Una Tantum €200 per lavoratori dipendenti pubblici e privati

Una Tantum 200 €uro lavoratori dipendenti pubblici e privati (nuovo messaggio INPS 2397 / 13-06-2022)

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che nel periodo gennaio-aprile 2022 hanno beneficiato – per almeno una mensilità – dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS i a carico del lavoratore (art. 1, comma 121 Legge n. 234/2021 “Bilancio 2022”).

L’esonero è concesso per l’anno 2022 in via temporanea a condizione che venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 €.

L’indennità è riconosciuta in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione del lavoratore, con la quale dichiari di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18″ (no trattamenti di pensione o assegno sociale, invalidità civile o accompagnamento, di non essere beneficiario di reddito di cittadinanza).

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà richiedere il pagamento dell’una tantum a un solo datore di lavoro attraverso apposito modello.

Puoi scaricare il modello per la richiesta dell’indennità una tantum cliccando qui.

 

🟥 Caaf Cgil Abruzzo




Congedo parentale Covid prorogato fino dal 31 marzo

Fino al 31 marzo 2022 è possibile usufruire del congedo per genitori lavoratori con figli positivi, in quarantena o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. La misura è dedicato solo a chi non può ricorrere allo smart working e si può fare richiesta del portale dell’Inps. Cosa c’è da sapere


 

Nei giorni scorsi c’era stata qualche lamentela perché ancora mancava la circolare operativa che permetteva agli uffici di dare attuazione alla proroga, consentendo ai genitori di richiedere il congedo. L’Inps aveva confermato “un problema di aggiornamento delle procedure”. L’8 gennaio infine, l’Istituto ha pubblicato un messaggio operativo per chiarire che le procedure di presentazione delle domande sono aperte e disponibili.

Il “Congedo parentale SARS CoV-2”, è destinato a “genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali”.

In sostanza, la misura è valida per lavoratori dipendenti pubblici e privati. Consente ai genitori di figli conviventi minori di anni 14, o con disabilità grave, di rimanere a casa, in maniera alternativa, se l’attività didattica in presenza dei figli venisse sospesa oppure nel caso i figli risultassero positivi o fossero costretti a stare in quarantena.

Si tratta quindi di un provvedimento utile per tutti quei lavoratori che non possono usufruire dello smart working e con la riapertura delle scuole potrebbero avere difficoltà a conciliare il proprio lavoro con eventuali problematiche del figlio legate per esempio alla Dad.

Il congedo parentale Covid era in scadenza il 31 dicembre 2021 ma il “decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221” ha prorogato la misura fino al 31 marzo 2022, in parallelo alla proroga dello stato d’emergenza. La domanda, attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Ci sono tre canali per farlo.

Il primo è il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le altre due modalità sono: tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); oppure tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L’Inps ha chiarito anche che con un successivo messaggio, “all’esito del rilascio degli aggiornamenti in corso sulla relativa procedura, saranno comunicate le modalità per la presentazione delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti alla Gestione separata” .

 

Fonte: tg24.sky.it




Quarantena, dal 2022 non è più considerata malattia per i lavoratori

Quarantena obbligatoria e impossibilità di andare al lavoro o di lavorare da casa perché si è stati vicini a un positivo al Covid?

Attenzione: dal 2022 la quarantena e la permanenza domiciliare fiduciaria (che interessa le persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio) non sono più equiparabili alla malattia.

Il periodo di malattia è coperto dall’Inps e il governo non ha rifinanziato la misura. Come risulta dal sito dell’istituto, «il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha modificato la disciplina delle tutele previste, durante l’emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori “fragili”. La nuova norma stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a fronte di apposito stanziamento».

Tutela diversa per vaccinati e No Vax

La tutela è finita il primo gennaio e così sarà se non ci saranno altre risorse e questo nonostante il periodo di emergenza sia stato prorogato al 31 marzo 2021.

Del resto, va anche detto che la quarantena sarà molto meno frequente per chi è vaccinato o guarito, grazie alle nuove regole previste dal governo in caso di contatto stretto (o ad alto rischio) con un positivo al Covid, come è scritto nella circolare emanata il 30 dicembre 2021 dal ministero della Salute «Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron».
Non deve più fare la quarantena chi ha completato il ciclo vaccinale primario o la dose di richiamo o è guarito da 120 giorni. Fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto queste persone hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare — solo qualora siano sintomatici — un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Per i vaccinati da più di quattro mesi, invece, la quarantena scende da 7 a 5 giorni, con obbligo di tampone negativo al termine di periodo di isolamento.
Invece chi non è vaccinato (e i lavoratori No Vax sono circa 2,5 milioni) o non è guarito dal Covid ha l’obbligo di rimanere in quarantena per dieci giorni.

 

La richiesta del M5S

A fronte del cambiamento, il Movimento 5 Stelle ha chiesto al governo di rifinanziare la tutela della malattia. «Come sostenuto nei giorni scorsi dal presidente Giuseppe Conte, serve un nuovo scostamento di bilancio per finanziare, tra le altre cose, la proroga della cassa integrazione con causale Covid-19 e la proroga dell’equiparazione dei periodi di quarantena allo stato di malattia almeno fino al termine dello stato di emergenza». Lo dicono i membri del Comitato per le politiche del lavoro del M5S Nunzia Catalfo (coordinatrice), Stefania Ascari, Tiziana Ciprini, Iunio Valerio Romano e Davide Tripiedi. Rimane da capire che cosa succederà ai lavoratori della Pa e del settore privati messi in quarantena obbligatoria. In merito sono attesi decreti interministeriali.

Fonte: www.corriere.it



Simulazione importo assegno unico

È online la Simulazione per l’importo dell’assegno unico per simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

Il servizio è accessibile da qualunque dispositivo mobile o fisso e non sono richieste credenziali per il suo utilizzo.
Il risultato del simulatore è indicativo.

  • Qui le istruzioni per la compilazione
  • Da qui si potrà accedere al simulatore per poter fare una prima verifica

Ovviamente il risultato del simulatore dell’assegno unico è solamente indicativo.

Nei prossimi giorni vi daremo maggiori dettagli sulla gestione delle domande.

Fonte: Fisac Gruppo Bper




La quarantena per Covid-19 torna ad essere indennizzata come malattia

La quarantena per Covid-19 torna ad essere indennizzata come malattia. Trovata la copertura finanziaria nel decreto legge fisco-lavoro, n. 146/2021, pubblicato il 21 ottobre in Gazzetta Ufficiale, che stanzia i fondi per garantire questa prestazione fino al 31 dicembre. 



Il provvedimento, modificando in parte l’articolo 26, comma 5 del decreto legge Cura Italia (n. 18 del marzo 2020)  riguarda sia i dipendenti del settore privato, sia i lavoratori fragili del settore pubblico e privato, che non possono svolgere l’attività in smart working. 

Con il nuovo decreto, già in vigore dal 21 ottobre  per chi si trovi in quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare, l’Inps torna, quindi, a farsi carico del costo integrale dell’indennità di malattia, così come era stato chiesto dai sindacati, preoccupati del venir meno di questa tutela, dopo la pubblicazione del messaggio Inps n. 2842 del 6 agosto scorso, nel quale l’Istituto avvertiva che, in assenza di rifinanziamento della malattia per quarantena, i lavoratori in queste situazioni avrebbero dovuto addirittura restituire le indennità già corrisposte.

A copertura dei costi finanziari, il Governo ha stanziato 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e 976,7 milioni di euro per il 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. Come di consueto, l’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa assicurando le tutele  fino al raggiungimento del tetto previsto, oltre il quale l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Il decreto ha inoltre previsto un rimborso forfetario in favore di quei datori di lavoro del settore privato (esclusi quelli domestici) che pagano anticipatamente la malattia direttamente al lavoratore. L’importo è ari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele, da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Inps.

 




Pensioni: è realistica l’ipotesi di Quota 41 per tutti?

Secondo le stime della Cgil il costo sarebbe di appena 1,2 miliardi per il primo anno, molto più basso di quanto previsto dall’Inps che invece giudica questa ipotesi la più esosa tra quelle sul tavolo


 

Quota 41 può davvero essere la soluzione giusta per sostituire Quota 100? L’ipotesi di riforma delle pensioni caldeggiata dai Sindacati prevede che si possa lasciare il lavoro a prescindere dall’età anagrafica, a patto di aver versato 41 anni di contributi. Si tratta di un’ipotesi di riforma che però è piuttoso onerosa. Almeno secondo la relazione annuale 2020 dell’Inps che stima un impatto sui conti di 4,3 miliardi il primo anno per raggiungere i 9,2 miliardi dopo un decennio. Molto minore è invece il costo ipotizzato in dall’Osservatorio sulla Previdenza della Cgil e della Fondazione Di Vittorio.

Secondo le stime la riforma costerebbe 1 miliardo e 242 milioni nel 2022 e 1 miliardo e  292  milioni nel 2023 per poi diminuire negli anni succesivi. Nel 2024 Quota 41 avrebbe un costo pari a 1miliardo e 115 milioni, nel 2025 pari a 975 milioni di euro e nel 2026 di 851 milioni.

Nell’analisi viene stimato il costo di tale intervento tenendo anche conto dell’esperienza di ‘Quota 100’ che secondo il sindacato ha ampiamente dimostrato che, in un sistema misto, non tutti coloro che possono accedere al pensionamento anticipato decidono effettivamente di utilizzare questa possibilità. E questo, sostiene la Cgil, avverrà in misura sempre maggiore nei prossimi anni essendo il sistema contributivo molto più incentivante alla permanenza al lavoro. “L’analisi – spiega Ezio Cigna, responsabile Previdenza pubblica della Cgil nazionale – stima i costi dell’accesso al pensionamento con 41 anni di contribuzione a partire dal 1 gennaio 2022, tenendo conto solo di quelli derivanti della quota retributiva, unica componente che può essere considerata come un costo aggiuntivo, visto che la parte contributiva sarebbe solo un’anticipazione di spesa”.

Dobbiamo ragionare su dati di spesa più realistici – sostiene Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil nazionale – considerando che negli ultimi anni le previsioni di altre misure previdenziali, come la norma sugli usuranti, le salvaguardie, opzione donna, Ape e precoci e da ultimo Quota 100, hanno sempre fatto registrare un livello di spesa notevolmente inferiore a quello preventivato”. Insomma, per la Cgil non ci sono dubbi: la riforma è sostenibile. Ma bisogna segnalare anche il fatto che altre stime non sono così ottimistiche.

Pensioni, le tre opzioni studiate dall’Inps

Nella sua relazione annuale, l’Inps ha analizzato tre scenari dal punto di vista degli effetti economici sulla spesa pensionistica nel breve e lungo periodo. Nello specifico, si sono analizzate la proposta di consentire il pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione, a prescindere dall’età, l’opzione al calcolo contributivo con 64 anni di età e 36 di contributi e un’opzione di anticipo della sola quota contributiva della pensione.

Dall’analisi emerge che la prima proposta è la più costosa e arriva ad impegnare fino allo 0,4% del prodotto interno lordo.
La seconda, più equa in termini intergenerazionali, produce risparmi già poco prima del 2035 per effetto della minor quota di pensione dovuta all’anticipo ma soprattutto ai risparmi generati dal calcolo contributivo.
Nell’ultima proposta analizzata si garantisce flessibilità solo per la componente contributiva dell’assegno pensionistico con costi molto più bassi per il sistema. Nel lungo periodo tutte e tre le proposte portano a una riduzione della spesa pensionistica rispetto alla normativa vigente.

Fonte: www.today.it




Messaggio dell’INPS: nel 2021 la quarantena NON è equiparata alla malattia

Con il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, l’INPS conferma che, riguardo all’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena  (art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Tuttavia, poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l’indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell’anno in corso.

Riguardo ai lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), l’Istituto erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, anche se il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 ha differito al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l’attività lavorativa in smart working.

Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, d.l. 18/2020), invece, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.

Fonte: www.inps.it




Bonus “Mamma domani” 2021: cos’è e quali sono i requisiti per ottenerlo

Nato nel 2017, con la Legge di Bilancio 2017, il Bonus mamma domani è un aiuto che viene corrisposto alle future mamme anche per il 2021.

Anche se dal 2022 sarà inglobato all’interno dell’Assegno Unico, per quest’anno sarà ancora possibile richiederlo.

Scopriamone di più.

Bonus mamma domani 2021

Si tratta di un beneficio di 800 euro per le future mamme che si può richiedere senza limiti di reddito. Spetta anche in caso di affidamento preadottivo o di adozione.

La prestazione è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2021 fino alla fine del 2021:

  • compimento del settimo mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

L’importo è di 800 euro in un’unica soluzione e viene versato attraverso le seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente bancario/postale
  • bonifico domiciliato presso un ufficio postale (solo in questo caso l’IBAN non è richiesto)
  • libretto postale
  • carta prepagata con IBAN
  • conto corrente estero dell’Area SEPA con IBAN extra Italia.

Quando fare domanda

La domanda può essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza (inizio ottavo mese) oppure a nascita avvenuta o a seguito di uno degli altri eventi previsti dalla legge: adozione e affidamento preadottivo.

Si potrà fare domanda ogni mese durante il 2021, per nascite e adozioni avvenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS tramite una delle seguenti modalità:

  • servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente, attraverso il servizio dedicato;
  • Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164164 da rete mobile);
  • enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

Fonte: www.lentepubblica.it




Fondo Nazionale di Previdenza Lavoratori Esattoriali: “Giustizia è fatta”

2 - First Cisl 3 - Fisac Cgil 6 - Uilca Unisin nuovo logo

Con grande soddisfazione vi informiamo che in data odierna l’INPS ha emesso la circolare n. 112 attuativa del D.M. n. 55/2018.

Nel merito, le nuove modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo Nazionale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici avranno decorrenza dal primo luglio 2017 e riguarderanno tutti i lavoratori iscritti al fondo stesso.

Vengono così confermate le previsioni già anticipateci dai rappresentanti dell’Ente nel maggio scorso.

Finalmente dopo anni di lotte e rivendicazioni sindacali, possiamo considerare chiuso positivamente il lungo percorso della previdenza di settore che ci vedeva obbligatoriamente versare ad un fondo che nella quasi totalità dei casi non erogava più alcuna prestazione.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, rivendicano il raggiungimento di questo importante obiettivo frutto di anni di lavoro e di iniziative nei confronti di tutte le Istituzioni e di grande partecipazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori del settore.

Roma, 21 luglio 2021

Le Segreterie Nazionali di settore

 




Diritto alla pensione: anche per part-time verticale è utile il tempo non lavorato

Part-time verticale o ciclico: utile anche il tempo non lavorato per maturare il diritto alla pensione.


 

Infatti la legge di bilancio 2021 ha disposto nuove modalità di calcolo dell’anzianità contributiva maturata nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, valorizzando ai fini del diritto pensionistico anche il tempo non lavorato, come già avviene nel part-time orizzontale.

Adesso, con la circolare INPS 4 maggio 2021, n. 74 l’Istituto fornisce le indicazioni sull’applicazione della norma nel settore privato, sui nuovi adempimenti per i datori di lavoro e sulla gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti diversi dagli operai agricoli.

Normativa

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato organicamente disciplinato nel nostro ordinamento dall’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, destinato ai lavoratori disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.

Detto testo normativo, nel disciplinare per la prima volta il lavoro a tempo parziale, ha tra l’altro previsto che siffatta fattispecie contrattuale debba necessariamente essere stipulata con atto scritto.

Diritto alla Pensione: anche per Part-Time verticale è utile il tempo non lavorato

Pertanto il legislatore riconosce il periodo non lavorato nell’ambito del rapporto part-time di tipo verticale o ciclico per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, nonché per i rapporti di lavoro part-time esauriti.

L’Istituto procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time:

  • dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa
  • e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di entrata in vigore della disciplina in commento.

Va comunque considerata l’esclusione, nell’ambito dell’accredito dell’anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi non lavorati e non retribuiti:

  • a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro
  • e in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi dell’Istituto.

Sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.

La domanda dovrà essere corredata:

  • dall’attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato (Allegato n. 1)
  • o da una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000 (Allegato n. 2), sottoscritta dall’interessato. Con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Le pensioni potranno essere liquidate in applicazione delle nuove disposizioni per decorrenze dal 1° gennaio 2021.

Le novità introdotte in materia di part-time di tipo verticale o ciclico non modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del Trattamento di Fine Servizio ( TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) dei dipendenti pubblici.

Il testo completo della Circolare

A questo link potete consultare il testo completo della Circolare INPS.

Qui di seguito, invece potete consultare i due allegati alla Circolare:

 

Fonte: www.lentepubblica.it