Tutte le possibilità per andare in pensione nel 2021

L’INPS mette a disposizione degli utenti il nuovo dossier “Criteri generali per la pensione” nel quale si potranno consultare tutte le informazioni sui requisiti previsti, nel 2021, per andare in pensione.In sintesi le indicazioni contenute nel nuovo Dossier riguardano:

  • tutti i trattamenti pensionistici del sistema italiano
  • i requisiti richiesti ai lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e ai lavoratori in possesso di anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996
  • la finestra utile per andare in pensione
  • e il cumulo dei periodi assicurativi.

Pensioni 2021: dossier INPS su criteri generali per tutti i trattamenti

Dal 1° gennaio 2023 i requisiti indicati dovranno essere adeguati agli incrementi della speranza di vita indicati nel rapporto del MEF n. 21 del 2020 (si vedano le tabelle presenti sull’applicativo Unicarpe).

Per i lavoratori addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti il requisito anagrafico e quello della quota devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita solo a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Inoltre, i requisiti di accesso all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale e all’APE Sociale non vanno adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Si ricorda che gli appartenenti al comparto Scuola sono tutti gli insegnanti e il personale amministrativo tecnico e ausiliario (cd. ATA) delle scuole statali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Infine il comparto AFAM (Alta Formazione Artistica E Musicale) fa riferimento a personale docente e tecnico amministrativo dei Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche.

Il dossier completo

La tabella è consultabile a questo link:

INPS requisiti anno 2021

 

Fonte: www.lentepubblica.it




Intesa – UBI: 5.000 uscite volontarie e 2.500 assunzioni

2 - First Cisl 3 - Fisac Cgil 6 - Uilca Unisin nuovo logo

Nella serata del 29/9 è stato raggiunto l’ ”Accordo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo” che prevede 5.000 uscite volontarie entro il 31 dicembre 2023 nell’attuale perimetro del Gruppo Intesa Sanpaolo e UBI.

L’intesa prevede l’assunzione, con attenzione alla Rete e alle zone svantaggiate del Paese, di 2.500 persone a tempo indeterminato anche attraverso la stabilizzazione dei colleghi a tempo determinato, valutando inoltre l’inserimento dei lavoratori del settore collocati nel Fondo Emergenziale.

L’accordo stabilisce:

Personale che ha maturato o maturerà il “diritto” a pensione (compreso Quota 100 e Opzione donna) entro il 31/12/2021 – Possibilità di adesione volontaria al pensionamento centro il 9 novembre 2020, con uscita al 31 dicembre 2020 per chi ha già maturato la finestra pensionistica o all’ultimo giorno del mese antecedente alla maturazione della stessa.
L’incentivo:

  • per le pensioni anticipate e di vecchiaia è pari al preavviso contrattuale (2 mensilità per le Aree Professionali, 4 per i Quadri Direttivi, 6 per i Dirigenti);qualora l’adesione pervenga entro il 20 ottobre 2020 è prevista l’erogazione di un premio aggiuntivo di tempestività pari a 2/12 della RAL
  • per le pensioni “Quota 100” è pari al preavviso contrattuale aumentato di un importo determinato dal 1,5% della RAL per ogni mese tra il 7° e 18° di distanza dal requisito della pensione anticipata e dal 2% della RAL per ogni mese a partire dal 19°; la somma complessiva non potrà comunque superare il 75% della RAL oltre all’eventuale premio di tempestività;
  • per le pensioni con “Opzione Donna”, pari al 75% della RAL oltre all’eventuale premio di tempestività.

Personale che maturerà il “diritto” a pensione tra il 1° gennaio 2022 e il 31/12/2022 – Possibilità di adesione entro il 9 novembre 2020 alternativa tra:

  • pensione anticipata o di vecchiaia, con incentivo e premio di tempestività come sopra indicati
  • Fondo di Solidarietà.

Personale che maturerà il “diritto” a pensione tra il 1° gennaio 2023 e il 31/12/2026 – Possibilità di adesione al Fondo di Solidarietà entro il 9 novembre 2020. La data di uscita è prevista al 31/12/2023 con possibili anticipi in base alle esigenze organizzative aziendali alle seguenti date: 31 dicembre 2020, 31 marzo -30 giugno
-31 dicembre 2021, 30 giugno -31 dicembre 2022, 30 giugno 2023 (con una permanenza media nel Fondo di 36 mesi).
Durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà verranno garantite: copertura sanitaria del personale in servizio, condizioni creditizie e agevolate, erogazione dell’assegno per familiari con handicap, assunzione del coniuge/figlio in caso di premorienza.

Per quanto riguarda la previdenza complementare verrà riconosciuta l’attualizzazione della contribuzione aziendale al fondo pensione per i mesi di esodo.

Nel caso di adesioni superiori alle 5.000 uscite previste, verrà redatta una graduatoria unica sulla base della data di maturazione del diritto a pensione con priorità:

  • al personale che aveva già aderito agli accordi stipulati nei due Gruppi ed escluso dalle precedenti graduatorie e che si avvale in questa nuova adesione del medesimo requisito pensionistico
  • ai titolari della L. 104 in situazione di gravità per sé
  • al personale disabile con invalidità non inferiore al 67%.

L’Azienda si è impegnata a comunicare individualmente l’esito delle domande presentate sulla base dei precedenti accordi, sia alle 536 persone in graduatoria sia alle 1.197 persone escluse (quest’ultime dovranno ripresentare domanda in base al nuovo accordo, qualora ancora interessate). Per quanto riguarda le uscite, l’Azienda ha dichiarato la volontà di inserirle nelle finestre del 31 dicembre 2020 e 31 marzo 2021.

L’accordo prevede per i Part time che accederanno al Fondo di Solidarietà la possibilità di richiedere il rientro a tempo pieno nel mese precedente all’uscita.

L’intesa raggiunta sancisce inoltre il diritto all’uscita anche ai colleghi che rientreranno nel perimetro delle cessioni di ramo d’azienda, quali la cessione a BPER, assicurando pari diritti a tutto il personale del nuovo Gruppo.

Valutiamo positivamente questo primo accordo di integrazione del Gruppo UBI in Intesa Sanpaolo e riteniamo importante aver assicurato volontarietà per le uscite e solidarietà intergenerazionale con 2.500 nuove assunzioni, ribadendo l’attenzione al supporto delle filiali e alle zone svantaggiate del Paese.

Scarica il testo dell’accordo

 




Pensione anticipata 2019: i requisiti per aderire

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonchè agli iscritti presso la gestione separata dell’Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonchè dei lavoratori autonomi), che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall’età anagrafica del beneficiario.

E’ stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 dalla Legge Fornero (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in sostituzione dal medesimo anno della pensione di anzianità con l’abbinamento di un sistema di disincentivazione che si realizza(va) attraverso una riduzione del rateo in relazione al tempo mancante per il raggiungimento di un limite minimo di età fissato in 62 anni dal decreto legge 201/2011. Tale meccanismo di disincentivazione è stato poi soppresso in via definitiva con la legge di bilancio per il 2017 (si veda infra).

 

La Pensione Anticipata nel Sistema Retributivo e Misto

Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè nei confronti dei lavoratori che rientrano nel cd. sistema misto) la prestazione può essere conseguita, indipendentemente dall’età anagrafica, al perfezionamento, dal 1° gennaio 2012, di una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne. Tali requisiti si applicano indistintamente ai lavoratori dipendenti, agli autonomi nonchè ai lavoratori del pubblico impiego.

I suddetti requisiti sono stati aumentati di un mese nel 2013, di un altro mese nel 2014 ed ulteriormente incrementati a seguito della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 (3 mesi nel 2013; 4 mesi nel 2016). Pertanto dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è risultato pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne (cfr: Circolare Inps 63/2015).

Sospensione degli adeguamenti

Dal 1° gennaio 2019 il requisito contributivo avrebbe dovuto formare oggetto di adeguamento alla speranza di vita in misura pari a cinque mesi (Circ. Inps 62/2018). Il predetto adeguamento è stato, tuttavia, sospeso dall’articolo 15 del DL 4/2019 sino al 31 dicembre 2026. Pertanto il requisito contributivo per il conseguimento della prestazione rimane fermo a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 (circolare Inps 11/2019). Come contropartita della sospesione dall’adeguamento Istat il DL 4/2019 ha introdotto – per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019 – una finestra mobile che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione in misura pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Misure per i precoci

A decorrere dal 1° maggio 2017 l’articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi).

Anche il predetto requisito contributivo ridotto avrebbe dovuto formare oggetto di adeguamento alla speranza di vita in misura pari a cinque mesi dal 1° gennaio 2019. L’articolo 17 del DL 4/2019 ha sospeso l’applicazione dell’adeguamento e dei successivi adeguamenti sino al 31 dicembre 2026. Pertanto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata per i lavoratori precoci restano fermi a 41 anni di contributi. A partire da coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha introdotto una finestra mobile trimestrale. Che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione.

La tavola sottostante riepiloga, pertanto, la probabile evoluzione nel corso del tempo dei requisiti. Per il conseguimento della pensione anticipata secondo lo scenario demografico Istat 2017, l’ultimo disponibile.

La contribuzione

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata. O accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto). Fermo restando, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione. Utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. In altri termini ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi. Senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia (cfr: Circolare Inps 180/2014)

La Penalizzazione

La legge Fornero aveva previsto che chi avesse percepito prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato avrebbe subito una penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell’1% per ogni anno prima dei 62. Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al 31.12.2017dall’articolo 1, co. 113 della legge 190/2014 (Cfr: Circolare Inps 74/2015), è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017, dall’articolo 1, co. 194 della legge 232/2016.

La Pensione anticipata nel sistema contributivo

I lavoratori il cui primo contributo versato è successivo al 31 dicembre 1995 e che, quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo, possono conseguire il trattamento anticipato, sempre a prescindere dall’età anagrafica. Al perfezionamento delle medesime anzianità contributive previste per i lavoratori nel sistema retributivo o misto appena citate.

A differenza di coloro che sono nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011, nei loro confronti non ha mai trovato applicazione il sistema di disincentivazione previsto qualora accedano alla pensione anticipata prima del raggiungimento del 62° anno di età.

Inoltre ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è sempre valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Per questi soggetti, inoltre, non sussiste l’agevolazione in favore dei lavoratori precoci sopra descritta (pensione con 41 anni di contributi).

La pensione a 63 anni

Oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può ottenere la pensione anticipata, qualora più favorevole, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata. (Obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Il requisito anagrafico è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita sopra citati e non ha formato oggetto di sospensione ad opera più volte citato DL 4/2019. Pertanto nel biennio 2019-2020 il requisito anagrafico è aumentato a 64 anni e continuerà, ogni biennio, ad essere incrementato secondo la tabella sotto allegata. A tale prestazione, peraltro, continua a non applicarsi alcuna finestra di slittamento nell’erogazione del rateo pensionistico.

 

La Decorrenza

Sino al 31.12.2018 tutte le prestazioni sopra descritte avevano decorrenza immediatamente dopo il perfezionamento del requisito contributivo. Senza cioè più dover attendere quel periodo di slittamento (finestra mobile) che veniva applicato in passato prima della Legge Fornero. A partire dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha reintrodotto una finestra mobile trimestrale al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi. (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni i precoci). Si ricorda che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

 

Fonte: www.lentepubblica.it




Piano industriale Gruppo BPER 2019/2021 – Al via la trattativa

Come previsto, lunedì 9 si è tenuto il primo incontro della trattativa sul piano industriale del Gruppo BPER 2019/2021. Nell’ illustrazione l’azienda ha ripercorso i punti principali del piano (sviluppo del business, derisking ed efficientamento della struttura) per concentrarsi quindi sulle cosiddette ricadute derivanti dalle scelte aziendali che, ricordiamo, prevedono

  • l’uscita di 1.700 dipendenti (di cui 230 mancati rinnovi di contratti di somministrazione) compensati da 400 assunzioni;
  • la chiusura di 230 filiali (il 16% delle filiali del Gruppo) e la trasformazione di altre 300 con servizi di cassa nulli o limitati.

Ricordiamo anche che, per parte nostra, sin dalla presentazione del piano avvenuta oltre 4 mesi fa abbiamo richiesto:

  • maggiori assunzioni di giovani per dare più opportunità ai colleghi precari, per un ricambio generazionale che in alcuni territori è fermo da troppo tempo e per evitare che coloro che rimarranno a lavorare debbano “sopportare” ulteriori difficoltà per organici già in continua emergenza;
  • di dislocare i lavori dove ci sono le persone, mantenendo e aumentando la natura “policentrica” del Gruppo, anche in considerazione delle future fusioni, preservando le professionalità, l’occupazione e l’economia dei territori;
  • uscite volontarie con adeguate garanzie.

Come prima base per il confronto, BPER ha previsto di raggiungere gli obiettivi di riduzione della forza lavoro ipotizzando il ricorso a pensionamenti incentivati (pensione anticipata e di vecchiaia, quota 100, opzione donna) e al fondo di solidarietà: il tutto su base volontaria. La “platea” considerata per questa prima ipotesi di lavoro comprende le persone che raggiungeranno la pensione (a seconda dei casi suesposti) entro il 31 dicembre 2025.

L’azienda ha previsto un “percorso” che dovrebbe portare a

  • definire l’accordo complessivo entro il mese di ottobre;
  • presentare le domande di pensionamento/esodo entro fine del 2019;
  • prevedere l’uscita delle persone per step successivi compresi fra marzo 2020 e marzo 2021.

Certamente l’attuazione del piano comporterà mobilità territoriale (i trasferimenti) e professionale (i cambi di lavoro). Per poterli limitare, BPER prevede il maggior ricorso a Hub e Smart working (il lavoro da casa o da una sede più vicino a casa) e importanti piani di formazione.

Da una prima analisi di quanto suesposto, se abbiamo chiara l’evidenza di una banca che sta “cambiando pelle”, riteniamo che i necessari investimenti (nelle procedure informatiche e nelle persone) siano insufficienti per accompagnare questo percorso.
Anche per questo, abbiamo ribadito la necessità

  • della stabilizzazione dei troppi lavoratori precari che prestano o hanno prestato servizio nelle nostre aziende;
  • che la formazione sicuramente fondamentale non si limiti a quella obbligatoria, ma dia davvero l’opportunità a tutte le
    colleghe e i colleghi di sentirsi “parte di un progetto” e non “costi da diminuire”;
  • che si consolidi il mantenimento all’interno della banca di tutte le lavorazioni evitando esternalizzazioni il cui beneficio è
    tutto da dimostrare;
  • di un’attenzione reale, e non solo raccontata, alla conciliazione fra tempo di lavoro e vita privata (a partire dal part time);
  • di condizioni di lavoro “sane”, senza le storture di pressioni commerciali indebite che avvelenano il clima quotidiano per risultati solo di brevissimo periodo.

Come detto, siamo all’inizio di una trattativa che prevede incontri già agendati a luglio e a settembre. Sarà pertanto solo allora che, auspicabilmente come per i passati piani, in un accordo complessivo verranno individuate adeguate soluzioni che, fra l’altro, dovranno tenere in conto le richieste per il rinnovo del Contratto nazionale presentate ad ABI poche settimane fa.

 

CONTACT CENTER

Ieri abbiamo invece sottoscritto il verbale relativo alle modalità di riascolto/rilettura delle telefonate e delle altre ‘interazioni’ (e-mail, chat, social) relative all’attività del Contact Center (ricordiamo che nell’attività sono impiegati oltre 100 colleghi suddivisi nei poli di Avellino, Modena e Sassari).
L’accordo ha la finalità di di permettere all’azienda la possibilità del riascolto, in caso di reclami e contestazioni da parte della clientela, per finalità connesse a esigenze di sicurezza informatica, per richieste di terzi (autorità giudiziaria, vigilanza, ecc.) o anche a richiesta del collega qualora lo ritenesse necessario: tutto ciò al fine di tutelare i lavoratori del Contact Center, i clienti, e il patrimonio aziendale.
Tale facoltà potrà essere esercitata in condizioni di garanzia per i colleghi coinvolti che potranno avvalersi, in tutte le fasi dell’iter, dell’assistenza del sindacalista di fiducia.
È stato espressamente ESCLUSO l’utilizzo delle registrazioni ai fini della valutazione del personale, del controllo dell’attività lavorativa e per l’avvio di procedure disciplinari, salvo il caso di dolo o colpa grave (limitando ulteriormente quest’ultima che dovrà essere contraddistinta da un comportamento reiterato e tale da escludere la casualità dell’evento).
Si tratta di un accordo sperimentale, i cui effetti dovranno essere monitorati nel tempo e che prevede un’espressa “ clausola di dissolvenza” a fine anno (nel senso che avremo la possibilità di confermarlo o di sospenderne l’efficacia).

 

Coordinamento Sindacale FISAC/CGIL del Gruppo BPER

 

Modena, 11 luglio 2019

 

 




Non solo quota 100: le pensioni spiegate in parole semplici

Dopo mesi d’attesa vede la luce la riforma pensionistica, che rende attuativa quota 100, nell’ambito della manovra 2019.
Si tratta, è bene precisare fin da subito, di una finestra per il momento “sperimentale” e della durata di soli tre anni: non si esclude dunque l’ipotesi di una quasi certa “manovra bis”.
Requisiti e vincoli sono contenuti nel decreto attuativo approvato dal Consiglio dei ministri insieme al reddito di cittadinanza: la misura, per cui sono stati investiti 22 miliardi di euro, riguarda il periodo di tre anni, dal 2019 al 2021 e una platea stimata in un 1 milione di lavoratori.
La base è la così detta “Quota 100”, che si può centrare solo con la combinazione 62 anni + 38 di contributi, anche cumulando gratuitamente gesrioni separate ma sempre in ambito Inps.

Il secondo addendo (quello contributivo ) non è modificabile, per cui si potrà accedere all’anticipo salendo a quota 101 (63 anni + 38 di contributi), 102, 103 e 104.
Arrivati a questo punto, scattano i normali requisiti per la pensione di vecchiaia della riforma Fornero: 67 anni di età (con almeno 20 di contributi). Tale requisito, resta agganciato alla “speranza di vita” ed è dunque destinato a salire nei prossimi anni.

L’altra via normale d’accesso al pensionamento è l’anticipata, che prevede i requisiti di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne), bloccati invece fino al 2026 senza applicazione degli adeguamenti in base alla “speranza di vita”. L’incasso dell’assegno pensionistico arriva tre mesi dopo la maturazione dei requisiti che, come detto, fino al 2026 non saranno dunque adeguati alla speranza di vita.

Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi

Ecco le novità sostanziali che riguardano le uscite pensionistiche:

 

AL VIA DAL PRIMO APRILE 2019

Per accedere al pensionamento anticipato con decorrenza del trattamento pensionistico al primo aprile 2019 si parte dai lavoratori privati che hanno maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto-legge. Per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici dopo tale periodo il trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi.
Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici riceveranno quindi l’assegno pensionistico dopo tre mesi.

 

APE SOCIALE

Resta anche per il 2019 l’Ape Social; l’accesso all’indennità sostitutiva della pensione viene prorogata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e durerà fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Per usufruirne occorrerà avere almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni, a seconda dei casi, con bonus di un anno per figlio (max 2) per le lavoratrici.

 

RISCATTO LAUREA

La cosiddetta “pace contributiva”, il condono previdenziale per chi ha versamenti solamente dal 1996 in avanti, prevede la possibilità di riscattare, su richiesta, periodi di buco contributivo non obbligatori per massimo 5 anni.
Anche in questo caso vale un triennio (dal 2019 al 2021):
Si potranno riscattare periodi di mancati versamenti fino a un massimo di cinque anni, portando in detrazione la metà delle spese.
Fino a 45 anni si potranno riscattare anche i periodi di studio per la laurea.
La detrazione spettante anche qui sarà detraibile in cinque quote annuali con una possibilità di rateizzazione fino a 60 mesi.

Si apre anche alle aziende che potranno aderire all’iniziativa, spesando i contributi dei dipendenti e deducendoli.

 

DIVIETO DI CUMULO

La pensione “Quota 100” non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ma solo con redditi da lavoro occasionale (5mila euro lordi max).

 

RICAMBIO GENERAZIONALE

A questo quadro si deve aggiungere una ulteriore ipotesi, che permette appunto di anticipare l’uscita a 59 anni di età e 35 di anzianità contributiva. Per farlo, dovranno essere attivati i fondi bilaterali di solidarietà delle aziende e si dovrà sottoscrivere un nuovo accordo sindacale a livello aziendale. Da una parte, infatti, il testo prevede che gli attuali lavoratori in prepensionamento o “accompagnati” alla pensione non possano fruire delle regole di “Quota 100”. Dall’altra, però, si prevede che i fondi possono riconoscere al lavoratore l’assegno straordinario e la contribuzione relativa, a condizione che il lavoratore maturi i requisiti per l’accesso a “Quota 100” nei tre anni successivi. In pratica, le aziende potranno finanziare l’uscita dei 59enni con 35 anni di contributi (che nel giro di tre anni ed al massimo entro il 31.12.2021 dovessero maturare i requisiti previsti per “Quota 100”), con i fondi bilaterali. Questi soldi sono deducibili per le aziende, che però devono garantire il mantenimento dei livelli occupazionali tra entrate e uscite.

 

OPZIONE DONNA

Conferma anche per l’Opzione donna, che prevede per le donne almeno 58enni (almeno 59enni, se autonome) e con almeno 35 anni di contributi di anticipare l’uscita: il prezzo da pagare è un ricalcolo contributivo dell’assegno e attendere una finestra di almeno 12 mesi tra la maturazione del diritto e l’accredito della pensione.

 

LAVORATORI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI (ASSEGNI STRAORDINARI) EROGATE DAI FONDI DI SOLIDARIETA’

Sulla base di una prima analisi delle indicazioni contenute nella Circolare n.10 del 29.01.2019 emanata dalla Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, si desumer quanto segue.
Le previsioni relative a “Quota 100” (art.14 commi 1 e 2 del citato Decreto-legge) non si applicano alle prestazioni erogate (Assegni Straordinari) dai Fondi di Solidarietà.

Gli Assegni Straordinari aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019 continueranno a essere erogati fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro (ferma restando la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i requisiti contributivi previsti dall’ art.15 del D.L. in argomento, di seguito illustrati)

Gli Assegni Straordinari aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019 saranno certificati ed erogati – nel caso di Assegno finalizzato al raggiungimento della pensione  anticipata – fino al raggiungimento del trattamento pensionistico individuato secondo i requisiti previsti dall’art.15 del Decreto-legge. Questi Assegni Straordinari saranno quindi:

  • erogati al Lavoratore fino alla decorrenza del trattamento pensionistico che interviene tre mesi dopo la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
  • la contribuzione correlata sarà invece versata solo fino alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, che corrisponde a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne (come si può notare è stato quindi sospeso – fino al 2026 – per quanto riguarda la pensione anticipata, l’adeguamento del requisito/diritto pensionistico in base alla “speranza di vita” ed è stata introdotta una “finestra” di tre mesi)

Per quanto riguarda gli Assegni Straordinari finalizzati al raggiungimento della pensione di vecchiaia – non prevedendo il Decreto-legge, per la pensione di vecchiaia, alcuna variazione circa gli attuali criteri che prevedono l’applicazione degli adeguamenti alla “speranza di vita” – continueranno a essere erogati fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

La Segreteria FISAC/CGIL del Gruppo Unicredit

Milano, 04.02.2019

 

Fonte: Fisac Unicredit




Pensione anticipata di 5 anni grazie alla RITA

Nel 2018 ci sono diverse misure per andare in pensione in anticipo: una di queste è la RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Agevolata con la quale si può anticipare la pensione di ben 5 anni.

La RITA è un anticipo pensionistico simile all’APe, dal quale si differenzia per determinati aspetti; infatti, mentre l’assegno dell’Ape Sociale e Volontaria è finanziato tramite un anticipo bancario, per la RITA si attinge dal fondo di previdenza complementare o eventualmente dal TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Quindi, coloro che negli anni scorsi hanno aperto un fondo di previdenza complementare con l’obiettivo di aumentare l’importo dell’assegno pensionistico futuro potrebbero decidere di utilizzarlo per un altro scopo, ossia per anticipare il ritiro dal lavoro.

Anche la RITA è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2017 – così come l’APe – con l’obiettivo di rendere più flessibile la riforma Fornero; come anticipato, infatti, grazie alla rendita integrativa agevolata si può andare in pensione con 5 anni di anticipo rispetto all’attuale requisito anagrafico (66 e 7 mesi, 67 anni dal 2019). E in alcuni casi la pensione può essere goduta con ben 10 anni di anticipo.

Se siete iscritti ad un fondo di previdenza complementare – o anche se non lo avete – e siete interessati ad andare in pensione con largo anticipo vi consigliamo di informarvi in maniera approfondita su come utilizzare la RITA per le vostre esigenze; potete farlo di seguito, in questa guida dedicata alla rendita integrativa temporanea anticipata.
Requisiti

La RITA – acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – garantisce ai beneficiari di percepire un assegno ponte per smettere prima di lavorare. Il costo della pensione integrativa viene scaricato sui fondi di previdenza complementare, che possono essere sfruttati totalmente o in parte.

A chi si chiede come funziona la RITA è necessario indicare come esistano dei requisiti definiti per richiederla. Nel dettaglio, possono ricorrere alla RITA tutti i lavoratori dipendenti – sia pubblici che privati – che soddisfano i seguenti requisiti:

  • 61 anni e 7 mesi di età (5 anni al pensionamento) e 20 anni di contributi. Dal 2019 – qualora la RITA venisse confermata – vi si potrà ricorrere al compimento dei 62 anni, poiché a causa dell’adeguamento con le aspettative di vita l’età pensionabile è stata aumentata a 67 anni.
  • Se inoccupati da almeno 2 anni sono sufficienti 56 e 7 mesi di età (10 anni dalla pensione), più almeno 5 anni di partecipazione al fondo di previdenza complementare. Dal 2019 l’età anagrafica per gli inoccupati sarà aumentata a 57 anni.

Dai requisiti per RITA sono esclusi gli appartenenti alle casse professionali. A seconda della volontà del richiedente inoltre sarà data la possibilità di utilizzare i suddetti fondi pensione solo in parte o in misura integrale.

 

COME FUNZIONA?

L’assegno pensionistico percepito negli anni precedenti alla pensione grazie alla RITA è finanziato dal fondo di previdenza complementare al quale è iscritto il lavoratore. A differenza dell’Ape Volontario, quindi, andare in pensione con la RITA è più conveniente dal momento che non bisogna restituire il prestito ottenuto da un istituto di credito.
Inoltre la RITA gode di un regime fiscale agevolato; chi la richiede, infatti, subisce una ritenuta del 15% oltre alla riduzione dello 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione al fondo. L’aliquota minima comunque non può scendere al di sotto del 9%.

 

DA QUANTO BISOGNA ESSERE ISCRITTI AL FONDO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE?

Apparentemente quindi la RITA può sembrare una misura molto conveniente per anticipare l’accesso alla pensione di qualche anno, ed effettivamente lo è. Tuttavia questo strumento ha un limite: solo pochi lavoratori possono avere la possibilità di ricorrere al loro fondo previdenziale complementare per finanziare la rendita integrativa.

Secondo quanto stimato dalla fondazione dei consulenti del lavoro e dal MEFOP, infatti, per ricorrere alla RITA sarà necessario un montante contributivo di almeno 100mila euro. Quindi solamente chi per anni ha avuto un lavoro sicuro e ben pagato – così da avere abbastanza liquidità per iscriversi ad un fondo previdenziale integrativo – potrà ricorrere a questa misura.

Tuttavia c’è una possibilità anche per coloro che in questi anni hanno deciso di non iscriversi ad un fondo previdenziale per integrare il futuro assegno pensionistico; infatti non è mai troppo tardi dal momento che potete farlo anche oggi destinando al fondo l’intero importo del TFR accantonato in questi anni, aumentando così il montante contributivo ed utilizzando la cosiddetta liquidazione (trattamento di fine rapporto) per anticipare la vostra uscita dal lavoro.

Fonte: www.money.it