Cosa fare in caso d’infortuni o malattie professionali

 

 

PENSI di aver contratto una
malattia professionale…

HAI SUBITO un
infortunio sul 
lavoro …

SAI COSA fare?

 

GUIDA PER I LAVORATORI


 

PRESENTAZIONE

 

Esistono sempre difficoltà operative che mettono in estrema difficoltà i lavoratori che subiscono un evento infortunistico e/o contraggono una malattia professionale.

Il Patronato INCA e l’AREA DIRITTI della CGIL, così come la FISAC, da sempre tutelano in caso di infortunio/malattia professionale i lavoratori che sovente devono essere assistiti in sede amministrativa e se necessario in sede giudiziaria.

Per fare ciò, occorre che i lavoratori
sappiano come comportarsi in questi casi,
che a volte assumono risvolti drammatici e
con conseguenze
che permangono nel tempo.

Questa piccola guida vuole essere un semplice strumento di informazione e di indicazione per i lavoratori che subiscono un evento infortunistico o che ritengano di aver contratto una probabile malattia professionale e non sanno come comportarsi.

Il nostro augurio è che possa esservi utile e che serva anche a far conoscere , tra i lavoratori, un servizio come quello del Patronato INCA e dell’AREA DIRITTI della CGIL che, oltre ad occuparsi di tutela infortunistica, segue con impegno e competenza anche problemi di carattere previdenziale e assistenziale.


 

COSA FARE
IN CASO DI INFORTUNIO
SUL LAVORO

Avvisare immediatamente
il proprio diretto superiore:

il capo, il responsabile, il datore di lavoro se trattasi di piccola azienda.
È la prima cosa da fare sempre, poiché spesso non aver ottemperato a tale norma permette al datore di lavoro di presentare denunce di infortunio non rispondenti alle reali modalità di accadimento dello stesso.
Questo può portare al non riconoscimento dell’infortunio e al non pagamento della inden­nità temporanea da parte dell’INAIL.

AVVISARE SEMPRE ANCHE I COLLEGHI DI LAVORO PRESENTI 
che potranno, in caso di contestazione, fornire la propria testimonianza.
Recarsi subito al luogo predisposto
per le prime cure:
sala medica, presidio sanitario, ecc.. e nel caso l’infortunio sia di una certa gravità, farsi accompagnare al più vicino pronto soccorso.

L’ospedale stilerà un primo certificato con la prognosi,
in triplice copia:

►►  Una copia da consegnare all’azienda
►►  Una copia sarà inviata all’INAIL a cura della struttura ospedaliera
►►  Una copia da conservare a cura del lavoratore
 
PASSA SUBITO AL PATRONATO INCA CGIL
per tutte le altre informazioni necessarie alla tutela

 


 

COSA FARE
IN CASO DI PROLUNGAMENTO
DELL’INFORTUNIO
In caso di prolungamento dell’infortunio:

il Lavoratore potrà recarsi:

►►  Alla sede INAIL di competenza
►►  Dal medico curante.
È consigliabile, se si è nella condizione di farlo, recarsi direttamente all’INAIL.
Nel caso ci si rechi invece dal proprio medico curante egli potrebbe richiedere un pagamento per la prestazione. L’INAIL è tenuta al rimborso, previa presentazione della ricevuta.
A guarigione clinica avvenuta, deve essere fatta la chiusura dell’infortunio:
►►  Dall’ufficio della sede INAIL di competenza
►►  Dal medico curante.
È consigliabile effettuare tale chiusura diretta­mente all’INAIL, per i motivi espressi sopra.
Attenzione!!! Senza tale documentazione non sarà possibile riprendere il lavoro.
L’infortunio potrà essere riaperto in caso:
del sopraggiungere di un peggioramento clinico.
Il Lavoratore potrà rivolgersi al:
►►  pronto soccorso
►►  al medico curante
quindi dovrà recarsi alla sede lnail per il certificato con i giorni di prognosi.

 


 

COSA FARE
SE L’INAIL
NON RICONOSCE

L’INFORTUNIO
O I POSTUMI
Può capitare che l’INAIL, con comunicazione inviata al domicilio dell’infortunato, respinga il riconoscimento dell’infortunio
►►  per mancanza di causa violenta
►►  per rischio generico


oppure
riconosca di sua competenza l’evento ma

►►  senza postumi
►►  con postumi non ritenuti adeguati
è possibile presentare ricorso
a tale decisione dell’INAIL
COSA FARE IN CASO
DI AGGRAVAMENTO DELL’INFORTUNIO
… e se nel tempo i danni causati dall’infortunio o
dalla malattia professionale dovessero aggravarsi?
è possibile presentare all’INAIL
domanda di aggravamento

Per avere la tutela GRATUITA in tutte le fasi dell’infortunio…
contatta immediatamente il delegato sindacale per firmare subito la delega di patrocinio dell’infortunio oppure PASSA DAI NOSTRI UFFICI INCA DIRITTI.



 


 

PERCHE’
E’ IMPORTANTE DENUNCIARE l’INFORTUNIO
►►  Perché un evento di lieve entità può rivelarsi poi di conseguenze più gravi.

 

►►  Perché infortuni trattati come malattia comune possono anche mettere il forse il rapporto di lavoro a causa del superamento del periodo massimo di malattia contrattuale.
►►  Perché in caso di peggioramento delle condizioni fisiche a causa dell’ “infortunio”  è possibile avanzare all’INAIL domanda di aggravamento per i postumi invalidanti.
►►  Perché il riconoscimento dell’infortunio può dar diritto all’esenzione del ticket per visite ed esami specialistici per le patologie riconducibili all’evento.
►►  Perché gli infortuni riconosciuti all’INAIL possono dare diritto ad un riconoscimento di invalidità permanente con una erogazione economica:
per danno biologico
dal 6 al 15% in capitale
per rendita mensile
dal 16% al 100%

 

 


 

NOI TI TUTELIAMO! 

HAI SUBITO UN INFORTUNIO? Possiamo assumere il Patrocinio del tuo caso e seguirlo in tutte le sue fasi:
TI SEI AMMALATO A CAUSA DEL LAVORO SVOLTO? ►►  richiesta acconti e rimborsi
►►  eventuale ricorso per il riconoscimento dell’infortunio e della malattia professionale
►►  eventuale ricorso per il riconoscimento di un grado di invalidità permanente corretto
►►  domanda di aggravamento
►►  richiesta di cure termali
RIVOLGITI AL DELEGATO FISAC DELLA TUA AZIENDA

►►  eventuale azione legale
►►  accredito contribuzione figurativa
 

 

ESEMPI DI INDENNIZZO CON CAPITALE IN CASO DI INFORTUNIO
con postumi riconosciuti del 6%
Lavoratore maschio anni 21/25 Euro  5.475,47
Lavoratore maschio anni 36/40 Euro  4.610,92
Lavoratore maschio anni 46/50 Euro  4.034,56
Lavoratrice femmina anni 21/25 Euro  5.988,80
Lavoratrice femmina anni 36/40 Euro  5.043,20
Lavoratrice femmina anni 46/50 Euro  4.412,80

 


 

 

 

N.B.

Chi ha avuto un danno da INFORTUNIO
o MALATTIA PROFESSIONALE

può avere anche un risarcimento EXTRA-INAIL

La FISAC CGIL ed il PATRONATO INCA sono a tua disposizione
per ogni informazione e per indirizzarti agli uffici competenti.

Contatta il tuo referente sindacale sul territorio

 




Covid-19, INAIL equipara i contagi sul lavoro agli infortuni

Una nuova circolare Inail fornisce indicazioni sulla tutela per tutti i lavoratori assicurati con l’Istituto che hanno contratto l’infezione da nuovo Coronavirus

Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. A precisarlo è la circolare n. 13 del 3 aprile, con cui l’Istituto fornisce indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri assicurati.

“Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro – spiega il presidente dell’Inail, Franco Bettonifaranno scattare la piena tutela dell’Istituto, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena. Ci siamo già attivati, inoltre, per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio, per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici”.

“Questa emergenza – aggiunge Bettoni – ha riportato in primo piano anche la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l’Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio. La recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus”.

L’ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l’alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus.

Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali, al fine di garantire la piena tutela.

Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico d’infortunio. Permane inoltre l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.

In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.

Sono tutelati dall’Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo.

La sospensione dei termini si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.