Festività soppresse anno 2024

BANCHE – ABI

EX FESTIVITA’

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festività dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Nel 2024 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe;
  • lunedì 13 maggio – Ascensione;
  • lunedì 3 giugno – Corpus Domini;
  • sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
  • lunedì 4 novembre – Unità Nazionale.

Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è quindi pari a 4 giornate

I permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con aspettative,  o congedi parentali non retribuiti, giornate di sospensione volontaria. Diventa pertanto importante prendere nota delle date soprariportate ed evitare di farle coincidere con permessi non retribuiti.

Il CCNL prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno all’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua. Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle aree professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario, e per i quadri direttivi e i dirigenti di una giornata di ex festività.

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2023 saranno:

  • 4 per le aree professionali;
  • 3 per i quadri direttivi e i dirigenti (a meno di modifiche rispetto all’attuale normativa.)

 

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, molte aziende hanno emanato disposizioni che richiedono la fruizione dei permessi entro l’anno di competenza.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

FESTIVITA’ CIVILI CADENTI DI DOMENICA

In aggiunta alle giornate che spettano a titolo di recupero per le ex festività, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuito qualora la ricorrenza delle festività civili (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) cada di domenica. Questo determinerebbe il diritto ad un ulteriore giorno di permesso o al corrispondente compenso economico. Per il 2024 questo si verificherà per la festività del 2 giugno.

 

GIORNATE SEMIFESTIVE

Sono considerati giorni semifestivi:

  • la Vigilia di Ferragosto
  • la Vigilia di Natale
  • il 31 dicembre
  • la festa patronale di ogni singola località
  • per i soli colleghi con orario spalmato su 6 giorni: la vigilia di Pasqua.

In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario di lavoro ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.

 

CREDITO COOPERATIVO

Il CCNL del Credito Cooperativo prevede, in tema di festività soppresse, che siano attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche sommandoli agli ordinari altri periodi di ferie.
Nel dettaglio:

”Ai lavoratori delle aree professionali sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito

Ai lavoratori inquadrati nella prima area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai Quadri Direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

In caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi, se non fruiti in tutto o in parte nel corso dell’anno solare, verranno monetizzati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anni di competenza.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2024 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe;
  • lunedì 13 maggio – Ascensione;
  • lunedì 3 giugno – Corpus Domini;
  • sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
  • lunedì 4 novembre – Unità Nazionale.

Pertanto, per l’anno 2024 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 4 giorni di permesso per ex festività.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2024 le giornate di festività abolite sono quattro e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe;
  • lunedì 13 maggio – Ascensione;
  • lunedì 3 giugno – Corpus Domini;
  • sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
  • lunedì 4 novembre – Unità Nazionale.

 

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

Sono considerati inoltre permessi retribuiti straordinari le giornate del 14 agosto (in precedenza semifestiva) e del venerdì santo, che quest’anno cade il 29 di marzo.

Sono invece giornate semifestive il 24 dicembre ed il 31 dicembre.

 

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2024, religiose e civili, sono le seguenti:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe;
  • lunedì 13 maggio – Ascensione;
  • lunedì 3 giugno – Corpus Domini;
  • sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);

Si tratta pertanto di 3 giornate.

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2024) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:

  • retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5). Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

Sono invece giornate semifestive il 29 marzo (Venerdì Santo), il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre.




Festività soppresse anno 2023

BANCHE – ABI

EX FESTIVITA’

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festività dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Nel 2023 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • domenica 19 marzo – San Giuseppe;
  • giovedì 18 maggio – Ascensione;
  • giovedì 8 giugno – Corpus Domini;
  • giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
  • sabato 4 novembre – Unità Nazionale.

Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è quindi pari a 3 giornate (2 per il solo comune di Roma).

I permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con aspettative,  o congedi parentali non retribuiti, giornate di sospensione volontaria. Diventa pertanto importante prendere nota delle date soprariportate ed evitare di farle coincidere con permessi non retribuiti.

Il CCNL in scadenza prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno all’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua. Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle aree professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario, e per i quadri direttivi e i dirigenti di una giornata di ex festività. Il meccanismo è stato prorogato, ma dovrà comunque essere confermato in sede di rinnovo del CCNL).

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2023 saranno:

  • 3 per le aree professionali;
  • 2 per i quadri direttivi e i dirigenti (a meno di modifiche rispetto all’attuale normativa.)

 

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende hanno emanato disposizioni che richiedono la fruizione dei permessi entro l’anno di competenza.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

FESTIVITA’ CIVILI CADENTI DI DOMENICA

In aggiunta alle giornate che spettano a titolo di recupero per le ex festività, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuito qualora la ricorrenza delle festività civili (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) cada di domenica. Questo determinerebbe il diritto ad un ulteriore giorno di permesso o al corrispondente compenso economico. Per il 2023 nessuna di queste festività cadrà di domenica.

 

GIORNATE SEMIFESTIVE

Sono considerati giorni semifestivi:

  • la Vigilia di Ferragosto
  • la Vigilia di Natale
  • il 31 dicembre
  • la festa patronale di ogni singola località
  • per i soli colleghi con orario spalmato su 6 giorni: la vigilia di Pasqua.

In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario di lavoro ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.

 

CREDITO COOPERATIVO

Il CCNL del Credito Cooperativo prevede, in tema di festività soppresse, che siano attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche sommandoli agli ordinari altri periodi di ferie.
Nel dettaglio:

”Ai lavoratori delle aree professionali sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito

Ai lavoratori inquadrati nella prima area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai Quadri Direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

In caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi, se non fruiti in tutto o in parte nel corso dell’anno solare, verranno monetizzati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anni di competenza.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2023 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • domenica 19 marzo – San Giuseppe;
  • giovedì 18 maggio – Ascensione;
  • giovedì 8 giugno – Corpus Domini;
  • giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
  • sabato 4 novembre – Unità Nazionale.

Pertanto, per l’anno 2023 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 3 giorni di permesso per ex festività, ridotti a 2 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2032 le giornate di festività abolite sono tre e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • domenica 19 marzo – San Giuseppe;
  • giovedì 18 maggio – Ascensione;
  • giovedì 8 giugno – Corpus Domini;
  • giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
  • sabato 4 novembre – Unità Nazionale.

Le giornate di permesso sono ridotte a 2 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

Sono considerati inoltre permessi retribuiti straordinari le giornate del 14 agosto (in precedenza semifestiva) e del venerdì santo, che quest’anno cade il 7 di aprile.

Sono invece giornate semifestive il 24 dicembre ed il 31 dicembre.

 

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2023, religiose e civili, sono le seguenti:

  • domenica 19 marzo – San Giuseppe;
  • giovedì 18 maggio – Ascensione;
  • giovedì 8 giugno – Corpus Domini;
  • giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);

Si tratta pertanto di 3 giornate, ridotte a 2 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2023) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

Sono invece giornate semifestive il 7 aprile (Venerdì Santo), il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre.




Festività soppresse anno 2022

BANCHE – ABI

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).

Nel 2022 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • sabato 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 26 maggio – Ascensione
  • giovedì 16 giugno – Corpus Domini
  • mercoledì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • venerdì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto 4 per i lavoratori operanti sull’intero territorio nazionale, 3 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Un’ ulteriore giornata di permesso potrebbe essere computata in quanto il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, cade di domenica. Il CCNL ABI riconosce infatti alle aziende la facoltà di convertire il compenso aggiuntivo in una giornata di permesso retribuito, salvo intesa fra le parti. In assenza di accordi la giornata sarà monetizzata.

Il CCNL rinnovato il 19 dicembre 2019 prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.
Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività. 

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2029 saranno le seguenti:

  • 4 per le Aree Professionali. 
  • 3 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti. 

 

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende hanno emanato disposizioni che richiedono la fruizione dei permessi entro l’anno di competenza.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

GIORNATE SEMIFESTIVE

Sono considerati giorni semifestivi:

  • la Vigilia di Ferragosto
  • la Vigilia di Natale
  • il 31 dicembre
  • la festa patronale di ogni singola località
  • per i lavoratori con orario spalmato su 6 giorni è considerata semifestiva la Vigilia di Pasqua.

In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.

 

 

CREDITO COOPERATIVO

Il CCNL del Credito Cooperativo prevede, in tema di festività soppresse, che siano attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche sommandoli agli ordinari altri periodi di ferie.
Nel dettaglio:

”Ai lavoratori delle aree professionali sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito

Ai lavoratori inquadrati nella prima area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai Quadri Direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

In caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi, se non fruiti in tutto o in parte nel corso dell’anno solare, verranno monetizzati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anni di competenza.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2022 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • sabato 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 26 maggio – Ascensione
  • giovedì 16 giugno – Corpus Domini
  • mercoledì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • venerdì 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l’anno 2021 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 4 giorni di permesso per ex festività, ridotti a 3 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività con conseguente astensione dal lavoro, più un’ ulteriore giornata di permesso a titolo di recupero per il 1° maggio che quest’anno cade di domenica.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2022 le giornate di festività abolite sono quattro e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • sabato 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 26 maggio – Ascensione
  • giovedì 16 giugno – Corpus Domini
  • mercoledì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • venerdì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso sono ridotte a 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

Sono considerati inoltre permessi retribuiti straordinari le giornate del 14 agosto (in precedenza semifestiva) e del venerdì santo, che quest’anno cade il 15 di aprile.

Sono invece giornate semifestive il 24 dicembre ed il 31 dicembre.

 

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2021, religiose e civili, sono le seguenti:

  • sabato 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 26 maggio – Ascensione
  • giovedì 16 giugno – Corpus Domini
  • mercoledì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)

Si tratta pertanto di 3 giornate, ridotte a 2 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2022) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

Sono invece giornate semifestive il 15 aprile (Venerdì Santo), il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre.




Festività soppresse anno 2021

BANCHE – ABI

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).

Nel 2021 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • venerdì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 13 maggio – Ascensione
  • giovedì 3 giugno – Corpus Domini
  • martedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • giovedì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto 5 per i lavoratori operanti sull’intero territorio nazionale, 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Un’ ulteriore giornata di permesso potrebbe essere computata in quanto il 25 aprile, Festa della Liberazione, cade di domenica. Il CCNL ABI riconosce infatti alle aziende la facoltà di convertire il compenso aggiuntivo in una giornata di permesso retribuito, salvo intesa fra le parti. In assenza di accordi la giornata sarà monetizzata.

Il CCNL rinnovato il 19 dicembre 2019 prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.
Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività. 

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2029 saranno le seguenti:

  • 5 per le Aree Professionali. 
  • 4 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti. 

 

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’obbligo di fruizione nell’anno di competenza.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

GIORNATE SEMIFESTIVE

Sono considerati giorni semifestivi:

  • la Vigilia di Ferragosto
  • la Vigilia di Natale
  • il 31 dicembre
  • la festa patronale di ogni singola località
  • per i lavoratori con orario spalmato su 6 giorni è considerata semifestiva la Vigilia di Pasqua.

In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.

 

 

CREDITO COOPERATIVO

Il CCNL del Credito Cooperativo prevede, in tema di festività soppresse, che siano attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche sommandoli agli ordinari altri periodi di ferie.
Nel dettaglio:

”Ai lavoratori delle aree professionali sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito

Ai lavoratori inquadrati nella prima area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai Quadri Direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

In caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi, se non fruiti in tutto o in parte nel corso dell’anno solare,verranno monetizzati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anni di competenza.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2021 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • venerdì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 13 maggio – Ascensione
  • giovedì 3 giugno – Corpus Domini
  • martedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • giovedì 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l’anno 2021 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 5 giorni di permesso per ex festività, ridotti a 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività con conseguente astensione dal lavoro, più un’ ulteriore giornata di permesso a titolo di recupero per il 25 aprile che quest’anno cade di domenica.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2021 le giornate di festività abolite sono cinque e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • venerdì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 13 maggio – Ascensione
  • giovedì 3 giugno – Corpus Domini
  • martedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • giovedì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso sono ridotte a 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

Sono considerati inoltre permessi retribuiti straordinari le giornate del 14 agosto (in precedenza semifestiva) e del venerdì santo, che quest’anno cade il 2 di aprile.

Sono invece giornate semifestive il 24 dicembre ed il 31 dicembre.

 

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2021, religiose e civili, sono le seguenti:

  • venerdì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 13 maggio – Ascensione
  • giovedì 3 giugno – Corpus Domini
  • martedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)

Si tratta pertanto di 4 giornate, ridotte a 3 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2021) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

Sono invece giornate semifestive il 2 aprile (Venerdì Santo), il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre.




Festività soppresse anno 2020

BANCHE – ABI

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).

Nel 2020 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • giovedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 21 maggio – Ascensione
  • giovedì 11 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • mercoledì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto 5 per i lavoratori operanti sull’intero territorio nazionale, 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Nel 2020 nessuna festività civile (25 aprile Festa della Liberazione, 1 maggio Festa del Lavoro, 2 giugno Festa della Repubblica) coincide con la giornata di domenica, quindi non saranno previsti ulteriori giorni di recupero.

Il CCNL rinnovato il 19 dicembre 2019 prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.
Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività. 

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2029 saranno le seguenti:

  • 5 per le Aree Professionali. 
  • 4 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti. 

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’obbligo di fruizione nell’anno di competenza, senza alcuna monetizzazione nel caso il cui ciò non avvenga.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

CREDITO COOPERATIVO

Il CCNL del Credito Cooperativo prevede, in tema di festività soppresse, che siano attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche sommandoli agli ordinari altri periodi di ferie.
Nel dettaglio:

”Ai lavoratori delle aree professionali sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito

Ai lavoratori inquadrati nella prima area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai Quadri Direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

In caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi, se non fruiti in tutto o in parte nel corso dell’anno solare,verranno monetizzati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anni di competenza.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2020 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • giovedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 21 maggio – Ascensione
  • giovedì 11 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • mercoledì 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l’anno 2020 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 5 giorni di permesso per ex festività, ridotti a 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2020 le giornate di festività abolite sono cinque e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • giovedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 21 maggio – Ascensione
  • giovedì 11 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • mercoledì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso sono ridotte a 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

Sono considerati inoltre permessi retribuiti straordinari le giornate del 14 agosto (in precedenza semifestiva) e del venerdì santo, che quest’anno cade il 10 di aprile.

Sono invece giornate semifestive il 24 dicembre ed il 31 dicembre.

 

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2020, religiose e civili, sono le seguenti:

  • giovedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 21 maggio – Ascensione
  • giovedì 11 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma

Si tratta pertanto di 4 giornate, ridotte a 3 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2020) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

Sono invece giornate semifestive il 10 aprile (Venerdì Santo), il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre.




Banche e AdER: attenzione alla scadenza delle festività soppresse

Il vigente CCNL del credito ed il CCNL dell’AdER prevedono che il periodo utile per fruire dei giorni di permesso spettanti a titolo di recupero delle ex festività soppresse vada dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno. Nel 2019 il giorno 14 dicembre coincide con un sabato, quindi l’ultima data utile per beneficiare dei permessi è il 13 dicembre.

Visto l’approssimarsi della scadenza scadenza invitiamo tutti i lavoratori operanti nei comparti ABI e riscossione a verificare l’eventuale rimanenza di permessi e, nel caso, pianificare subito la fruizione degli stessi, evitando così di perdere il diritto.

Sullo stesso argomento

https://www.fisaccgilaq.it/banche/festivita-soppresse-anno-2019.html

 

 




Festività soppresse: attenzione al 30 maggio

Il prossimo 30 maggio, festa dell’Ascensione, coincide con una delle festività soppresse per le quali è previsto il diritto ad una giornata di permesso retribuito.

Ricordiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano in queste date per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Analoga situazione si verificherà il prossimo 20 giugno (Corpus Domini) ed il 4 novembre (Unità Nazionale).

 

Leggi anche

https://www.fisaccgilaq.it/banche/festivita-soppresse-anno-2019.html

 




Festività soppresse anno 2019

BANCHE – ABI

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).

Nel 2019 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 30 maggio – Ascensione
  • giovedì 20 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 04 novembre – Unità Nazionale

A queste date andrebbe aggiunto anche il 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, che però quest’anno non diritto a permessi in quanto cade di sabato.

Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto 4 per i lavoratori operanti sull’intero territorio nazionale.

Un’ ulteriore giornata di permesso potrebbe essere computata in quanto il 2 giugno, Festa della Repubblica, cade di domenica. Il CCNL ABI riconosce infatti alle aziende la facoltà di convertire il compenso aggiuntivo in una giornata di permesso retribuito, salvo intesa fra le parti. In assenza di accordi la giornata sarà monetizzata.

Il CCNL rinnovato il 31 marzo 2015 prevedeva il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.
Tale contributo comportava la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività. L’impegno tuttavia scadeva il 31/12/2018; considerando che il FOC sarà oggetto di trattativa, ad oggi non sono previste decurtazioni

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2019 saranno le seguenti:

  • 4 per le Aree Professionali, i Quadri Direttivi e i Dirigenti
  • Monetizzazione o eventuale fruizione come quinto giorno di festività a titolo di recupero per il 2 giugno.

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’obbligo di fruizione nell’anno di competenza, senza alcuna monetizzazione nel caso il cui ciò non avvenga.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2019 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 30 maggio – Ascensione
  • giovedì 20 giugno – Corpus Domini
  • sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (da non considerare in quanto cade in un giorno non lavorativo)
  • lunedì 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l’anno 2018 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 4 giorni di permesso per ex festività, più un’ ulteriore giornata di permesso a titolo di recupero per il 2 giugno che quest’anno cade di domenica.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2019 le giornate di festività abolite sono quattro e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 30 maggio – Ascensione
  • giovedì 20 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 04 novembre – Unità Nazionale

Solo per i lavoratori che fanno il turno di sabato: poiché il giorno 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, cade di sabato, questa giornata sarà festiva per chi opera a Roma, mentre genererà una quinta giornata di permesso retribuito per i lavoratori operanti nel resto del territorio nazionale.

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2019, religiose e civili, sono le seguenti:

  • 19 marzo – S. Giuseppe
  • 30 maggio – Ascensione
  • 20 giugno – Corpus Domini
  • 29 giugno – SS. Pietro e Paolo

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2019) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

 




Riorganizzazione BNL 2018

Dopo 50 giorni si è conclusa la procedura di riorganizzazione comunicata dall’azienda al Sindacato il giorno 2 novembre e ampiamente illustrata ai lavoratori nelle 88 assemblee di mobilitazione tenute in tutto il paese intorno al 14 dicembre.
Il confronto con l’azienda è stato serrato e le Organizzazioni Sindacali hanno portato in trattativa tutte le perplessità, la delusione e le istanze emerse nelle assemblee molto partecipate dai lavoratori.

Dopo 3 giorni di trattative no-stop si è giunti ad una conclusione che nel complesso le organizzazioni sindacali ritengono essere molto mitigata rispetto alle richieste iniziali dell’azienda.

Ciò a dimostrazione che la mobilitazione dei lavoratori ha prodotto un effetto non trascurabile sul tavolo delle trattative. Ecco in dettaglio i temi discussi:

Pendolarismo

Una delle richieste più invasive formulate dall’azienda era la modifica dell’accordo aziendale sul pendolarismo. L’azienda voleva abolire le prime tre fasce chilometriche e ampliare i tempi massimi di percorrenza portandoli ad 1 ora e 30 minuti per tratta. Su questo tema il Sindacato è stato irremovibile e alla fine si è convenuto di non modificare i contenuti del vigente accordo che dunque rimane invariato.

Festività Soppresse

Dal 2019 le Ex Festività Soppresse potranno essere fruite soltanto nell’anno di maturazione, riavvicinando la normativa aziendale a quanto previsto dal CCNL. Il sindacato inoltre, per evitare di perdere eventuali giorni non fruiti, ha condiviso un meccanismo che prevede l’obbligo della fruizione entro il 30 Novembre e, se per motivi non pianificabili questo non fosse possibile, ci sarà una ulteriore possibilità di pianificazione condivisa con l’azienda entro e non oltre il 27 dicembre dell’anno di maturazione. Per le giornate maturate nel 2018 rimane il termine di fruizione precedente (31 marzo 2019).

Il consiglio a tutti i colleghi è quello di fruire in via prioritaria di queste spettanze anteponendole alle altre permessività.

About Me

Anche su questo punto c’è stato un ampio dibattito e alla fine i Rappresentanti dei Lavoratori hanno ottenuto di mantenere la previsione aziendale che è di maggior favore rispetto al CCNL vigente: l’accesso al Premio Aziendale (VAP) seppur in presenza di una valutazione completamente negativa. Infatti il nostro accordo prevede la non erogazione del Premio in presenza di 2 valutazioni completamente negative consecutive.
Il Sindacato non ha condiviso il nuovo strumento aziendale mutuato dalla capogruppo, dal momento che lo ritiene non privo di quelle insidie insite nei cosiddetti social. Alcune principali novità:

• Sono previsti più momenti e possibilità di interazione tra valutato e valutatore

• Non ci sarà più distinzione tra obiettivi di risultato e obiettivi di comportamento

• La chiusura del processo è demandata al valutato

Smart-Working

Le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto del gradimento dei lavoratori rispetto a questa modalità di lavoro subordinato, che permette ai colleghi un’ottimale conciliazione tempi di vita tempi di lavoro. E’ stata dunque avanzata la richiesta di aumentare i giorni di fruizione di questo strumento, che pertanto passa a 2 giorni. Vengono confermate le strutture precedentemente coinvolte ed inoltre si aggiungono 2 progetti pilota:

RETE

SERVIZI DI RETE

Su 5 HUB partirà la sperimentazione di 1 giorno al mese di Flexi/Smart- Working nei quali effettuare la formazione obbligatoria

Per 20 persone si prevede l’utilizzo di 3 giorni a settimana di Flexi/Smart- Working

Ritenendo, però, che la prestazione lavorativa sia sovrapponibile in toto a quella svolta nei locali aziendali rimane aperta la questione dell’erogazione dei Buoni Pasto durante questi giorni. Al termine della sperimentazione il sindacato e l’azienda si incontreranno per affrontare questo importantissimo tema.

Condizioni al personale

Su sollecitazione del Tavolo Sindacale sono state sensibilmente migliorate le condizioni al personale, di seguito gli interventi che saranno operativi dal 01/01/2019.

Anticipazioni al personale
Durata Importo (fino a) Tasso Applicato
60 mesi 50.000 euro 0,50%
84 mesi 75.000 euro 1,50%
120 mesi 100.000 euro 2,50%

Rimane invariata l’erogazione dei 10.000€ allo 0,50 senza giustificazione alcuna

NOVITA’: Viene meno la distinzione per livello di appartenenza

 

Mutuo Prima Casa (Punto A)
Stock

Verranno abbassati dello 0,20% fino al minimo del tasso attuale (1,20%), a partire dal 1/01/2019 (presumibilmente le lavorazioni inizieranno a febbraio con decorrenza 1/1/2019)

Nuovi

Si stipulerà all’ 1,20% fino a 350.000€ mentre sopra tale cifra 1,60%

Novità 1

Il Mutuo Punto A verrà concesso anche ai figli dei dipendenti

Novità 2

Il Mutuo Agevolato non costituirà più un benefit ai sensi della normativa fiscale vigente.

Rinnovo dei protocolli

All’interno della trattativa sono stati rinnovati 4 importanti protocolli sottoscritti nel 2016.

• Protocollo in materia di Relazioni Industriali;
• Protocollo in materia sociale e di conciliazione di tempi di vita e di lavoro;
• Protocollo di formazione;
• Protocollo per gli addetti a canali ad accesso remoto.

Quest’ultimo è stato esteso a tutti i nuovi poli Direct, con l’impegno delle parti ad incontrarsi per il suo rinnovo che dovrà tenere conto del mutato assetto aziendale, sempre più tendente al digitale.

Agenzie fino a 4 addetti
Funzionamento anche con un unico operatore

In relazione a questa soluzione, adottata dall’azienda nell’ambito di questa riorganizzazione, le Organizzazioni Sindacali hanno espresso durante l’intero corso della procedura la loro valutazione negativa, sia sul piano della gestione del personale che sul possibile impatto sulla clientela. Ma soprattutto gli accorgimenti proposti dall’azienda, che di fatto superano una previsione presente nella circolare 56 del 2014, non sono tali da far modificare in meglio questa valutazione. Pertanto non è stato sottoscritto alcun accordo che avalli tale ipotesi. E’ stato invece sottoscritto un accordo sulla Salute e sicurezza per tutelare quei colleghi che occasionalmente potranno trovarsi a lavorare da soli.

Conclusioni

I modelli di servizio proposti dall’Azienda non ci convincono pienamente per le ricadute nei confronti della clientela e soprattutto per le conseguenze sui colleghi, in quanto le condizioni di lavoro in questa Azienda continuano a peggiorare nonostante le dichiarazioni di principio sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che i Top Manager aziendali continuano a sbandierare in ogni occasione.

Il Sindacato, col consueto senso di responsabilità, si è confrontato con l’Azienda pur non condividendo il progetto complessivo.

Chi ha la responsabilità gestionale della BNL deve rendersi conto che la prima e principale risorsa da tutelare è rappresentata dalle lavoratrici e dai lavoratori che contribuiscono concretamente al raggiungimento degli obiettivi con il loro impegno quotidiano.

 

FABI          FIRST/CISL          FISAC/CGIL          UILCA          UNISIN

 

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Leggi anche

https://www.fisaccgilaq.it/lavoro-e-societa/bnl-verso-la-trasformazione-in-azienda-digitale.html

 




Festività soppresse anno 2018

BANCHE – ABI

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).

Nel 2018 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • lunedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 10 maggio – Ascensione
  • giovedì 31 maggio – Corpus Domini
  • venerdì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma)
  • domenica 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività sarebbero pertanto 3 per i lavoratori nel Comune di Roma e 4 per i lavoratori in tutti gli altri Comuni.

Bisogna però ricordare che anche nel 2018 (come stabilito nel CCNL rinnovato il 31 marzo 2015) prosegue il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.
Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività.

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso ex festività per il 2018 saranno le seguenti:

  • 4 per le Aree Professionali (3 se lavorano nel Comune di Roma)
  • 3 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti (2 se lavorano nel Comune di Roma)

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’obbligo di fruizione nell’anno di competenza, senza alcuna monetizzazione nel caso il cui ciò non avvenga.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2018 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • lunedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 10 maggio – Ascensione
  • giovedì 31 maggio – Corpus Domini
  • venerdì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma)
  • domenica 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l’anno 2018 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 4 giorni di permesso per ex festività (3 se lavorano nel Comune di Roma).

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2018 le giornate di festività abolite sono quatto ( tre per i lavoratori in servizio nel Comune di Roma ) e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • lunedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 10 maggio – Ascensione
  • giovedì 31 maggio – Corpus Domini
  • venerdì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma)
  • domenica 04 novembre – Unità Nazionale

IMPORTANTE

I permessi per festività aboliti devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2018, religiose e civili, sono le seguenti:

  • 19 marzo – S. Giuseppe
  • 10 maggio – Ascensione
  • 31 maggio – Corpus Domini
  • 29 giugno – SS. Pietro e Paolo

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2018) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.