Cosa fare in caso d’infortuni o malattie professionali

 

 

PENSI di aver contratto una
malattia professionale…

HAI SUBITO un
infortunio sul 
lavoro …

SAI COSA fare?

 

GUIDA PER I LAVORATORI


 

PRESENTAZIONE

 

Esistono sempre difficoltà operative che mettono in estrema difficoltà i lavoratori che subiscono un evento infortunistico e/o contraggono una malattia professionale.

Il Patronato INCA e l’AREA DIRITTI della CGIL, così come la FISAC, da sempre tutelano in caso di infortunio/malattia professionale i lavoratori che sovente devono essere assistiti in sede amministrativa e se necessario in sede giudiziaria.

Per fare ciò, occorre che i lavoratori
sappiano come comportarsi in questi casi,
che a volte assumono risvolti drammatici e
con conseguenze
che permangono nel tempo.

Questa piccola guida vuole essere un semplice strumento di informazione e di indicazione per i lavoratori che subiscono un evento infortunistico o che ritengano di aver contratto una probabile malattia professionale e non sanno come comportarsi.

Il nostro augurio è che possa esservi utile e che serva anche a far conoscere , tra i lavoratori, un servizio come quello del Patronato INCA e dell’AREA DIRITTI della CGIL che, oltre ad occuparsi di tutela infortunistica, segue con impegno e competenza anche problemi di carattere previdenziale e assistenziale.


 

COSA FARE
IN CASO DI INFORTUNIO
SUL LAVORO

Avvisare immediatamente
il proprio diretto superiore:

il capo, il responsabile, il datore di lavoro se trattasi di piccola azienda.
È la prima cosa da fare sempre, poiché spesso non aver ottemperato a tale norma permette al datore di lavoro di presentare denunce di infortunio non rispondenti alle reali modalità di accadimento dello stesso.
Questo può portare al non riconoscimento dell’infortunio e al non pagamento della inden­nità temporanea da parte dell’INAIL.

AVVISARE SEMPRE ANCHE I COLLEGHI DI LAVORO PRESENTI 
che potranno, in caso di contestazione, fornire la propria testimonianza.
Recarsi subito al luogo predisposto
per le prime cure:
sala medica, presidio sanitario, ecc.. e nel caso l’infortunio sia di una certa gravità, farsi accompagnare al più vicino pronto soccorso.

L’ospedale stilerà un primo certificato con la prognosi,
in triplice copia:

►►  Una copia da consegnare all’azienda
►►  Una copia sarà inviata all’INAIL a cura della struttura ospedaliera
►►  Una copia da conservare a cura del lavoratore
 
PASSA SUBITO AL PATRONATO INCA CGIL
per tutte le altre informazioni necessarie alla tutela

 


 

COSA FARE
IN CASO DI PROLUNGAMENTO
DELL’INFORTUNIO
In caso di prolungamento dell’infortunio:

il Lavoratore potrà recarsi:

►►  Alla sede INAIL di competenza
►►  Dal medico curante.
È consigliabile, se si è nella condizione di farlo, recarsi direttamente all’INAIL.
Nel caso ci si rechi invece dal proprio medico curante egli potrebbe richiedere un pagamento per la prestazione. L’INAIL è tenuta al rimborso, previa presentazione della ricevuta.
A guarigione clinica avvenuta, deve essere fatta la chiusura dell’infortunio:
►►  Dall’ufficio della sede INAIL di competenza
►►  Dal medico curante.
È consigliabile effettuare tale chiusura diretta­mente all’INAIL, per i motivi espressi sopra.
Attenzione!!! Senza tale documentazione non sarà possibile riprendere il lavoro.
L’infortunio potrà essere riaperto in caso:
del sopraggiungere di un peggioramento clinico.
Il Lavoratore potrà rivolgersi al:
►►  pronto soccorso
►►  al medico curante
quindi dovrà recarsi alla sede lnail per il certificato con i giorni di prognosi.

 


 

COSA FARE
SE L’INAIL
NON RICONOSCE

L’INFORTUNIO
O I POSTUMI
Può capitare che l’INAIL, con comunicazione inviata al domicilio dell’infortunato, respinga il riconoscimento dell’infortunio
►►  per mancanza di causa violenta
►►  per rischio generico


oppure
riconosca di sua competenza l’evento ma

►►  senza postumi
►►  con postumi non ritenuti adeguati
è possibile presentare ricorso
a tale decisione dell’INAIL
COSA FARE IN CASO
DI AGGRAVAMENTO DELL’INFORTUNIO
… e se nel tempo i danni causati dall’infortunio o
dalla malattia professionale dovessero aggravarsi?
è possibile presentare all’INAIL
domanda di aggravamento

Per avere la tutela GRATUITA in tutte le fasi dell’infortunio…
contatta immediatamente il delegato sindacale per firmare subito la delega di patrocinio dell’infortunio oppure PASSA DAI NOSTRI UFFICI INCA DIRITTI.



 


 

PERCHE’
E’ IMPORTANTE DENUNCIARE l’INFORTUNIO
►►  Perché un evento di lieve entità può rivelarsi poi di conseguenze più gravi.

 

►►  Perché infortuni trattati come malattia comune possono anche mettere il forse il rapporto di lavoro a causa del superamento del periodo massimo di malattia contrattuale.
►►  Perché in caso di peggioramento delle condizioni fisiche a causa dell’ “infortunio”  è possibile avanzare all’INAIL domanda di aggravamento per i postumi invalidanti.
►►  Perché il riconoscimento dell’infortunio può dar diritto all’esenzione del ticket per visite ed esami specialistici per le patologie riconducibili all’evento.
►►  Perché gli infortuni riconosciuti all’INAIL possono dare diritto ad un riconoscimento di invalidità permanente con una erogazione economica:
per danno biologico
dal 6 al 15% in capitale
per rendita mensile
dal 16% al 100%

 

 


 

NOI TI TUTELIAMO! 

HAI SUBITO UN INFORTUNIO? Possiamo assumere il Patrocinio del tuo caso e seguirlo in tutte le sue fasi:
TI SEI AMMALATO A CAUSA DEL LAVORO SVOLTO? ►►  richiesta acconti e rimborsi
►►  eventuale ricorso per il riconoscimento dell’infortunio e della malattia professionale
►►  eventuale ricorso per il riconoscimento di un grado di invalidità permanente corretto
►►  domanda di aggravamento
►►  richiesta di cure termali
RIVOLGITI AL DELEGATO FISAC DELLA TUA AZIENDA

►►  eventuale azione legale
►►  accredito contribuzione figurativa
 

 

ESEMPI DI INDENNIZZO CON CAPITALE IN CASO DI INFORTUNIO
con postumi riconosciuti del 6%
Lavoratore maschio anni 21/25 Euro  5.475,47
Lavoratore maschio anni 36/40 Euro  4.610,92
Lavoratore maschio anni 46/50 Euro  4.034,56
Lavoratrice femmina anni 21/25 Euro  5.988,80
Lavoratrice femmina anni 36/40 Euro  5.043,20
Lavoratrice femmina anni 46/50 Euro  4.412,80

 


 

 

 

N.B.

Chi ha avuto un danno da INFORTUNIO
o MALATTIA PROFESSIONALE

può avere anche un risarcimento EXTRA-INAIL

La FISAC CGIL ed il PATRONATO INCA sono a tua disposizione
per ogni informazione e per indirizzarti agli uffici competenti.

Contatta il tuo referente sindacale sul territorio

 




Chi va al lavoro in bici ha diritto all’indennizzo INAIL in caso d’infortunio

La Corte di Cassazione chiarisce i contorni dell’infortunio in itinere  anche alla luce dell’intervento legislativo del 2015. L’utilizzo della bici come mezzo privato va considerato sempre necessitato.

Il lavoratore che si infortuna in bici per andare al lavoro ha diritto al risarcimento dell’Inail. Perché l’uso della bici è da ritenersi sempre necessitato, equiparato cioè a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi anche grazie all’intervento del Dlgs 221/2015 che incentiva la mobilità sostenibile.

Lo ha stabilito la sentenza numero 21516/2018 depositata qualche giorno fa dalla Corte di Cassazione nella quale i giudici erano stati chiamati a valutare il ricorso di un lavoratore contro la decisione dell’Inail che gli aveva negato il riconoscimento dell’indennizzo per una menomazione dell’8% sofferta in seguito all’infortunio capitatogli nel corso del tragitto casa-lavoro percorso in bicicletta. La difesa del lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione dopo che la Corte d’Appello aveva ritenuto che l’uso della bici, quale mezzo privato, non fosse «necessitato», uno dei requisiti essenziali affinché secondo il Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sia possibile il riconoscimento della tutela Inail, in caso di utilizzo di mezzi privati. 

L’Infortunio in itinere. Come noto il legislatore con l’art. 12 del Dlgs 38/2000 ha esteso la tutela assicurativa gestita dall’INAIL all’infortunio che accada al lavoratore lungo il percorso che collega l’abitazione al lavoro e viceversa. La disposizione da ultimo richiamata ha ampliato la tutela a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa a luogo di lavoro, escludendo, rispetto al passato, qualsiasi rilevanza all’entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto. L’infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, nel normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. Sono ricompresi nella categoria degli infortuni in itinere anche gli incidenti che hanno avuto luogo nei casi in cui il lavoratore, per viaggiare, fa uso di un mezzo di trasporto privato, purché tale uso sia necessitato.

L’accertamento dell’uso necessitato. Sulla scorta della interpretazione giurisprudenziale in materia (anche precedente l’entrata in vigore della disciplina sopra citata) la Corte di Cassazione ribadisce che il requisito della necessità non deve essere tuttavia inteso in senso assoluto, essendo sufficiente una necessità relativa (ossia emergente attraverso i molteplici fattori non definibili in astratto che condizionano la scelta del mezzo privato rispetto a quello pubblico). In base a questo ragionamento è necessitato, quindi, anche l’uso determinato da ragioni d’impedimento per la percorrenza a piedi del tragitto casa-lavoro e viceversa come, ad esempio, quelle in cui la deambulazione sia motivo di pena e di eccesso di fatica (come nel caso del lavoratore interessato alla causa), oltre che di rischio per l’integrità psicofisica, alla luce dei principi di tutela della dignità della persona (ex art. 2 della carta costituzionale). Peraltro, aggiunge ancora la Cassazione, l’uso della bici per il tragitto casa-lavoro e viceversa può essere consentito anche «secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività svolta».

I nuovi canoni ermeneutici. Sull’accertamento dello stato di necessità circa l’utilizzo della bici come mezzo per recarsi al lavoro vale la pena ricordare anche quanto stabilito recentemente dal Dlgs 221/2015 con cui è stata incentivata la mobilità sostenibile. I commi 4 e 5 dell’art. 5 del citato Dlgs hanno, infatti, integrato la materia dell’infortunio in itinere (di cui agli artt. 2, terzo comma e 210 quinto comma del T.U. 1124/65) chiarendo che: «L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

In sostanza, attraverso la nuova disciplina, ai fini dell’infortunio in itinere, l’uso del velocipede (ovvero, secondo il codice della strada, del veicolo, con due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali anche se a pedalata assistita), deve ritenersi sempre assicurato, come lo è, per la stessa normativa, l’andare al lavoro a piedi o con utilizzo del mezzo pubblico. L’intervento legislativo in questione ha, quindi, di fatto semplificato l’indagine per gli interpreti facendo venire meno l’accertamento della necessità nell’uso della bicicletta quale mezzo per recarsi al lavoro. I giudici ricordano che “certamente si tratta di una normativa entrata in vigore in epoca successiva al fatto in questione, e tuttavia, proprio perché espressione di istanze sociali largamente presenti da tempo nella comunità, essa non può non essere utilizzata dal giudice in chiave interpretativa al fine di chiarire anche il precetto elastico in vigore precedentemente”. Per tali ragioni i giudici hanno sconfessato la sentenza della Corte d’Appello ed accolto il ricorso della difesa del lavoratore.

 

Fonte: www.pensionioggi.it

 

Sullo stesso argomento leggi anche

https://www.fisaccgilaq.it/normativa/infortuni-in-itinere.html




Infortuni in itinere

Nel rientrare a casa dall’ufficio un lavoratore subisce un incidente. Viene portato al Pronto Soccorso dove gli viene rilasciata una prognosi di qualche giorno. Come deve comportarsi?

L’infortunio in itinere è una particolare tipologia di infortunio sul lavoro che il lavoratore subisce:
• Durante il normale percorso tra casa e ufficio (o sede del lavoro), sia nel percorso di andata che in quello di ritorno;
• Durante il normale percorso tra due diverse sedi di lavoro, se richiesto per esigenze di servizio;
• Durante il normale percorso tra l’ufficio e il luogo di consumo abituale dei pasti, se l’azienda non ha un servizio mensa.

Contrariamente ai sinistri stradali tout court, l’infortunio sul lavoro in itinere viene riconosciuto dall’Inail indipendentemente da chi lo ha causato: che si abbia torto o ragione, infatti, l’INAIL è tenuta a indennizzare il lavoratore infortunato, purché vengano rispettati alcuni criteri.

Affinché l’INAIL riconosca il sinistro come incidente in itinere, provvedendo così ad indennizzare il lavoratore, occorre che il tragitto percorso sia quello più breve e diretto possibile, salvo eventuali deviazioni e/o interruzioni cd “necessitate”, dovute cioè a forza maggiore (es.: traffico, lavori in corso, ecc.).
Eventuali eccezioni alla maggior brevità del percorso sono possibili per esigenze “essenziali ed improrogabili”, come ad es. passare a prendere uno o più colleghi, ma devono essere autorizzate dal datore di lavoro. Se il lavoratore, tuttavia, dovesse compiere una deviazione e/o un’interruzione per ragioni “del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate”, la copertura assicurativa dell’Inail verrebbe meno.

Anche l’utilizzo di un particolare mezzo influisce sul riconoscimento dell’ infortunio sul lavoro in itinere, bisogna infatti che siano stati utilizzati i seguenti mezzi:

• Mezzi pubblici;
• Auto o moto personali, se l’utilizzo del mezzo privato sia necessitato in quanto è dimostrabile la mancata copertura del tragitto da parte dei mezzi pubblici, o la loro incompatibilità o eccessiva scomodità rispetto agli orari di lavoro

E’ importante ricordare che, nel caso di utilizzo del mezzo privato, restano esclusi dalla copertura INAIL gli infortuni direttamente causati da:
• Lavoratore con patente sospesa, ritirata o mai conseguita;
• Lavoratore in stato di ebrezza o sotto l’influsso di psicofarmaci;
• Lavoratore sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene, sempre che non gli siano state somministrate per finalità terapeutiche.

Ecco, in concreto, alcune tipologie particolari di incidenti in itinere riconosciuti e indennizzati dall’INAIL:

• Lavoratore investito da un’auto, durante la pausa pranzo, nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l’azienda o comunque uno dei luoghi abituali in cui consuma i pasti;
• Incidente in auto avvenuto non sul tragitto più breve e diretto tra casa e ufficio, poiché il lavoratore ha compiuto una deviazione a causa di un precedente incidente;
• Tamponamento dell’auto che precede

LA VISITA PRESSO GLI AMBULATORI INAIL
In caso di infortunio sul lavoro è prevista la visita presso gli ambulatori Inail.

· Se la prognosi del Pronto Soccorso è uguale o inferiore a tre giorni, ed entro in quella data il lavoratore è in grado di riprendere l’attività, non ha bisogno del certificato Inail prima di tornare al lavoro.

· Se la prognosi del Pronto Soccorso è superiore a tre giorni il lavoratore è invitato a presentarsi all’Inail per la visita medica due-tre giorni prima della scadenza della prognosi:
1. l’Inail rilascerà un cartellino con un successivo appuntamento a visita in caso di continuazione della temporanea e un certificato da consegnare al datore di lavoro;
2. l’Inail provvederà alla chiusura della temporanea con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro.

I “portatori” di gesso o di tutore sono invitati a presentarsi a visita all’Inail dopo la rimozione degli stessi.