Ex Tercas, nuovi rimborsi in arrivo

Continuano le sentenze favorevoli agli azionisti che hanno perso i loro risparmi a causa della vendita con modalità ingannevoli di azioni dell’ex Tercas. L’ultima decisione del Tribunale di Teramo estende anche agli eredi il diritto al risarcimento.

Se n’è occupato il TG3 Abruzzo in questo servizio andato in onda il 22/3/2024, nel quale interviene anche il Segretario Regionale Fisac Abruzzo Molise, Luca Copersini.

 




La Fisac Abruzzo Molise al convegno per i 20 anni della Federconsumatori Abruzzo

Giovedì 22 aprile, presso i locali dell’ex Aurum a Pescara, si svolgerà il convegno organizzato dalla Federconsumatori Abruzzo per celebrare i 20 anni di attività.

Tanti e prestigiosi gli ospiti: tra gli altri Carmine Ranieri, Segretario della Cgil Abruzzo Molise, e Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo.
La Fisac Abruzzo Molise parteciperà al dibattito previsto per il pomeriggio, incentrato sulle vicende che hanno portato al dissesto delle banche locali Tercas e Carichieti. Al dibattito prenderanno parte Luca Copersini, Segretario Regionale Fisac, e Francesco Trivelli, nella doppia veste di Presidente Federconsumatori Abruzzo e Presidente dell’Assemblea Generale Fisac Abruzzo Molise.

Di seguito la locandina dell’evento; la partecipazione è libera.




Ex Tercas: clienti risarciti dalla data dell’acquisto

E’ il nuovo principio stabilito dalla Corte d’Appello, che conferma “I risparmiatori non furono informati dalla Banca”


Le sentenze non sempre fanno la storia, ma costantemente rappresentano fonti per scriverla. E mai come in quella delle azioni ex Tercas i verdetti dei giudici scandiscono la battaglia per i risarcimenti di centinaia di risparmiatori che, all’epoca dei fatti, da un momento all’altro si ritrovarono in mano titoli senza più valore.

Dopo gli svariati pronunciamenti di primo grado a favore dei risparmiatori, ora c’è una nuova sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila a stabilire che da parte dell’istituto bancario non solo non ci fu un’adeguata informazione ai clienti (così come stabilito anche da altri pronunciamenti di secondo grado) ma che i risparmiatori “debbano essere risarciti con rivalutazioni ed interessi dalla data dei rispettivi ordini d’acquisto fino all’effettivo soddisfo”.

La sentenza assume una doppia valenza riformando su questo punto in particolare quella di primo grado e accogliendo in toto un nuovo ricorso della Federconsumatori che in questi anni ha assistito più di 300 risparmiatori.

Anche in questo caso i fatti contestati risalgono a prima del finanziamento Tercas del 2012 e, di conseguenza, a prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari. Quattro, in questo caso, i risparmiatori, per somme che sfiorano centomila euro.

Scrivono i giudici: “Non può ritenersi assolto l’obbligo informativo della banca in ordine al tipo di strumento proposto come ogni forma d’investimento, nella specie titoli azionari Tercas, quali titoli illiquidi, non potendo di certo ritenersi sufficiente a tal fine l’informazione fornita con le informazioni riportate in via generale nel contratto quadro e nel contratto di consulenza, trattandosi di informazioni generali sulla tipologia di strumenti di investimento del tipo poi oggetto dell’ordine di acquisto e non invece, come avrebbe dovuto, di informazione specifica proprio di quel particolare titolo d’investimento oggetto dell’ordine di acquisto con riferimento e raffronto con il profilo dell’investitore e valutazione di adeguatezza e appropriatezza di quel tipo di investimento con la persona e gli interessi concreti di quel singolo investitore.”
Pronunciamento che trae linfa da diverse sentenze della Cassazione.

E precisano i giudici d’appello in un altro passaggio della sentenza: “In relazione a un investitore con una profilatura relativa a un rischio medio, con investimento di durata da uno a tre anni, e unica precedente esperienza del medesimo titolo di cui contesta ugualmente la mancanza d’informazione e consapevolezza, non può ritenersi adempiuto l’insieme di doveri informativi della banca al fine di valutare l’adeguatezza dell’operazione proposta in relazione al tipo d’investitore, considerata l’esistenza di un dichiarato conflitto d’interessi che imponeva la prova da parte della banca di un investimento del tutto consapevole e la mancata informazione specifica sulla natura del titolo proposto ed acquistato come titolo illiquido che esauriva peraltro il 100% del portafoglio investimenti del ricorrente”.

Va detto, così come evidenzia la Corte d’appello, che sul punto si è più volte espresso anche l’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob) che, in casi simili e proprio in linea con la Cassazione, “ha ritenuto violati gli obblighi informativi degli istituti di credito”.

 

Fonte: Il Centro

 

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Banca Tercas: dietrofront della Commissione, non fu aiuto di stato

Con la decisione del 21/9, la Commissione europea ha concluso che il sostegno concesso dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) nel 2014 a Banca Tercas non costituisce un aiuto di Stato ai sensi delle norme UE.

Questa decisione fa seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 02 marzo 2021, C-425/19P, che ha confermato la precedente sentenza del Tribunale UE che annullava la decisione della Commissione del 2015.

Nel dicembre 2015, infatti, la Commissione ha ritenuto che il sostegno concesso dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) italiano a Banca Tercas costituisse un aiuto di Stato illegale e ne ha ordinato il recupero.

In particolare, la Commissione ha rilevato che il FITD è intervenuto a favore di Banca Tercas per coprire le sue perdite e sostenere la sua vendita alla Banca Popolare di Bari.

Nel 2015 la Commissione ritenne che, così facendo, il FITD avesse agito per conto dell’Italia e che quindi il sostegno fosse configurabile quale aiuto di Stato.

Nel marzo 2019, a seguito di un ricorso dell’Italia, della BPB e del FITD, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 2015.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse sufficientemente dimostrato che la decisione del FITD di sostenere Banca Tercas fosse imputabile all’Italia.

Nel marzo 2021, la Corte di giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale.

Con la decisione odierna, la Commissione ha riesaminato il caso in conformità con le sentenze degli organi giurisdizionali europei e ha concluso che il sostegno concesso dal FITD a Banca Tercas non era imputabile all’Italia e quindi non costituiva un aiuto di Stato illegale.

La versione non riservata della decisione sarà resa disponibile con il numero SA.39451 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Commissione dedicato alla concorrenza, una volta risolte le questioni di riservatezza.

 

Fonte: dirittobancario.it




Azioni ex Tercas, risarcimento per altri 8 risparmiatori

Ribaltato un pronunciamento di primo grado che aveva respinto il ricorso di ex clienti della banca. I giudici dell’Aquila: “Per informare non è sufficiente la sottoscrizione di una dichiarazione”


C’è una nuova sentenza a raccontare la vicenda delle azioni ex Tercas sempre più declinata dalla cronaca giudiziaria.

Dopo gli svariati pronunciamenti di primo grado a favore di decine di risparmiatori, ora c’è una seconda sentenza della Corte d’Appello a stabilire che da parte dell’Istituto bancario non ci sia stata un’adeguata informazione di quei clienti che da un momento all’altro si sono ritrovati con dei titoli senza valore.
Si tratta di un verdetto che, in questo caso, assume una doppia valenza visto che, nell’accogliere in toto le istanze dei ricorrenti, i magistrati hanno ribaltato un giudizio di primo grado che aveva dato torto ai risparmiatori sostenendo l’adeguatezza di tutte le informazioni sui rischi delle operazioni date all’epoca dall’istituto di credito e quindi respingendo le richieste di risarcimento, Richieste che sono state accolte dai giudici di secondo grado e che complessivamente sfiorano i 250mila euro.

La sentenza impugnata in appello è quella emessa dall’allora giudice civile di Teramo Angela Maria Imbesi (ora in servizio al Tribunale dei Minori di Bologna. A presentare il ricorso la Federconsumatori che in questi anni ha assistito più di trecento risparmiatori affidandosi agli avvocati Renzo Di Sabatino e Massimo Cerniglia. Anche in questo caso i fatti contestati risalgono al 2006, prima del commissariamento Tercas del 2012 e prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari.

I giudici di secondo grado (collegio presieduto da Barbara Del Bono, a latere Mariangela Fuina e Ciro Marbella) nel ricostruire in modo certosino la vicenda hanno stabilito che per una corretta e adeguata informazione dei rischi “non è sufficiente la sottoscrizione di una dichiarazione”.
Un pronunciamento che segue l’orientamento della Cassazione che ormai da tempo, anche a Sezioni Unite, ha stabilito questo principio.
Appare chiaro che non possono ritenersi correttamente adempiuti, da parte della banca, gli obblighi informativi”, scrivono, “l’istituto di credito ha dedotto di avere adempiuto a tali obblighi mediante la consegna al cliente di quella documentazione che, in sostanza, la Cassazione ritiene espressamente non sufficiente, da sola, ad integrare l’adempimento degli organi informativi posti a suo carico.”

Va detto che l’anno scorso, dopo svariati pronunciamenti di primo grado a favore dei risparmiatori, c’è stata la prima sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila a confermare i risarcimenti di 260mila euro decisi dal tribunale Teramano per quattro ricorrenti, che anche per i giudici di secondo grado non sarebbero stati adeguatamente informati dalla banca sui rischi delle operazioni, e a stabilire che il termine per la prescrizione è di 10 anni. Aprendo così la strada a nuovi ricorsi.

 

Fonte: Il Centro


 

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Sentenze per le azioni ex Tercas: rimborsati già quattro milioni

La Federconsumatori annuncia: “Ora confidiamo nei giudici della Corte d’Appello e di Cassazione”. Accolti i ricorsi di 150 risparmiatori, c’è tempo fino al giugno 2024 per andare in tribunale


Altre due recenti sentenze del tribunale di Teramo a favore dei risparmiatori per le azioni ex Tercas: dieci già le pronunce favorevoli per 150 risparmiatori che hanno permesso il rimborso di 3/4 milioni di euro nella provincia teramana su circa 10/12 contestati. C’è  ottimismo per il fatto che le sentenze di primo grado vengano confermate in appello e Cassazione e c’è tempo fino a giugno 2024 per proporre azioni legali.
Ancora vento favorevole, dunque, per i risparmiatori ex Tercas, oggi Banca Popolare di Bari. 

In una conferenza stampa che si è svolta ieri nella sede della Cgil, la Federconsumatori (che si è costituita parte civile per i circa 400 risparmiatori che nel luglio del 2014 si videro azzerare il valore delle proprie azioni) ha annunciato un’altra vittoria processuale con le ultime due sentenze emesse ad aprile dai giudici civili Erika Capanna Piscè e Carla Fazzini.

Tutti i fatti oggetto delle sentenze risalgono al 2006, prima del commissariamento del 2012 e prima dell’ingresso di Banca Popolare di Bari. L’obbligo di informare in modo puntuale e specifico l’investitore, la segnalazione di inadeguatezza con motivi e ragioni specifiche degli investimenti, l’aver consegnato un modello prestampato per assolvere agli obblighi d’informazione sono ancora una volta i fatti contestati alla ex Banca Tercas, oggi Popolare di Bari, che è stata condannata a risarcire i 25 risparmiatori di tutte le somme impiegate per l’acquisto dei titoli con l’aumento del 25% a titolo di rivalutazione.

Una pronuncia, quella recente, che si aggiunge alle altre emesse a favore degli assistiti della Federconsumatori che st portando avanti una class action in raggruppamenti. Le sentenze sono tutte di primo grado con esecuzione provvisoria e sono state impugnate dalla Popolare di Bari: una è stata confermata in appello ed è arrivata alla Corte di Cassazione, mentre le altre nove attendono la pronuncia del secondo grado di giudizio per approdare, poi, alla Suprema Corte.

Il tribunale ha ritenuto la natura contrattuale delle responsabilità addebitabile alla Banca con conseguente prescrizione decennale”, ha spiegato l’avvocato Massimo Cerniglia, “quindi altri risparmiatori hanno tempo per ricorrere entro il giugno 2024. Abbiamo fatto delle piccole class action raggruppando i risparmiatori che avevano i requisiti simili per evitare di intasare ì tribunali. Tuttavia siamo ottimisti perché le dieci sentenze del tribunale di Teramo consolidano l’orientamento della Cassazione.
L’altro legale incaricato Renzo Di Sabatini ha aggiunto: “È una soddisfazione doppia, non solo come professionista, ma come cittadino di questa provincia perché i risparmi tornano sul territorio. Ribadisco la fiducia nella conferma perché il tribunale di Teramo ha seguito l’ordinamento della Corte in materia.

Un lavoro certosino quello di Federconsumatori che è partito con il compianto presidente Ernino D’Agostino, che è stato ricordato ed elogiato ieri mattina, ed è proseguito negli anni.
I risparmiatori interessati alla vicenda sono circa 20, 30% in più di quelli che hanno partecipato alla class action”, hanno chiarito Francesco Trivelli della Federconsumatori regionale  e Dante Di Carlo di quella provinciale, “Ma con i nostri avvocati abbiamo esaminato ogni singolo caso e scoraggiato chi non aveva gli elementi che in giudizio sostenessero la ragionevolezza della richiesta. Al contrario abbiamo incoraggiato gli azionisti che avevano i requisiti adatti”.

 

Fonte: Il Centro




TGR Abruzzo: sciopero alla Banca Popolare di Bari

Pubblichiamo il link al servizio della TGR Abruzzo in merito allo sciopero della Banca Popolare di Bari del 17 aprile ed al presidio di Teramo, con interviste al nostro RSA Massimiliano Di Carlo ed al Segretario Regionale Luca Copersini

 

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Azioni ex Tercas, il giudice: «Risparmiatori non informati»

Il tribunale accoglie il ricorso di una teramana, sarà risarcita degli 11mila euro persi: «Operatori di banca obbligati a chiedere agli investitori la loro propensione al rischio»



La cronaca giudiziaria continua a declinare la vicenda delle azioni ex Tercas con un’altra sentenza a favore dei risparmiatori. Un pronunciamento destinato a fare nuova giurisprudenza soprattutto nel passaggio in cui stabilisce che «prima della stipulazione dei contratti gli intermediari autorizzati devono chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, i suoi obiettivi di investimento nonchè la sua propensione al rischio». Stabilendo ancora una volta che non basta la consegna di un modello prestampato per assolvere agli obblighi di informazione.

In questo caso è la sentenza del giudice onorario di tribunale Carla Fazzini a stabilire il risarcimento per una risparmiatrice teramana che aveva acquistato azioni per un valore di 11mila euro e che, come tantissimi altri, è rimasta senza niente dopo il loro azzeramento del 2014 . Il tribunale ha sancito che la donna dovrà essere risarcita dall’istituto (oggi Banca Popolare di Bari) perché all’epoca non fu adeguatamente informata dei rischi.

I fatti contestati risalgono al 2006, prima del commissariamento del 2012 e prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari. «Le informazioni da trasmettere al cliente», scrive il giudice nella sentenza, «debbono essere concrete e specifiche, come propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento e che le stesse vanno date sempre e comunque, in via indipendente dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell’investitore e di peso dell’investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito». E precisa: «L’onere informativo gravante sull’intermediario non può ritenersi assolto attraverso la mera consegna di documentazione contrattuale, sia pure informativa, occorrendo che lo stesso fornisca l’ausilio necessario e funzionale a consentire al cliente di esprimere una scelta consapevole, mediante la illustrazione e la spiegazione delle informazioni contenute nel prospetto ed ulteriori necessarie in relazione al proprio profilo».

Nel solco di questo pronunciamento, espresso tra l’altro sulla base di svariate sentenze della Cassazione, il tribunale sottolinea che: «La dichiarazione sottoscritta dagli investitori non può in alcun modo valere a ritenere l’adempiuto onere informativo incombente alla banca in presenza di una contestazione di inadempimento specifica formulata dall’attrice». E così conclude: «Acclarato l’inadempimento della banca deve ritenersi dimostrato tanto l’elemento soggettivo quanto l’elemento causale che lega la condotta omissiva al danno-evento».

Fonte: Il Centro

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Il giudice accoglie i ricorsi dei risparmiatori: “Non basta un modulo prestampato per sostenere che fossero stati informati”


La cronaca giudiziaria continua a declinare la vicenda delle azioni ex Tercas. Ed è un’altra sentenza, destinata a fare nuova giurisprudenza soprattutto nel passaggio in cui stabilisce che non basta la consegna di un modello prestampato per assolvere agli obblighi di informazione, a sancire il risarcimento per dieci piccoli risparmiatori teramani che avevano acquistato azioni ex Tercas e che sono rimasti senza niente dopo il loro azzeramento del 2014.
Il tribunale ha nuovamente stabilito che dovranno essere risarciti dall’Istituto (oggi Banca Popolare di Bari) perché non furono adeguatamente informati dei rischi.
I fatti contestati risalgono al 2006, prima del commissariamento del 2012 e prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari. I risarcimenti concessi ai risparmiatori vanno da 2mila a 16mila euro.

Ancora una volta il tribunale civile (sentenza del giudice Mariangela Mastro) ha stabilito che l’istituto bancario, prima dell’acquisto delle azioni, non avesse fornito tutte le necessarie e complete informazioni sui titoli e non avesse indicato in modo specifico i motivi per cui le azioni non erano adeguate al profilo di rischio medio basso dei risparmiatori. Secondo il giudice gli obblighi informativi in merito ai titoli non potevano essere ricavati solo dai prospetti informativi consegnati all’atto dell’acquisto, ma dovevano essere forniti anche oralmente sempre all’atto dell’acquisto così come previsto dal regolamento Consob e come sancito più volte dalla Cassazione.

Scrive il giudice nella sentenza: “Occorre domandarsi se la consegna del prospetto informativo contenente le specifiche indicazioni sia sufficiente al fine di ritenere assolto l’onere informativo gravante sull’intermediario, pur a fronte della contestazione di inadempimento sollevata dall’investitore. Se l’intermediario ha l’obbligo di acquisire preventivamente le informazioni relative al profilo del proprio cliente e se è tenuto a compiere la valutazione di adeguatezza dell’operazione e ad avvertire il cliente circa l’inadeguatezza della stessa, significa che evidentemente l’intermediario è obbligato a un quid pluris rispetto alle caratteristiche del cliente. 
Deve affermarsi, inoltre, l0onere informativo gravante sull’intermediario non può ritenersi assolto attraverso la mera consegna di documentazione contrattuale, sia pure informativa, occorrendo che lo stesso fornisca l’ausilio necessario e funzionale a consentire al cliente di esprimere una scelta consapevole mediante l’illustrazione e la spiegazione delle informazioni”.

Quindi il modulo sottoscritto dai clienti non è sufficiente a garantire una informazione consapevole. Concetto che il giudice così esprime in un passaggio della sentenza:
“La dichiarazione sottoscritta dagli investitori non può in alcun modo valere a ritenere adempiuto l’onere informativo incombente alla banca, poiché a fronte di una contestazione specifica formulata dagli attori – in ordine alla mancata informazione sulla rischiosità intrinseca all’acquisto di azioni non quotate in mercati regolamentati – la banca non ha dimostrato di aver fornito al cliente un’informativa specifica e contestualizzata rispetto all’operazione di investimento di cui trattasi, dovendosi affermare – di contro – che le dichiarazioni generiche fatte sottoscrivere ai clienti, su moduli prestampati, non possono condurre ad affermare l’avvenuto adempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario”

 

Articolo di Diana Pompetti su “Il Centro” del 2/3/2023




Tercas: Pop. Bari chiederà risarcimento all’UE

Il cda della Banca Popolare di Bari ha deciso all’unanimità di avanzare richiesta di risarcimento danni alla Commissione europea per la vicenda Tercas (la Cassa di risparmio di Teramo) dopo che il Tribunale dell’Ue lo scorso marzo ha annullato la decisione di Bruxelles che vietava l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) a sostegno dell’istituto di credito pugliese. Divieto che obbligò poi la costituzione dello “schema” volontario dello stesso Fitd.

Altra novità sul fronte banche: al via i rimborsi per i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie, dalle due venete alle 4 banche andate in risoluzione. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, secondo l’annuncio del sottosegretario M5S Alessio Villarosa, ha firmato il decreto che rende operativo il Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori creato con l’ultima manovra, che ha a disposizione un miliardo e mezzo in tre anni.

Sarà la Consap, entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, a mettere a punto una piattaforma web apposita, dove si potranno trovare tutte le informazioni al riguardo, a partire dalla documentazione da raccogliere e dalle modalità per fare la domanda di indennizzo.

 

Articolo pubblicato su “Il Fatto Quotidiano” dell’11 maggio 2019

 

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