentendo al settore di crescere in termini di produttività e redditività. Ed è nel solco di questo percorso che ci accingiamo ad intraprendere il prossimo rinnovo contrattuale.

Inoltre, nella stessa giornata del 7 dicembre, si è prorogato di 12 mesi l’Accordo nazionale sulle agibilità sindacali del Credito Cooperativo, rinnovato il 13 maggio 2021 e in scadenza il prossimo 31 dicembre 2023, al fine di poter disporre tutte le risorse utili ad affrontare il prossimo avvio negoziale e tutte le attività negoziali che coinvolgono i Gruppi.

Roma, 11 dicembre 2023

 

Le Segreterie Nazionali
FABI   FIRST-CISL   FISAC-CGIL   UGL Credito   UILCA

 

Scarica il testo del CCNL 11 giugno 2022



Le assemblee in Abruzzo e Molise approvano piattaforma CIA del Gruppo Iccrea

Sì sono svolte nei giorni scorsi in modalità online le assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori di tutte le BCC operanti in Abruzzo e Molise, finalizzate all’’illustrazione, la discussione e la votazione della piattaforma rivendicativa per il primo CIA del gruppo BCC ICCREA.

La piattaforma è stata approvata in modo pressoché unanime; si apre quindi la fase negoziale con la controparte.

Di seguito riportiamo il contenuto della piattaforma che le assemblee hanno approvato.


3 - Fisac Cgil

DELEGAZIONE SINDACALE GRUPPO BCC ICCREA


 

 Ipotesi di Piattaforma rivendicativa
Contratto Integrativo di Gruppo

 

PREMESSA

L’avvio dei Gruppi Bancari Cooperativi, conseguente alla riforma del Credito Cooperativo determinata dalla legge 8 aprile 2016 n.49, ha comportato una significativa evoluzione nella struttura delle relazioni sindacali nel settore.

In base alla normativa vigente, i Contratti integrativi di Gruppo sostituiranno a tutti gli effetti di legge e di contrattazione collettiva l’attuale contrattazione integrativa stipulata dalle Federazioni locali e dalle Aziende e/o Banche.

Oltre a ciò, l’elevato tasso inflattivo e l’aumento dei tassi sui mutui dei dipendenti impongono di intervenire significativamente anche sugli istituti di carattere economico tipici della contrattazione di secondo livello, a partire dal ticket pasto, adeguandolo all’aumentato costo della vita.

La necessità di una contrattazione integrativa di Gruppo risponde pertanto all’esigenza di aggiornare – uniformandoli – alcuni istituti e di introdurre un complesso di nuove tutele identiche per tutte/i le Lavoratrici ed i Lavoratori del Gruppo, in considerazione del mutato contesto normativo, operativo ed organizzativo in cui si collocano le Aziende e le Banche del Gruppo medesimo, oltre alla stessa Capogruppo.

Si tratta del primo, pur fondamentale, passo verso l’armonizzazione dei contratti integrativi territoriali ed aziendali attualmente vigenti, un lavoro vasto e complesso che non può realizzarsi efficacemente in un’unica fase.

Riteniamo pertanto indispensabile concentrare gli sforzi per affrontare gli argomenti più strategici e urgenti a tutela e valorizzazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori e mantenere nel frattempo salvi gli eventuali accordi aziendali e territoriali sulle altre tematiche.

Per questo motivo, il primo Contratto Integrativo di Gruppo disciplinerà – armonizzandoli – soltanto alcuni degli istituti propri della contrattazione di secondo livello, quelli più urgenti, più strategici e di maggior importanza nella prospettiva della tutela e valorizzazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori del Gruppo: le residue materie continuerannoad essere disciplinate dai contratti integrativi territoriali ed aziendali, che dunque resteranno vigenti in relazione alla loro disciplina.

In tal senso le Delegazioni Sindacali di Gruppo ritengono che il patrimonio contrattuale e normativo consolidato nel tempo ai vari livelli debba essere preservato, in quanto valorizza le specificità territoriali/aziendali da estendere all’interno del Gruppo Bancario Iccrea al fine di realizzare un benchmark dei Contratti Integrativi più avanzati.

Questo primo Contratto Integrativo di Gruppo rappresenta un momento di transizione che ha l’obiettivo di definire le principali materie e garantire la validità della ricca storia della contrattazione locale, per raggiungere gradualmente una futura omogeneizzazione normativa all’interno del Gruppo BCC Iccrea.


TICKET PASTO

Non essendo più adeguato al costo della vita, si chiede l’elevazione a € 12 del valore del ticket pasto, da corrispondere a tutto il personale dipendente, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, e da riconoscere anche in caso di utilizzo di permessi retribuiti.
Andrà riconosciuta la possibilità di destinare al Fondo Pensione Nazionale o a welfare l’intero importo del ticket o il solo importo soggetto a tassazione.

MOBILITA’

MOBILITA’ TERRITORIALE

L’espansione territoriale di molte Bcc, conseguente alle numerose operazioni aggregative, ha accentuato l’esigenza di circoscrivere il fenomeno del pendolarismo, che riduce il tempo disponibile per la vita personale e familiare e contrasta con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale.

Il trasferimento della lavoratrice o del lavoratore deve essere comunicato per iscritto
e, qualora riguardi una/un dipendente in possesso dei requisiti di cui all’art.61, comma 5, Ccnl, può essere disposto senza il suo consenso non oltre i 30 km dalla residenza o domicilio.

Inoltre, le lavoratrici ed i lavoratori con responsabilità genitoriali (figli fino a 14 anni) e/o necessità di salute personali o familiari dovranno essere collocate/i, su loro richiesta, in una delle 4 unità produttive più vicine alla loro residenza/domicilio.

In mancanza del preavviso scritto di cui all’art.61 Ccnl, l’Azienda dovrà riconoscere alla/al dipendente il trattamento di missione ex art.60 Ccnl.

In caso di trasferimento che comporti una distanza superiore a 30 km dalla residenza/domicilio verrà riconosciuta una specifica indennità mensile, oltre a riduzioni dell’orario giornaliero a parità di retribuzione.

Tali indennità e riduzioni di orario andranno riconosciute anche a coloro che si trovino in tali condizioni alla data di stipula del CIG.

Si chiede di istituire apposita Commissione paritetica con il compito di rivalutare periodicamente la predetta indennità, nonché di svolgere valutazioni sul fenomeno del pendolarismo nel Gruppo, analisi su trasferimenti e missioni e proposte ai fini della sostenibilità ambientale e sociale.

MOBILITA’ INFRAGRUPPO

È prevista, su base volontaria della/del lavoratrice/lavoratore, la mobilità del personale, nell’ambito e tra la Capogruppo, le Aziende e le Banche del Gruppo, quale strumento di promozione professionale e di progressione di carriera, oltre che di conciliazione vita lavoro, con riferimento in particolare al disagio da pendolarismo.
A questo scopo si chiede di istituire un apposito portale per la pubblicazione delle posizioni lavorative aperte e l’inserimento delle candidature, a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo, che avranno percorso preferenziale nelle assunzioni rispetto a figure esterne, con un coinvolgimento trimestrale delle Organizzazioni Sindacali.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

La/il dipendente che abbia svolto per tre anni il medesimo lavoro, ove ne faccia richiesta, ha diritto di precedenza per l’avvicendamento in altre mansioni equivalenti o superiori, nel termine di due anni.


WELFARE

COPERTURE ASSICURATIVE

Si propone l’adozione delle seguenti assicurazioni:

  • per “caso morte” da infortunio o malattia: importi parificati per le Aree Professionali e per i Quadri Direttivi con massimale Ccnl a €.92.176;
  • per invalidità temporanea: massimale di €.20.000 fino a 12 mesi;
  • copertura Kasko totale anche per tragitto casa/lavoro con massimale di € 15.000, senza franchigie.

MUTUI PRIMA CASA

Salvaguardando eventuali condizioni migliorative già in essere presso le rispettive Aziende, si propone:

  • Tasso fisso = IRS del periodo “flat” (durata piano di ammortamento da 5 a 30 anni)
  • Tasso variabile = tasso BCE decurtato dello 0,50%:
    • con risultato uguale o maggiore al 3%, il tasso sarà ridotto di 1/3;
    • con risultato compreso tra 2% e 2,99% il tasso applicato sarà del 2%;
    • con risultato inferiore al 2% sarà applicato quel tasso.

In ogni caso il tasso applicato non potrà superare il cap del 3,50%.

Si prevede inoltre una possibilità di switch da tasso fisso a tasso variabile, o viceversa, almeno una volta per anno.
Non saranno applicate spese di istruttoria e di incasso rata.

Previsione di una copertura assicurativa “caso morte” per la/il dipendente.
In caso di premorienza inoltre saranno mantenute le condizioni anche a favore di eventuali cointestatari e/o eredi.

FONDO PENSIONE

L’Azienda contribuirà con il versamento al Fondo Pensione di un importo pari a € 500 in caso di nascita, adozione o affido di un/a figlio/a, per l’anno dell’evento. Nei successivi due anni il contributo sarà ripartito al 50% tra lavoratrice/lavoratore ed Azienda.

Sarà consentita la possibilità di versare il TFR pregresso e rimasto in Azienda, su richiesta della lavoratrice/lavoratore, al Fondo Pensione.

PREVENZIONE E SALUTE

Si prevede un check up sanitario biennale diversificato per genere e fasce di età.


CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

In aggiunta alle previsioni di legge, in caso di malattia dei figli fino a 12 anni di età, il genitore ha diritto a fruire fino a 5 giorni di permesso retribuito, dietro presentazione di idonea certificazione medica.
In alternativa, tali giorni di permesso potranno essere fruiti dalla lavoratrice/lavoratore per i genitori, a fronte di comprovati e gravi motivi di
salute.
Vanno inoltre previsti permessi retribuiti per particolari e motivate esigenze di conciliazione familiare.

FLESSIBILITA’ ORARIE

Si propone la definizione di nuove forme di flessibilità oraria in entrata e in uscita.

BANCA DEL TEMPO SOLIDALE

Saranno definite nuove linee guida per modalità di fruizione, ampliamento casistiche e contribuzione, al fine di rendere più esigibile questo importante strumento.

SVILUPPO PROFESSIONALE
E DI CARRIERA

Gli argomenti declinati agli artt. 50, 63, 64, 65, 66, 67 del vigente Ccnl sono da considerare interconnessi tra loro e richiedono una regolamentazione complessiva, con le finalità di un effettivo sviluppo professionale e di carriera, di una formazione qualificata e continua e di un sistema incentivante trasparente, universale e meritocratico. Le tematiche sono in collegamento con la classificazione del personale e delle figure professionali.

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

L’obiettivo è individuare criteri, indirizzi e principi condivisi con le Organizzazioni Sindacali per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso, a cui dovranno riferirsi i modelli di valutazione individuati dalla Capogruppo o dalle singole Aziende.

La valutazione secondo l’art 64 Ccnl è qualitativa e riguarda un giudizio professionale annuale sulle conoscenze e competenze e deve essere finalizzata al percorso professionale e di carriera.

I principi su cui si fonda la valutazione sono chiarezza e trasparenza degli obiettivi e della loro comunicazione, oggettività, eticità, raggiungibilità, condivisione, formazione, inclusione e non discriminazione, ricorso avverso il giudizio, confronto costante con il valutato e le Organizzazioni Sindacali.

SISTEMA INCENTIVANTE

I principi generali sono gli stessi del sistema di valutazione, inoltre il sistema incentivante ex art 50 CCNL deve rispettare i principi etici e criteri di equità e proporzionalità, pari opportunità; evitare pressioni commerciali e comparazioni pubbliche e riferirsi a unità organizzative e non a singoli individui.

La chiarezza, la trasparenza, il confronto e l’oggettività dovranno improntare i criteri di conferimento e le modalità di erogazione di premi ed incentivi da assegnare a tutto il personale e la correlazione coi sistemi di valutazione delle prestazioni.

FORMAZIONE

I modelli di cui sopra sono strettamente correlati alla formazione che deve essere continua, qualificata e qualificante e non confusa con informazione, addestramento o aggiornamento.

La formazione ha un ruolo primario nello sviluppo e la crescita professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, ne discende la necessità di un continuo confronto sia con le lavoratrici ed i lavoratori interessati che con i loro rappresentanti sindacali, in merito ai piani formativi ed alla loro fruizione e fruibilità. In particolare, le Organizzazioni sindacali verificheranno i contenuti e le modalità di svolgimento della formazione (con privilegio di quella in presenza), la sua fruizione da parte di tutte/i, la sua corretta remunerazione, pianificazione e adeguatezza a ruoli e mansioni.

MODELLI ORGANIZZATIVI
PROFILI PROFESSIONALI E
INQUADRAMENTI

L’impianto organizzativo attuale è datato e va adeguato in seguito alle modifiche intervenute nell’organizzazione del lavoro, alle innovazioni tecnologiche e normative e ciò comporta un adeguamento dei profili professionali e dei loro inquadramenti.

Occorre definire un accordo quadro che identifichi le principali categorie professionali a cui garantire adeguato ed uniforme inquadramento e trattamento economico.

I modelli organizzativi e distributivi adottati non potranno essere penalizzanti per il personale né sotto il profilo economico né sotto quello della dignità professionale, senza demansionamenti e con fungibilità tra le funzioni solo professionalmente equivalenti, disegnando percorsi professionali credibili ed esigibili.

Nello specifico degli inquadramenti e delle indennità, vanno adeguate le figure professionali:

  • istituite per adempiere a disposizioni normative
  • derivanti dall’evoluzione tecnologica e dal modo di lavorare, da scelte organizzative e modelli distributivi nuovi
  • alle cui prestazioni professionali non corrisponde adeguato riconoscimento indennità e/o inquadramento

LAVORO AGILE

L’accordo sul lavoro agile è stato sottoscritto il 10 dicembre 2022 con una valenza sperimentale di 18 mesi e recepisce la normativa prevista dal rinnovo del CCNL 11.06.22 integrandola con nuovi elementi qualificanti e distintivi.

L’accordo raggiunto mantiene la previsione nazionale del limite individuale di 10 giornate mensili, salvo specifici casi eccezionali richiamati nelle priorità previste.

È stata inoltre inserita la possibilità di svolgere in modalità agile la formazione attraverso corsi in e-learning.

Infine, viene istituito l’Osservatorio paritetico di Gruppo con compiti di monitoraggio e verifica.

Le singole Bcc/Aziende dovranno recepirne i termini al fine di renderlo esigibile ed effettivo per tutte le lavoratrici ed i lavoratori del Gruppo.

VPA – Valore di Produttività Aziendale
(ex P.D.R.)

La disciplina del nuovo PDR, che diventa VPA (Valore di Produttività Aziendale) è stata definita a livello nazionale con il rinnovo del CCNL 11.06.22.

La normativa contrattuale prevede una prima componente dell’80% di quanto risultante dal calcolo sui dati/parametri di bilancio della singola Bcc/Azienda, ed una seconda componente determinata in relazione all’andamento del Gruppo Bancario Cooperativo nonché alla valutazione dell’apporto della singola BCC-CR a tale andamento.

La materia viene poi demandata al secondo livello per declinare le specificità dei singoli Gruppi: l’accordo sul VPA nel GBCI è stata sottoscritta il 10 maggio 2023 ed ha carattere sperimentale di un anno con possibilità di rinnovo.

Prevede un modello di calcolo innovativo con l’utilizzo di consolidati parametri rimodulati e con una transizione su nuovi parametri ESG, che verranno inseriti nel triennio a venire, quale tratto distintivo del settore cooperativo, nel solco dei valori legati all’etica, all’ambiente, alle persone e alle comunità.

Il welfare entra nella disciplina del Valore di Produzione come elemento costitutivo e non esclusivamente come modalità alternativa di erogazione; dalle virtuose esperienze già presenti sui territori si vogliono portare a “fattor comune” le prestazioni sanitarie aggiuntive della Cassa Mutua Nazionale per le spese non coperte dal Nomenclatore, ad esempio quelle
odontoiatriche.

SALUTE
E SICUREZZA

CLIMA AZIENDALE

Introdurre indagini di clima aziendale secondo modalità da condividere con le Organizzazioni Sindacali.

PRESSIONI COMMERCIALI

Non possono esserci pressioni commerciali a carico delle lavoratrici e dei lavoratori: gli obiettivi devono essere di carattere qualitativo e di soddisfazione del cliente e mai sulla quantità del lavoro svolto, delle masse amministrate e/o dei prodotti venduti. Vanno evitati controlli e
sollecitazioni continue e competizione tra le lavoratrici ed i lavoratori mentre vanno privilegiati gli obiettivi di team.

STRESS LAVORO CORRELATO

Valutare i possibili fattori associati allo stress lavoro correlato, individuando un questionario stress lavoro-correlato specifico per il settore bancario del Credito Cooperativo.

Intervenire su tutti quei fattori che contribuiscono a favorire un ambiente di lavoro equilibrato e la salute psicofisica dei dipendenti, con misure che vanno valutate ed adeguate nel tempo.

 

SOLIDARIETA’ E SOSTENIBILITA’

AZIONI SOCIALI

  • Assunzione di una/un componente dello stesso nucleo familiare in caso di premorienza o di malattie irreversibili e di particolare gravità del/della dipendente.
  • Previsione di un percorso di protezione per la/il segnalante in caso di segnalazione tramite whistleblowing.

ESG

Vanno individuate idonee forme di confronto finalizzate alla condivisione di strumenti e percorsi utili a promuovere una cultura improntata al rispetto dei principi ESG:

  • identificazione di obiettivi e di KPI principio di “uguaglianza e di non discriminazione” per tutte/i
  • fruibilità del lavoro agile per tutte/i senza discriminazioni, possibilità di lavorare in prossimità delle sedi del Gruppo tramite l’utilizzo dell’Hub-working, per la riduzione
    delle emissioni di Co2
  • abbattimento della discriminazione di genere nei percorsi di crescita professionale
  • monitoraggio del lavoro fuori orario rispetto al lavoro standard.

 

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Nel nuovo contesto definito dalla presenza dei Gruppi Cooperativi, che sposta il secondo livello di contrattazione, è di tutta evidenza l’importanza strategica delle relazioni sindacali, necessarie a garantire un dialogo partecipativo e decisioni condivise in merito alle problematiche del Gruppo, delle società e delle banche affiliate.

Per la realizzazione pratica del sistema di relazioni sindacali vanno istituiti idonei strumenti che permettano, a tutti i livelli, un adeguato ed efficace funzionamento della contrattazione, anche attraverso la definizione delle informative periodiche e dei livelli di confronto per le materie demandate.

Roma 20/11/2023

 

FABI     FIRST/CISL     FISAC/CGIL     UGL CREDITO     UILCA

 

 

Volantone piattaforma CIA Iccrea




Polizze professionali: anche per il 2024 rinnovata convenzione con Allianz

Anche per il 2024 rinnoviamo la Convenzione con Allianz, dopo l’esperienza positiva degli anni passati.

Le garanzie di polizza sono tutte confermate; per tutte le opzioni i premi sono stati ridotti.
Di seguito riportiamo i contenuti principali delle garanzie:

 

R.C. ammanchi di cassa

  • Massimali da € 6.000,00 – € 10.000,00 – € 15.000,00
  • Sono incluse operazioni relative alla gestione di bancomat, bancomat evoluti, cassa assistita, cassa virtuale in remoto, ecc…
  • Nessuna franchigia sul primo sinistro
  • Per lavoratori a tempo determinato, interinali, maternità, prossimi al pensionamento è possibile stipulare polizze temporanee

Opzioni disponibili: 

A1 – Ammanchi cassa € 6.000 per anno
e per sinistro
€  45
A2 – Ammanchi cassa € 10.000 per anno
e per sinistro
€  67
A2 – Ammanchi cassa € 10.000 per anno
e per sinistro
€  93

 

R.C. perdite patrimoniali

  • E’ compresa l’attività di smart working
  • Copertura per errori materiali involontariamente commessi sia con colpa grave che con colpa lieve
  • Nessuna franchigia sul primo sinistro se di importo inferiore o pari ad € 3.000
  • Retroattività 10 anni
  • Massimali fino a € 2.000.000 per sinistro e per anno assicurativo
  • Attività recupero crediti
  • Attività assicurativa
  • Attività svolta all’esterno dei locali della banca
  • Operazioni relative alla gestione di bancomat, bancomat evoluti ecc…
  • Attività svolta da dipendenti di banca presso società di recupero crediti
  • Sono compresi i danni patrimoniali derivanti dalla violazione della normativa privacy fino ad un massimale di € 150.000
  • Azione di rivalsa dell’Istituto di credito nei confronti del dipendente assicurato esclusivamente per i casi di segnalazione di banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “non trasferibile” (ex art. 2 comma 152 D.L. 262/2006 e Art. 5 del D.M. 28 aprile 2016 Ministero dell’Economia e delle Finanze) fino ad un massimale di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo per ciascun iscritto
  • Per lavoratori a tempo determinato, interinali, maternità, prossimi al pensionamento è possibile stipulare polizze temporanee

Opzioni disponibili: 

B1 – Perdite patrimoniali € 75.000 per anno
€ 25.000 per sinistro
€  10
B2 – Perdite patrimoniali € 50.000 per anno
e per sinistro
€  30
B3 – Perdite patrimoniali € 100.000 per anno
e per sinistro
€  38
B4 – Perdite patrimoniali € 250.000 per anno
e per sinistro
€ 85
B5 -Perdite patrimoniali € 500.000 per anno
e per sinistro
€ 120
B6 – Perdite patrimoniali € 750.000 per anno
e per sinistro
€ 135
B7 – Perdite patrimoniali € 1.000.000 per anno
e per sinistro
€ 170
B8 – Perdite patrimoniali € 2.000.000 per anno
e per sinistro
€ 245
B9 – Perdite patrimoniali attività recupero crediti € 75.000 per anno
€ 25.000
per sinistro
€ 150

 

R.C. ammanchi di cassa + perdite patrimoniali

 

C1 – Ammanchi di cassa +
perdite patrimoniali
Ammanchi
€ 6.000 per anno
e per sinistroPerdite patrimoniali
€ 75.000
per anno
€ 25.000 per sinistro
€  58
C2 – Ammanchi di cassa +
perdite patrimoniali
Ammanchi
€ 10.000 per anno
e per sinistroPerdite patrimoniali
€ 75.000
per anno
€ 25.000 per sinistro
€  80
C3 – Ammanchi di cassa +
perdite patrimoniali
Ammanchi
€ 15.000 per anno
e per sinistroPerdite patrimoniali
€ 75.000
per anno
€ 25.000 per sinistro
€  120
C4 – Ammanchi di cassa +
perdite patrimoniali
Ammanchi
€ 6.000 per anno
e per sinistroPerdite patrimoniali
€ 100.000
per anno
e per sinistro
€ 88
C5 – Ammanchi di cassa +
perdite patrimoniali
Ammanchi
€ 10.000 per anno
e per sinistroPerdite patrimoniali
€ 100.000
per anno
e per sinistro
€ 110
C6 – Ammanchi di cassa +
perdite patrimoniali
Ammanchi
€ 10.000 per anno
e per sinistroPerdite patrimoniali
€ 100.000
per anno
e per sinistro
€ 125

Per aderire sarà necessario compilare in ogni sua parte la scheda allegata ed inviarla per email all’indirizzo [email protected]  allegando la copia del bonifico per il pagamento del premio da effettuare sull’ IBAN indicato nella scheda.

 

Allegati:

CONDIZIONI DI POLIZZA – RC CASSA E RC PATRIMONIALE

SCHEDA DI ADESIONE 2024 – FISAC ABRUZZO MOLISE

DENUNCIA DI SINISTRO ANNO 2024 RC CASSA E RC PATRIMONIALE


Dai un’occhiata anche alla convenzione stipulata dalla Fisac a livello nazionale con Aminta.

Polizze Aminta Fisac 2024 – una protezione completa

 

 

 

 




Polizze Aminta Fisac 2024 – una protezione completa

In sintesi elenchiamo le principali novità introdotte nella convenzione 2024.

  • Tutte le polizze prevedono in caso di ammanco di cassa l’eliminazione della franchigia fissa sul primo sinistro
  • Retroattività di 10 anni
  • Estensione postuma della garanzia RC Professionale gratuita
  • Semplicità di iscrizione e assistenza personalizzata in fase di sottoscrizione e nella gestione dei sinistri. All’interno del sito è presente videoguida per agevolare l’iscrizione.
  • Le polizze “RC Professionale” comprendono le violazioni della normativa sulla privacy e le sanzioni per la violazione di banconote false e la negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “non trasferibili” nel caso di azione di rivalsa da parte dell’Istituto di credito. Comprendono inoltre attività e compiti, svolti anche fuori dalla sede, da impiegati, quadri direttivi e dirigenti, compresi lavoratori/trici con contratto somministrato.
  • È compresa l’attività di smart working
  • Sono incluse le operazioni relative alla gestione del bancomat, bancomat evoluti, cassa assistita, cassa virtuale in remoto, ecc.
  • Possibilità di dialogare con un operatore ad un numero dedicato (011-8136795)
  • La polizza è estesa agli errori formali e/o documentali nella stipula di assicurazioni in conformità al Regolamento IVASS 40, comprendendo tutti coloro che all’interno dell’istituto di credito si occupano di assicurazioni.
  • Estensione GRATUITA alla Responsabilità Civile del Capofamiglia
  • Estensione gratuita ad una specifica polizza di Tutela Legale nell’ambito dell’attività lavorativa con un massimale di € 6.000,00 per controversie civili e penali relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da clienti dell’Istituto bancario, in conseguenza di un comportamento illecito. E’ anche possibile impugnare un provvedimento disciplinare di sospensione davanti al giudice competente.

Convenzione bancari 2024 – Sezione A – B – C

Troverai soluzioni per coprire il rischio delle mansioni del Cassiere ed il rischio Professionale, inoltre tutte le opzioni prevedono una copertura GRATUITA di Responsabilità Civile del Capo Famiglia che si aggiunge alla polizza offerta dalla FISAC-CGIL ai propri iscritti.

Consigliamo ai cassieri, per una più completa copertura assicurativa, di aderire alla polizza RC Cassieri + RC Professionale

Puoi procedere all’iscrizione attraverso questo sito internet, seguendo pochi e semplici passaggi. Al termine riceverai sulla casella di posta elettronica utilizzata per l’iscrizione una conferma di avvenuta registrazione. Dovrai quindi procedere al pagamento del premio attraverso bonifico sul c/c dedicato (le coordinate verranno fornite successivamente).

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 31/12/2023 per le adesioni pervenute e bonificate con valuta fissa al Broker entro le ore 24 del 31/12/2023

Per le adesioni pervenute in epoca successiva al 31/12/2023, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di valuta fissa indicata sul bonifico al Broker.


 

Sezione A – Ammanchi di cassa 

Massimale

Premio

1A RC ammanchi di cassa 8.000 per sinistro € 53
2A RC ammanchi di cassa 10.000 per sinistro € 85
3A RC ammanchi di cassa 15.000 per sinistro € 98
4A RC ammanchi di cassa 15.000 per sinistro € 120

 


 

Sezione B – Ammanchi di cassa + RC professionale

Massimale

Premio

1B RC ammanchi di cassa
+ RC professionale
Ammanchi di cassa (10.000 per sinistro) + RC professionale (75.000 per sinistro) €103
2B RC ammanchi di cassa + RC professionale Ammanchi di cassa (15.000 per sinistro) + RC professionale (100.000 per sinistro) €137
3B RC ammanchi di cassa + RC professionale Ammanchi di cassa (20.000 per sinistro) + RC professionale (100.000 per sinistro) €156

 


 

Sezione C –
RC professionale

Massimale

Premio

1C RC professionale 150.000 per sinistro € 75
2C RC professionale 260.000 per sinistro € 95
3C RC professionale 520.000 per sinistro € 150
4C RC professionale 1.000.000 per sinistro € 200
5C RC professionale 2.000.000 per sinistro € 250
6C RC professionale 3.000.000 per sinistro € 385

 


 

Sezione D – RC professionale contratto misto

Massimale

Premio

1D RC professionale contratto Misto 200.000 per anno,
100.000 per sinistro
€  201
2D RC professionale contratto Misto 500.000 per anno,
250.000 per sinistro
€  350

 


 

 

Sezione E – RC professionale per danni erariali
Scadenza: 30/06/2024

Massimale

Premio

1E – RC danni erariali base –
per impiegati
3.000.000 per sinistro €  71
1ES – RC danni erariali condizioni speciali – per impiegati 3.000.000 per sinistro €  82
2E – RC danni erariali base –
per funzionari e quadri
3.000.000 per sinistro €  151
2ES – RC danni erariali condizioni speciali – per funzionari e quadri 3.000.000 per sinistro €  182

I rappresentanti sindacali Fisac sono a vostra disposizione per chiarimenti.


 

Leggi anche:

Polizze professionali: anche per il 2024 rinnovata convenzione con Allianz




Bcc: Fisac Cgil, contratto dirigenti afferma centralità ruolo

“Una trattativa lunga e complessa, nella quale abbiamo profuso il massimo impegno per consegnare alle dirigenti e ai dirigenti del Credito cooperativo un contratto adeguato ai tempi, che riafferma e valorizza il ruolo peculiare e strategico di questa figura all’interno della specificità della Cooperazione di Credito”. Così Fabrizio Petrolini e Roberta Salamoni del Coordinamento nazionale Fisac Cgil Credito Cooperativo in merito all’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo raggiunto tra sindacati e Federcasse, raggiunto nella serata di ieri dopo una lunga trattativa, iniziata nel febbraio del 2020, e a quindici anni dall’ultimo rinnovo.

Nel merito, sul fronte economico, riporta la Fisac Cgil, “a partire dal primo gennaio del prossimo anno, il trattamento economico minimo annuo spettante ai dirigenti, costituito dalla voce stipendio, sarà pari ad euro 73.000, dai 65.327,99 del 1° dicembre 2010. Inoltre, sempre a far data dal 1° gennaio 2024, ai dirigenti che non percepiscano una retribuzione fissa complessiva annua lorda, pari almeno ad euro 80.000, è riconosciuto un emolumento economico aggiuntivo denominato ‘Elemento distinto della retribuzione’ di importo pari alla differenza tempo per tempo sussistente tra la predetta retribuzione e fino a concorrenza della somma di euro 80.000, suddiviso per 13 mensilità”.

Sul fronte normativo, secondo la Fisac Cgil, “da rimarcare il fatto che ora si preveda che a decorrere dal 1° gennaio 2024, con cadenza biennale, il dirigente sarà destinatario di un pacchetto formativo tecnico-identitario pari a 20 ore (nel biennio) mentre per i dirigenti assunti da aziende esterne alla Categoria, il pacchetto formativo tecnico-identitario per il primo anno dall’assunzione sarà pari a 20 ore da svolgersi interamente entro detto primo anno”, conclude.

Tabella econonica
Scarica l’accordo di rinnovo



Fisac: emendamento su fringe benefit risolve ingiustizia. Ecco cosa cambia

Risultato importante, ora approvare velocemente decreto


Dopo le pressioni che abbiamo esercitato in questi mesi finalmente è stata individuata una soluzione sulla questione dei mutui agevolati concessi ai dipendenti bancari dagli istituti di credito, penalizzati dall’aumento repentino dei tassi di interesse e da una ingiusta norma fiscale. Individuata una soluzione equa e giusta a una distorsione che ha pesantemente penalizzato le lavoratrici e i lavoratori del settore”. Ad affermarlo è la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito.

“Con un emendamento da noi sostenuto, insieme alle altre organizzazioni sindacali, al decreto Anticipi approvato in commissione Bilancio del Senato, con il via libera da parte della Ragioneria generale dello Stato, si chiarisce l’applicazione delle norme fiscali sui fringe benefit, ovvero che per i mutui a tasso fisso il riferimento del tasso base diventa quello dell’anno di concessione del prestito, mentre per i mutui a tasso variabile diventa quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata”.

“Un risultato importante, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori ingiustamente colpiti da una norma fiscale ingiusta. Continueremo a seguire l’iter del decreto: la norma infatti si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data in vigore della legge. Spingeremo perché la sua definitiva conversione in legge arrivi nel più breve tempo possibile”, conclude Esposito.


 

Cosa cambia in pratica?

La nuova formulazione prevede che per i mutui a tasso fisso l’eventuale beneficio si calcoli al momento della concessione e resti invariato per tutta la durata del finanziamento.

Esempio

Ipotizziamo che la banca accordi ad un suo dipendente un mutuo agevolato ad un tasso fisso dell’1% in un momento in cui il tasso di riferimento BCE è pari al 2%. Il benefit  su quel mutuo sarà pari alla metà della differenza tra i due tassi.
Quindi:

(2% – 1%) / 2 = 0,50%

Questa sarà per tutta la durata del mutuo la percentuale sulla quota interessi in base alla quale calcolare il beneficio accordato al dipendente fino alla scadenza, indipendentemente da future variazioni del tasso BCE.
La quota di fringe benefit, nel caso in esame, verrebbe mese per mese con la seguente formula:

Capitale residuo    x    0 ,50 /1.200 

 


 

Per i mutui a tasso variabile si analizzerà la differenza tra il tasso effettivamente pagato e quello in vigore nel mese di scadenza della rata. Fino ad ora si prendeva come riferimento il tasso al 31 dicembre e si confrontava con quelli pagati nelle rate scadute nell’arco dei 12 mesi. Questo comportava la possibilità di venire tassati per un beneficio del quale in realtà non si era goduto.

Esempio

Supponiamo per semplicità che un mutuo accordato dalla banca ad un suo dipendente sia regolato a tasso variabile uguale al tasso BCE. I tassi applicati nel 2023 sarebbero stati:

  •  gennaio 2,50%
  • da febbraio ad aprile 3,00%
  • maggio 3,75%
  • giugno e luglio 4,00%
  • agosto 4,25%
  • da settembre a dicembre 4,50%

Con le norme fin qui applicate il beneficio sulla quota interessi veniva calcolato come metà della differenza tra il tasso BCE al 31/12 e quelli effettivamente pagati alle varie scadenze.
Questo vuol dire che al nostro eventuale dipendente sarebbe stato attribuito un benefit percentuale così quantificato:

  •  gennaio  (4,50% – 2,50%) / 2 = 1,00%
  • da febbraio ad aprile  (4,50 – 3,00%) /2 = 0,75%
  • maggio  (4,50 – 3,75%) / 2 = 0,375%
  • giugno e luglio  (4,50 – 4,00%) / 2 = 0,25%
  • agosto  (4,50 – 4,25%) / 2 = 0,125%
  • da settembre a dicembre: nessun beneficio in quanto il tasso coincide con il tasso Bce al 31/12.

Per ognuno di questi mesi il benefit si calcola con la formula già vista in precedenza:

Capitale residuo   x    beneficio percentuale sugli interessi  /  1.200

Nell’esempio risulta evidente il paradosso; pur avendo un tasso che coincide tempo per tempo con il tasso Bce, con l’attuale formulazione il nostro bancario si vedrebbe calcolare un beneficio in realtà inesistente.

La nuova formulazione prevede che il tasso pagato venga confrontato mese per mese con il tasso BCE vigente tempo per tempo (e non con quello al 31/12) andando ad eliminare questa distorsione

Quando verranno restituite eventuali imposte già addebitate?

Ci vorrà ancora un po’ di pazienza. L’emendamento dovrà essere approvato anche alla Camera, poi il DL Anticipi dovrà essere convertito in legge. Insomma, la vicenda si avvia verso la soluzione ma c’è ancora un pezzo di strada da percorrere per arrivare alla meta.

 




Fringe benefit e mutui: ulteriori iniziative parlamentari

È stato presentato in Senato un emendamento che ripropone (con un bel “copia e incolla”) uno degli emendamenti presentati dalla CGIL nello scorso mese di maggio (ve ne avevamo dato notizia qui):

Se venisse recepita la modifica a suo tempo da noi elaborata e proposta, con decorrenza 1° gennaio 2023 e per gli anni a venire verrebbe assunto come tasso di riferimento (anziché il tasso MRO in vigore alla fine dell’anno) l’MRO vigente.

  • al momento della stipula o della rinegoziazione del mutuo/prestito,

o, in alternativa,

  • alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate,

adottando tempo per tempo la soluzione di maggior favore per la/il dipendente.

La modifica consentirebbe una soluzione (adeguata nel tempo e già efficace per il 2023) rispetto a un problema su cui come FISAC e come CGIL non abbiamo mai smesso di sollecitare le forze politiche attraverso le varie iniziative di cui vi abbiamo dato via via conto.

Senza peccare di trionfalismi (che al momento sarebbero prematuri) sembrerebbe quindi che grazie a tali iniziative qualcosa si possa finalmente muovere.

Ovviamente vi terremo costantemente informati sull’evoluzione del confronto parlamentare.

 

Fonte: Fisac Intesa Sanpaolo