Festività soppresse anno 2024

BANCHE – ABI

EX FESTIVITA’

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festività dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Nel 2024 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe;
  • lunedì 13 maggio – Ascensione;
  • lunedì 3 giugno – Corpus Domini;
  • sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
  • lunedì 4 novembre – Unità Nazionale.

Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è quindi pari a 4 giornate

I permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con aspettative,  o congedi parentali non retribuiti, giornate di sospensione volontaria. Diventa pertanto importante prendere nota delle date soprariportate ed evitare di farle coincidere con permessi non retribuiti.

Il CCNL prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno all’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua. Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle aree professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario, e per i quadri direttivi e i dirigenti di una giornata di ex festività.

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2023 saranno:

  • 4 per le aree professionali;
  • 3 per i quadri direttivi e i dirigenti (a meno di modifiche rispetto all’attuale normativa.)

 

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, molte aziende hanno emanato disposizioni che richiedono la fruizione dei permessi entro l’anno di competenza.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

FESTIVITA’ CIVILI CADENTI DI DOMENICA

In aggiunta alle giornate che spettano a titolo di recupero per le ex festività, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuito qualora la ricorrenza delle festività civili (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) cada di domenica. Questo determinerebbe il diritto ad un ulteriore giorno di permesso o al corrispondente compenso economico. Per il 2024 questo si verificherà per la festività del 2 giugno.

 

GIORNATE SEMIFESTIVE

Sono considerati giorni semifestivi:

  • la Vigilia di Ferragosto
  • la Vigilia di Natale
  • il 31 dicembre
  • la festa patronale di ogni singola località
  • per i soli colleghi con orario spalmato su 6 giorni: la vigilia di Pasqua.

In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario di lavoro ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.

 

CREDITO COOPERATIVO

Il CCNL del Credito Cooperativo prevede, in tema di festività soppresse, che siano attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche sommandoli agli ordinari altri periodi di ferie.
Nel dettaglio:

”Ai lavoratori delle aree professionali sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito

Ai lavoratori inquadrati nella prima area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai Quadri Direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

In caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi, se non fruiti in tutto o in parte nel corso dell’anno solare, verranno monetizzati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anni di competenza.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2024 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe;
  • lunedì 13 maggio – Ascensione;
  • lunedì 3 giugno – Corpus Domini;
  • sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
  • lunedì 4 novembre – Unità Nazionale.

Pertanto, per l’anno 2024 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 4 giorni di permesso per ex festività.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2024 le giornate di festività abolite sono quattro e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe;
  • lunedì 13 maggio – Ascensione;
  • lunedì 3 giugno – Corpus Domini;
  • sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
  • lunedì 4 novembre – Unità Nazionale.

 

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

Sono considerati inoltre permessi retribuiti straordinari le giornate del 14 agosto (in precedenza semifestiva) e del venerdì santo, che quest’anno cade il 29 di marzo.

Sono invece giornate semifestive il 24 dicembre ed il 31 dicembre.

 

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2024, religiose e civili, sono le seguenti:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe;
  • lunedì 13 maggio – Ascensione;
  • lunedì 3 giugno – Corpus Domini;
  • sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);

Si tratta pertanto di 3 giornate.

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2024) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:

  • retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5). Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

Sono invece giornate semifestive il 29 marzo (Venerdì Santo), il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre.




Festività soppresse anno 2023

BANCHE – ABI

EX FESTIVITA’

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festività dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Nel 2023 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • domenica 19 marzo – San Giuseppe;
  • giovedì 18 maggio – Ascensione;
  • giovedì 8 giugno – Corpus Domini;
  • giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
  • sabato 4 novembre – Unità Nazionale.

Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è quindi pari a 3 giornate (2 per il solo comune di Roma).

I permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con aspettative,  o congedi parentali non retribuiti, giornate di sospensione volontaria. Diventa pertanto importante prendere nota delle date soprariportate ed evitare di farle coincidere con permessi non retribuiti.

Il CCNL in scadenza prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno all’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua. Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle aree professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario, e per i quadri direttivi e i dirigenti di una giornata di ex festività. Il meccanismo è stato prorogato, ma dovrà comunque essere confermato in sede di rinnovo del CCNL).

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2023 saranno:

  • 3 per le aree professionali;
  • 2 per i quadri direttivi e i dirigenti (a meno di modifiche rispetto all’attuale normativa.)

 

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende hanno emanato disposizioni che richiedono la fruizione dei permessi entro l’anno di competenza.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

FESTIVITA’ CIVILI CADENTI DI DOMENICA

In aggiunta alle giornate che spettano a titolo di recupero per le ex festività, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuito qualora la ricorrenza delle festività civili (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) cada di domenica. Questo determinerebbe il diritto ad un ulteriore giorno di permesso o al corrispondente compenso economico. Per il 2023 nessuna di queste festività cadrà di domenica.

 

GIORNATE SEMIFESTIVE

Sono considerati giorni semifestivi:

  • la Vigilia di Ferragosto
  • la Vigilia di Natale
  • il 31 dicembre
  • la festa patronale di ogni singola località
  • per i soli colleghi con orario spalmato su 6 giorni: la vigilia di Pasqua.

In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario di lavoro ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.

 

CREDITO COOPERATIVO

Il CCNL del Credito Cooperativo prevede, in tema di festività soppresse, che siano attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche sommandoli agli ordinari altri periodi di ferie.
Nel dettaglio:

”Ai lavoratori delle aree professionali sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito

Ai lavoratori inquadrati nella prima area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai Quadri Direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

In caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi, se non fruiti in tutto o in parte nel corso dell’anno solare, verranno monetizzati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anni di competenza.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2023 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • domenica 19 marzo – San Giuseppe;
  • giovedì 18 maggio – Ascensione;
  • giovedì 8 giugno – Corpus Domini;
  • giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
  • sabato 4 novembre – Unità Nazionale.

Pertanto, per l’anno 2023 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 3 giorni di permesso per ex festività, ridotti a 2 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2032 le giornate di festività abolite sono tre e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • domenica 19 marzo – San Giuseppe;
  • giovedì 18 maggio – Ascensione;
  • giovedì 8 giugno – Corpus Domini;
  • giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
  • sabato 4 novembre – Unità Nazionale.

Le giornate di permesso sono ridotte a 2 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

Sono considerati inoltre permessi retribuiti straordinari le giornate del 14 agosto (in precedenza semifestiva) e del venerdì santo, che quest’anno cade il 7 di aprile.

Sono invece giornate semifestive il 24 dicembre ed il 31 dicembre.

 

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2023, religiose e civili, sono le seguenti:

  • domenica 19 marzo – San Giuseppe;
  • giovedì 18 maggio – Ascensione;
  • giovedì 8 giugno – Corpus Domini;
  • giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);

Si tratta pertanto di 3 giornate, ridotte a 2 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2023) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

Sono invece giornate semifestive il 7 aprile (Venerdì Santo), il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre.




Festività soppresse anno 2022

BANCHE – ABI

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).

Nel 2022 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • sabato 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 26 maggio – Ascensione
  • giovedì 16 giugno – Corpus Domini
  • mercoledì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • venerdì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto 4 per i lavoratori operanti sull’intero territorio nazionale, 3 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Un’ ulteriore giornata di permesso potrebbe essere computata in quanto il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, cade di domenica. Il CCNL ABI riconosce infatti alle aziende la facoltà di convertire il compenso aggiuntivo in una giornata di permesso retribuito, salvo intesa fra le parti. In assenza di accordi la giornata sarà monetizzata.

Il CCNL rinnovato il 19 dicembre 2019 prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.
Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività. 

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2029 saranno le seguenti:

  • 4 per le Aree Professionali. 
  • 3 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti. 

 

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende hanno emanato disposizioni che richiedono la fruizione dei permessi entro l’anno di competenza.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

GIORNATE SEMIFESTIVE

Sono considerati giorni semifestivi:

  • la Vigilia di Ferragosto
  • la Vigilia di Natale
  • il 31 dicembre
  • la festa patronale di ogni singola località
  • per i lavoratori con orario spalmato su 6 giorni è considerata semifestiva la Vigilia di Pasqua.

In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.

 

 

CREDITO COOPERATIVO

Il CCNL del Credito Cooperativo prevede, in tema di festività soppresse, che siano attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche sommandoli agli ordinari altri periodi di ferie.
Nel dettaglio:

”Ai lavoratori delle aree professionali sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito

Ai lavoratori inquadrati nella prima area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai Quadri Direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

In caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi, se non fruiti in tutto o in parte nel corso dell’anno solare, verranno monetizzati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anni di competenza.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2022 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • sabato 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 26 maggio – Ascensione
  • giovedì 16 giugno – Corpus Domini
  • mercoledì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • venerdì 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l’anno 2021 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 4 giorni di permesso per ex festività, ridotti a 3 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività con conseguente astensione dal lavoro, più un’ ulteriore giornata di permesso a titolo di recupero per il 1° maggio che quest’anno cade di domenica.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2022 le giornate di festività abolite sono quattro e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • sabato 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 26 maggio – Ascensione
  • giovedì 16 giugno – Corpus Domini
  • mercoledì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • venerdì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso sono ridotte a 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

Sono considerati inoltre permessi retribuiti straordinari le giornate del 14 agosto (in precedenza semifestiva) e del venerdì santo, che quest’anno cade il 15 di aprile.

Sono invece giornate semifestive il 24 dicembre ed il 31 dicembre.

 

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2021, religiose e civili, sono le seguenti:

  • sabato 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 26 maggio – Ascensione
  • giovedì 16 giugno – Corpus Domini
  • mercoledì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)

Si tratta pertanto di 3 giornate, ridotte a 2 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2022) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

Sono invece giornate semifestive il 15 aprile (Venerdì Santo), il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre.




Festività soppresse anno 2021

BANCHE – ABI

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).

Nel 2021 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • venerdì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 13 maggio – Ascensione
  • giovedì 3 giugno – Corpus Domini
  • martedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • giovedì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto 5 per i lavoratori operanti sull’intero territorio nazionale, 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Un’ ulteriore giornata di permesso potrebbe essere computata in quanto il 25 aprile, Festa della Liberazione, cade di domenica. Il CCNL ABI riconosce infatti alle aziende la facoltà di convertire il compenso aggiuntivo in una giornata di permesso retribuito, salvo intesa fra le parti. In assenza di accordi la giornata sarà monetizzata.

Il CCNL rinnovato il 19 dicembre 2019 prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.
Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività. 

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2029 saranno le seguenti:

  • 5 per le Aree Professionali. 
  • 4 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti. 

 

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’obbligo di fruizione nell’anno di competenza.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

GIORNATE SEMIFESTIVE

Sono considerati giorni semifestivi:

  • la Vigilia di Ferragosto
  • la Vigilia di Natale
  • il 31 dicembre
  • la festa patronale di ogni singola località
  • per i lavoratori con orario spalmato su 6 giorni è considerata semifestiva la Vigilia di Pasqua.

In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.

 

 

CREDITO COOPERATIVO

Il CCNL del Credito Cooperativo prevede, in tema di festività soppresse, che siano attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche sommandoli agli ordinari altri periodi di ferie.
Nel dettaglio:

”Ai lavoratori delle aree professionali sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito

Ai lavoratori inquadrati nella prima area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai Quadri Direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

In caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi, se non fruiti in tutto o in parte nel corso dell’anno solare,verranno monetizzati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anni di competenza.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2021 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • venerdì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 13 maggio – Ascensione
  • giovedì 3 giugno – Corpus Domini
  • martedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • giovedì 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l’anno 2021 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 5 giorni di permesso per ex festività, ridotti a 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività con conseguente astensione dal lavoro, più un’ ulteriore giornata di permesso a titolo di recupero per il 25 aprile che quest’anno cade di domenica.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2021 le giornate di festività abolite sono cinque e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • venerdì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 13 maggio – Ascensione
  • giovedì 3 giugno – Corpus Domini
  • martedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • giovedì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso sono ridotte a 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

Sono considerati inoltre permessi retribuiti straordinari le giornate del 14 agosto (in precedenza semifestiva) e del venerdì santo, che quest’anno cade il 2 di aprile.

Sono invece giornate semifestive il 24 dicembre ed il 31 dicembre.

 

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2021, religiose e civili, sono le seguenti:

  • venerdì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 13 maggio – Ascensione
  • giovedì 3 giugno – Corpus Domini
  • martedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)

Si tratta pertanto di 4 giornate, ridotte a 3 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2021) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

Sono invece giornate semifestive il 2 aprile (Venerdì Santo), il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre.




Banche e AdER: attenzione alla scadenza delle festività soppresse

Il vigente CCNL del credito ed il CCNL dell’AdER prevedono che il periodo utile per fruire dei giorni di permesso spettanti a titolo di recupero delle ex festività soppresse vada dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno. Nel 2019 il giorno 14 dicembre coincide con un sabato, quindi l’ultima data utile per beneficiare dei permessi è il 13 dicembre.

Visto l’approssimarsi della scadenza scadenza invitiamo tutti i lavoratori operanti nei comparti ABI e riscossione a verificare l’eventuale rimanenza di permessi e, nel caso, pianificare subito la fruizione degli stessi, evitando così di perdere il diritto.

Sullo stesso argomento

https://www.fisaccgilaq.it/banche/festivita-soppresse-anno-2019.html

 

 




Festività soppresse anno 2019

BANCHE – ABI

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).

Nel 2019 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 30 maggio – Ascensione
  • giovedì 20 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 04 novembre – Unità Nazionale

A queste date andrebbe aggiunto anche il 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, che però quest’anno non diritto a permessi in quanto cade di sabato.

Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto 4 per i lavoratori operanti sull’intero territorio nazionale.

Un’ ulteriore giornata di permesso potrebbe essere computata in quanto il 2 giugno, Festa della Repubblica, cade di domenica. Il CCNL ABI riconosce infatti alle aziende la facoltà di convertire il compenso aggiuntivo in una giornata di permesso retribuito, salvo intesa fra le parti. In assenza di accordi la giornata sarà monetizzata.

Il CCNL rinnovato il 31 marzo 2015 prevedeva il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.
Tale contributo comportava la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività. L’impegno tuttavia scadeva il 31/12/2018; considerando che il FOC sarà oggetto di trattativa, ad oggi non sono previste decurtazioni

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2019 saranno le seguenti:

  • 4 per le Aree Professionali, i Quadri Direttivi e i Dirigenti
  • Monetizzazione o eventuale fruizione come quinto giorno di festività a titolo di recupero per il 2 giugno.

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’obbligo di fruizione nell’anno di competenza, senza alcuna monetizzazione nel caso il cui ciò non avvenga.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2019 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 30 maggio – Ascensione
  • giovedì 20 giugno – Corpus Domini
  • sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (da non considerare in quanto cade in un giorno non lavorativo)
  • lunedì 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l’anno 2018 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 4 giorni di permesso per ex festività, più un’ ulteriore giornata di permesso a titolo di recupero per il 2 giugno che quest’anno cade di domenica.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2019 le giornate di festività abolite sono quattro e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • martedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 30 maggio – Ascensione
  • giovedì 20 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 04 novembre – Unità Nazionale

Solo per i lavoratori che fanno il turno di sabato: poiché il giorno 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, cade di sabato, questa giornata sarà festiva per chi opera a Roma, mentre genererà una quinta giornata di permesso retribuito per i lavoratori operanti nel resto del territorio nazionale.

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2019, religiose e civili, sono le seguenti:

  • 19 marzo – S. Giuseppe
  • 30 maggio – Ascensione
  • 20 giugno – Corpus Domini
  • 29 giugno – SS. Pietro e Paolo

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2019) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

 




Festività soppresse anno 2018

BANCHE – ABI

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).

Nel 2018 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • lunedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 10 maggio – Ascensione
  • giovedì 31 maggio – Corpus Domini
  • venerdì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma)
  • domenica 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività sarebbero pertanto 3 per i lavoratori nel Comune di Roma e 4 per i lavoratori in tutti gli altri Comuni.

Bisogna però ricordare che anche nel 2018 (come stabilito nel CCNL rinnovato il 31 marzo 2015) prosegue il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.
Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività.

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso ex festività per il 2018 saranno le seguenti:

  • 4 per le Aree Professionali (3 se lavorano nel Comune di Roma)
  • 3 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti (2 se lavorano nel Comune di Roma)

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’obbligo di fruizione nell’anno di competenza, senza alcuna monetizzazione nel caso il cui ciò non avvenga.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2018 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • lunedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 10 maggio – Ascensione
  • giovedì 31 maggio – Corpus Domini
  • venerdì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma)
  • domenica 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l’anno 2018 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 4 giorni di permesso per ex festività (3 se lavorano nel Comune di Roma).

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2018 le giornate di festività abolite sono quatto ( tre per i lavoratori in servizio nel Comune di Roma ) e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • lunedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 10 maggio – Ascensione
  • giovedì 31 maggio – Corpus Domini
  • venerdì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma)
  • domenica 04 novembre – Unità Nazionale

IMPORTANTE

I permessi per festività aboliti devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2018, religiose e civili, sono le seguenti:

  • 19 marzo – S. Giuseppe
  • 10 maggio – Ascensione
  • 31 maggio – Corpus Domini
  • 29 giugno – SS. Pietro e Paolo

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2018) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.