Il colpo di calore nei luoghi di lavoro

Di seguito le info-grafiche preparate dall’INCA di Bologna.


 





Infortuni sul lavoro: in Abruzzo aumento del 41% in un anno

Cgil, numeri allarmanti con alta percentuale di donne


In Abruzzo nel 2022 (dato aggiornato al 30 novembre) gli infortuni sul lavoro hanno registrato un incremento del 41 per cento rispetto al precedente anno.
Lo rende noto la segreteria Cgil Abruzzo-Molise

Crescono di 4.293 quelli denunciati all’Inail rispetto al 2021, per un numero totale di 14.774. Il primato in questa triste classifica va alla provincia di Chieti con 4.616 denunce, seguita da Teramo con 4.309, Pescara con 3.072 e L’Aquila con 2.777.

Il 45% degli eventi ha coinvolto donne: una percentuale più alta di quella del numero delle donne occupate, a conferma che troppo spesso l’occupazione femminile, oltre ad essere peggio retribuita, è anche più rischiosa.

Calano gli infortuni mortali, ma in questo senso influisce fortemente il Covid: erano 37 quelli complessivi nel 2021 di cui 15 a causa dei contagi, mentre sono stati 20 nel 2022 senza nessun caso attribuibile al corona virus. Dei 20 incidenti mortali, 4 sono state le vittime di sesso femminile così come 4 i cittadini di nazionalità straniera. In 5 casi le morti sono avvenute a causa di incidenti stradali nel percorso casa-lavoro e la fascia di età più colpita è stata quella tra i 50 e 59 anni (8 morti).

Chieti e L’Aquila, con 6 infortuni mortali, le province più falcidiate da questa drammatica tragedia. L’Aquila che tra l’altro evidenzia il preoccupante dato di un infortunio mortale ogni 463, rapporto ben più basso di quello regionale pari ad uno ogni 739. Sono stati 5 i morti in provincia di Teramo e 3 in quella di Pescara.

“Numeri – osserva la Cgil – che da un lato confermano l’emergenza sicurezza sul lavoro e dall’altro testimoniano quanto urgenti siano azioni ed investimenti affinché si inverta questo trend. Vanno potenziati gli enti preposti ai controlli così come vanno pretesi investimenti dalle aziende: investimenti in cultura della sicurezza e in macchinari, tecnologie e manutenzioni che impediscano che un turno di lavoro possa trasformarsi in un turno di morte”.

 

Fonte: Ansa




Cade in pausa caffè, per la Cassazione non è infortunio sul lavoro

Lo ha sancito la sezione Lavoro della Corte, dando torto a una impiegata in servizio presso la procura di Firenze


Non rientra nei caratteri dell’infortunio sul lavoro una caduta durante la pausa caffe all’esterno dell’ufficio. Nessun diritto all’indennizzo. Lo ha sancito la sezione Lavoro della Cassazione, dando torto a un’impiegata – all’epoca dei fatti (luglio 2010) in servizio presso la procura della Repubblica di Firenze – che si era infortunata a un polso cadendo mentre tornava in ufficio da un vicino bar dove aveva preso il caffè con due colleghe.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’Inail e, decidendo nel merito, ha respinto le richieste della donna. Il tribunale e la Corte d’appello di Firenze, invece, avevano accolto il ricorso della lavoratrice, osservando che la pausa “era stata autorizzata dal datore di lavoro” e che “era assente il servizio bar all’interno dell’ufficio”. L’Inail, dunque, si era rivolto alla Cassazione, sostenendo che non possono essere ravvisati “nell’esigenza, pur apprezzabile, di prendere un caffè” i caratteri del “necessario bisogno fisiologico che avrebbero consentito di mantenere la stretta connessione con l’attività lavorativa”.

Con la sua ordinanza, la Corte ha sancito che ”è da escludere l’indennizzabilità dell’infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dall’ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè”, poiché “la lavoratrice – si legge nel documento – allontanandosi dall’ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta a un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa e incidente”. Inoltre “del tutto irrilevante è la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l’area oggettiva di operatività della nozione di ‘occasione di lavoro’”. Infatti, conclude la Corte, “non può essere ricondotta a ‘occasione di lavoro’ l’attività, non intrinsecamente lavorativa e non coincidente per modalità di tempo e di luogo con le prestazioni dovute, che non sia richiesta dalle modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro o in ogni caso da circostanze di tempo e di luogo che prescindano dalla volontà di scelta del lavoratore”.

 

Fonte: www.huffingtonpost.it

 




Covid e infortunio sul lavoro: Inail verso il no al risarcimento per chi rifiuta il vaccino

La segnalazione è arrivata da Genova. All’ospedale San Martino quindici infermieri, che si erano rifiutati di fare il vaccino, ora sono positivi al Covid. Che fare? Il direttore generale della struttura, Salvatore Giuffrida, si è rivolto all’Inail, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Chiedendo se quei quindici infermieri «devono essere considerati in malattia o dovranno essere considerati inidonei alla loro attività professionale». L’istruttoria dell’Inail sul parere è ancora agli inizi. Ma su un punto l’orientamento sembra già consolidato. E cioè che in questo caso il contagio non può essere considerato infortunio sul lavoro. Sembra un aspetto tecnico, ma non lo è.

Categorie a rischio

Fino a gennaio i casi di Covid di origine professionale segnalati all’Inail sono stati 147 mila. Circa il 5% del totale. Mentre le morti denunciate per contagio sul posto di lavoro sono state 461. Per questi casi, se alla fine la denuncia si dimostra fondata, sono previsti gli indennizzi per infortunio sul lavoro. Anche in caso di morte a favore degli eredi. Ma fino alla fine dell’anno scorso i vaccini non c’erano, visto che le prime (simboliche) somministrazioni sono arrivate il 27 dicembre. E sono proprio i dati Inail a certificare che il settore della sanità è stato quello più colpito per i contagi sul lavoro. Non solo. Proprio dai tecnici della salute, categoria nella quale rientrano gli infermieri, è arrivato il 39,2% delle denunce. Numeri che confermano come il lavoro di infermiere sia tra quelli più esposti al rischio. Per questo la campagna di vaccinazione è cominciata da loro. Ma chi rinuncia al vaccino, scelta legittima visto che non c’è obbligo, può poi farsi riconoscere la positività come infortunio sul lavoro?

La privacy

L’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano è oggi componente del consiglio d’amministrazione dell’Inail. Premette di parlare a titolo personale, ma non ha dubbi: «La soluzione migliore — spiega — sarebbe una legge sull’obbligo di vaccinazione, almeno per alcune categorie». Ma questa scelta, presa in considerazione dal precedente governo, è stata scartata per timore che fosse controproducente. «A mio giudizio — dice ancora Damiano — è logico che chi decide di non vaccinarsi e svolge una mansione a rischio poi non possa chiedere il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro. Anzi, dovrebbe essere messo nelle condizioni di non essere un pericolo per sé e per gli altri, evitando il licenziamento, ma svolgendo mansioni che non hanno contatto con il pubblico». Solo che qui la situazione si complica. Come spiega l’avvocato Salvatore Di Pardo, che sta seguendo alcuni casi di questo tipo, il Garante per la privacy ha confermato pochi giorni fa che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti se si sono vaccinati oppure no. E non può chiederlo nemmeno al medico.

Il settore sanitario, però, fa storia a sé. Lo stesso Garante ricorda che, in attesa di una legge che «valuti se porre la vaccinazione come requisito per lo svolgimento di determinate professioni», ci sono regole specifiche per i settori in cui c’è «esposizione diretta agli agenti biologici», come la sanità. Qui solo il «medico competente può trattare i dati relativi alla vaccinazione dei dipendenti e tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica». Un rompicapo che sarà il tema dei prossimi mesi.

 

Fonte: Il Corriere della Sera




L’Inail riconosce i primi infortuni di lavoro da contagio Covid. Primo OK per 5 ferrovieri

Sono decine le istanze presentate anche da dipendenti di supermercati e negozi di abbigliamento. Trenta domande dalla Scala. La Cgil: “E’ una tutela per chi si è infettato mentre prestava servizio”



Ferrovieri, addetti alla manutenzione del mezzi pubblici, impiegati di supermercati e negozi d’abbigliamento. Al netto degli operatori sanitari, sono queste le principali categorie di lavoratori che, contratto il coronavirus, hanno chiesto il riconoscimento dell’infortunio all’Inail. A decine si sono già rivolti alla Camera del lavoro metropolitana di Milano. Cinque ferrovieri – tre di Trenord, due di Trenitalia – hanno già ottenuto il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro. A uno di loro, in particolare, sono stati corrisposti 17 mila euro per le complicanze vascolari e i danni permanenti causati dalla polmonite bilaterale interstiziale. Ulteriori 40 ferrovieri sono in attesa che venga loro riconosciuto l’infortunio su lavoro.

La stessa istanza è stata presentata da altri lavoratori che hanno contratto il Covid-19. Si sono già rivolti alla Camera del lavoro metropolitana di Milano 25 operai che si occupano della manutenzione dei mezzi pubblici e che sono costretti a operare in gruppo, 15 commessi dei supermercati e una decina di impiegati dei negozi di abbigliamento che inevitabilmente sono a contatto con i clienti.

E poi, sempre in attesa del riconoscimento dell’infortunio sul lavoro, sono circa trenta lavoratori della Scala (fra coristi e tecnici) anche loro colpiti dal coronavirus. Per i dieci anni successivi alla data del contagio, se dovessero insorgere danni fisici riconducibili al Covid-19, si potrà richiedere la tutela all’Inail.

A nostro parere, queste sono solo le prime istanze presentate – afferma Laura Chiappani della Camera del Lavoro metropolitana di Milano– Le richieste aumenteranno anche perché numerosi lavoratori sono stati costretti a prestare servizio quando i rischi di contrarre il virus erano altissimi”.

 

Fonte: La Repubblica Milano




Covid-19, INAIL equipara i contagi sul lavoro agli infortuni

Una nuova circolare Inail fornisce indicazioni sulla tutela per tutti i lavoratori assicurati con l’Istituto che hanno contratto l’infezione da nuovo Coronavirus

Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. A precisarlo è la circolare n. 13 del 3 aprile, con cui l’Istituto fornisce indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri assicurati.

“Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro – spiega il presidente dell’Inail, Franco Bettonifaranno scattare la piena tutela dell’Istituto, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena. Ci siamo già attivati, inoltre, per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio, per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici”.

“Questa emergenza – aggiunge Bettoni – ha riportato in primo piano anche la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l’Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio. La recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus”.

L’ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l’alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus.

Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali, al fine di garantire la piena tutela.

Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico d’infortunio. Permane inoltre l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.

In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.

Sono tutelati dall’Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo.

La sospensione dei termini si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.