Tassazione assegno d’esodo: la risposta del Ministero all’interrogazione parlamentare

E’ arrivata la risposta del Ministero all’ interrogazione parlamentare sul tema degli assegni d’esodo presentata dall’On. Ferri.

La Risposta del Ministero, del 7 luglio 2021, può essere letta e scaricata qui


Prime considerazioni

Sostanzialmente il Ministero:

  1. Non fa riferimento ad errori di comunicazione da parte dell’INPS
  2. Ribadisce che la richiesta relativa al 2016 appare un atto sostanzialmente dovuto
  3. Sostiene che l’assegno d’esodo avrebbe natura di incentivo all’esodo, trascurando il fatto che:
    1. la norma di legge del 1997 è nata prima della istituzione dei Fondi di Solidarietà, e all’epoca spesso vi erano queste forme rateali a carico del datore di lavoro (ad esempio molte presso il Banco di Napoli).
    2. l’assegno d’esodo non è a carico del datore di lavoro, ma dell’INPS, e questo cambia la sua natura.
  4. Confonde il mero controllo contabile con la facoltà di riliquidazione (sono due cose assai diverse: per lo zainetto si può fare il controllo contabile sulla correttezza della ritenuta operata dal Fondo, ma non si può riliquidare con il diverso criterio con la media dei 5 anni)
  5. Esclude la possibilità di una sospensione degli avvisi (cosa non vera)
  6. Si dichiara NON CONTRARIO ad una norma di legge di interpretazione autentica che escluda la riliquidazione.

La risposta è deboluccia sotto il profilo giuridico, ma apre (almeno all’apparenza) la porta ad un qualche emendamento. Non è detto che questo eventuale emendamento abbia efficacia retroattiva e che annulli la richiesta avanzata per il 2016.

 

Fonte: Studio Iacoviello




Avvisi di pagamento: bloccata l’iscrizione a ruolo, avanti con il confronto

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Si è svolto lo scorso mercoledì l’incontro con Agenzia delle Entrate relativamente all’invio degli avvisi bonari agli esodati di Banche e BCC.

Agenzia delle Entrate ha convenuto sul fatto che non è cambiato il regime fiscale e che gli accordi istitutivi del Fondo di Solidarietà e i susseguenti Decreti Legge si riferiscono all’importo netto dell’assegno straordinario.

Da parte di tutte le sigle sindacali si è con fermezza ribadita la sostanza dell’Accordo istitutivo e dei Decreti susseguenti, confermando l’assoluta convinzione che gli avvisi bonari inviati sono immotivati e sbagliati.

Le Organizzazioni Sindacali hanno inoltre sottolineato l’importanza dell’azione del Fondo che, senza pesare mai sulla fiscalità generale, ha consentito di gestire in questi anni circa sessantamila esodi volontari e che potrà e dovrà essere strumento essenziale per governare gli esodi già convenuti da qui ai prossimi anni, che si stimano in circa sedicimila.

Si è convenuto sull’opportunità di acquisire un parere interpretativo da parte del Ministero dell’Economia e Finanze.

In tal senso, Agenzia delle Entrate si attiverà rapidamente. La medesima cosa faranno le Organizzazioni Sindacali e le stesse Associazioni datoriali.

Abbiamo infine convenuto con Agenzia delle Entrate sull’utilità di un nuovo incontro in tempi congrui, auspicabilmente con tutti i soggetti interessati, una volta acquisito il parere del MEF.

Sino ad allora, Agenzia delle Entrate ha dichiarato che non intende procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.

Roma, 11 giugno 2021

 

I Segretari Generali

Fabi – First/Cisl – Fisac/Cgil – Uilca – Unisin

Lando Maria Sileoni – Riccardo Colombani – Nino Baseotto –
Fulvio Furlan – Emilio Contrasto




Avvisi di pagamento: i Segretari Generali chiedono la sospensione

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Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Avv. Ernesto Maria Ruffini

Avvisi di pagamento assegni straordinari del credito e del credito cooperativo

Le Organizzazioni Sindacali Fabi – First/Cisl – Fisac/Cgil – Uilca/Uil- Unisin, preoccupate per il disagio che sta interessando pensionate e pensionati, già lavoratrici e lavoratori del settore del credito e del credito cooperativo destinatarie/i di un avviso bonario di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, chiedono che l’Ente preposto provveda ad una sospensione dei termini dei suddetti avvisi.

In queste ore sono in corso approfondimenti tra Inps e Agenzia delle Entrate. Da parte nostra riteniamo che la riliquidazione dell’imposta non sia dovuta poiché l’assegno straordinario dei settori credito e credito cooperativo ha natura diversa rispetto alla tipologia delle somme soggette a riliquidazione e l’erogazione deve avvenire al netto, così come previsto dal Regolamento del Fondo di Sostegno al reddito e dalla sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro n. 18128 del 22/8/2014.

Chiediamo, pertanto, un incontro urgente per addivenire, in tempi brevi, ad un chiarimento e nelle more si richiede la sospensione dei termini di 30 gg previsti dall’avviso bonario.

In attesa, di un riscontro, Le inviamo distinti saluti.

Roma, 21 maggio 2021

 

I Segretari Generali
Fabi – First/Cisl – Fisac/Cgil – Uilca/Uil – Unisin




Avvisi di pagamento Agenzia Entrate: il punto sulla situazione

Richiesto un nuovo incontro urgente con ABI


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Relativamente alla questione della riliquidazione dell’imposta sugli assegni erogati dai Fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo, nonostante la ferma presa di posizione delle OO.SS. che ha portato – anche con il coinvolgimento di ABI – all’apertura di una verifica presso l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, dobbiamo registrare come a tutt’oggi non siano ancora emerse soluzioni fra i due Enti.

Di conseguenza, avvicinandosi ineluttabilmente i termini dei 30 giorni contenuti negli avvisi bonari notificati agli interessati, le OO.SS. hanno concordato la necessità di:

  • proseguire ed intensificare le azioni tese a risolvere la problematica “all’origine” attraverso un incontro urgente richiesto dai Segretari Generali ad ABI nel quale condividere ulteriori iniziative nei confronti dei  Ministeri di competenza per i Regolamenti dei Fondi di solidarietà, oltre ad INPS ed Agenzia delle Entrate;
  • dare indicazioni operative in merito alla gestione delle risposte agli avvisi ricevuti, attraverso le considerazioni   contenute nel   presente comunicato;

Non potrà sfuggire infatti a nessuno degli attori di questa vicenda che, qualunque sia la soluzione tecnico-normativa a cui si approdasse, come OO.SS. confermiamo che le prestazioni previste per i percettori degli assegni straordinari dovranno continuare ad essere erogate al netto dell’imposizione fiscale in coerenza con quanto attualmente previsto dal Regolamento del Fondo di solidarietà ed in ossequio agli accordi costitutivi degli stessi.

Nessuna motivazione, tanto meno di natura amministrativo/informatica, può dar luogo ad una variazione dell’assetto normativo delle prestazioni del Fondo – peraltro consolidato da oramai molti anni – e  certamente non a discapito delle prestazioni nette erogate.

Pertanto, alla luce della situazione di estrema incertezza dell’intera questione riliquidazione imposta sugli assegni erogati dai fondi di Sostegno al reddito, ed in attesa di chiarimenti definitivi,  risulta, in  questa fase, difficile dare indicazioni comportamentali per tutti i destinatari degli avvisi bonari, anche  in ragione delle diverse casistiche relative a posizioni fiscali differenti tra loro; indichiamo quindi le diverse opzioni a disposizione dei contribuenti evidenziandone gli effetti  ed i potenziali rischi.

 Ricordiamo che:

  • l’avviso ricevuto non è un atto esecutivo e non può essere formalmente impugnato non producendo alcun effetto impositivo; che i 30 giorni indicati servono per raccogliere eventuali osservazioni del contribuente e che successivamente, nel caso in cui le eventuali osservazioni non producessero effetti, verrebbe emessa la cartella che è un atto esecutivo e pertanto opponibile con apposito ricorso davanti alla Commissione Tributaria nei vari gradi di giudizio.
  • In merito  all’accertamento relativo all’assegno straordinario, il contribuente può avviare una richiesta di esercizio dell’autotutela (utilizzando il modulo allegato) in cui si chiede l’annullamento della comunicazione ricevuta adducendo la motivazione che “la riliquidazione dell’imposta non è dovuta poiché l’erogazione dell’assegno deve avvenire al netto come è previsto dal regolamento del Fondo di Sostegno al reddito e dalla sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 18128 del 22 agosto 2014”. 
    L’atto di autotutela dovrà esser consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate o inviato via mail, preferibilmente PEC all’indirizzo contenuto nell’avviso ricevuto

    [email protected]

    Quanto sopra NON produce automaticamente l’effetto di sospensione dei termini e, se non accolta, non impedisce l’emissione della relativa cartella, il cui importo complessivo sarà gravato da sanzioni amministrative (pari al 30% dell’imposta) ed interessi che determineranno un significativo incremento dell’importi contenuti negli avvisi. Ci giunge notizia in queste ore che alcune sedi periferiche dell’Agenzia delle Entrate hanno risposto ad   alcune dichiarazioni di autotutela con la sospensione dei termini contenuti negli avvisi bonari.

  • In caso di non accoglimento dell’istanza o di mancata risposta alla stessa, esiste la   possibilità, finalizzata a guadagnare tempo in attesa di una veloce definizione a seguito delle   pressanti iniziative sindacali, di attivare il pagamento rateale come da indicazioni contenute nell’avviso bonario.
    Le rate sono trimestrali nel numero massimo di 8 per importi fino a 5.000,00, per importi superiori fino ad un massimo di 20 rate; la prima rata deve comunque esser pagata entro il termine previsto dall’avviso bonario; all’esito della  definizione della problematica, le OO.SS. forniranno le indicazioni sulle modalità di rimborso.
    Il pagamento della prima rata blocca la procedura di iscrizione a ruolo e l’emissione conseguente della cartella, che riprenderà in caso di mancato pagamento della/e rate successive.
    Insieme al pagamento invitiamo ad inviare all’indirizzo pec di cui sopra la seguente comunicazione “ in riferimento all’avviso, che alleghiamo alla presente,  ricevuto in data ….. intestato al sig…….. comunico di aver attivato il pagamento rateale con versamento della prima  quota ai soli fini di impedire la possibilità di avvio della procedura di iscrizione a ruolo delle imposte con relative sanzioni ed interessi, senza che ciò implichi riconoscimento del debito, ma dichiaro che mi riservo la facoltà di richiedere il rimborso della/e stesse in quanto l’imposta non è dovuta poiché l’assegno straordinario del settore credito ha natura diversa rispetto alla tipologia di somme soggette a riliquidazione e l’erogazione dell’assegno deve avvenire al netto come è previsto dal regolamento del Fondo di Sostegno al reddito e dalla sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 18128 del 22 agosto 2014”.

Le Organizzazioni Sindacali stanno seguendo e continueranno a seguire con estrema attenzione la problematica affinché siano garantiti i diritti delle Lavoratrici  e dei Lavoratori e le prerogative del Fondo di Solidarietà che resta strumento indispensabile per il settore.

Roma, 20 maggio 2021

LE SEGRETERIE NAZIONALI

FABI – FIRST CISL – FISAC CGIL – UILCA – UNISIN

Modulo di richiesta di esercizio autotutela


2 - First Cisl 3 - Fisac Cgil 6 - Uilca Unisin nuovo logo

Spett.le ABI • Piazza del Gesù, 49 – 00186 Roma
alla c. a. del Responsabile del CASL • Dott. Salvatore Poloni

Oggetto: richiesta di incontro urgente.

In relazione alle numerose comunicazioni inviate ai Colleghi esodati da parte dell’Agenzia delle Entrate nel corso delle ultime settimane ed aventi ad oggetto il ricalcolo della tassazione sugli assegni straordinari erogati dal Fondo di Settore, si chiede un incontro urgente per affrontare la questione.

In attesa di Vostre comunicazioni, si inviano distinti saluti.

Roma, 19 maggio 2021

I Segretari Generali

Fabi – First Cisl – Fisac Cgil – Uilca – Unisin

Lando Maria Sileoni – Riccardo Colombani – Nino Baseotto – Fulvio Furlan – Emilio Contrasto