Lavoratori fragili, assenza dal lavoro equiparata a ricovero fino al 31/3/22

Per i lavoratori fragili lassenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero fino al 31 marzo 2022.

La novità è ufficiale, dopo l’approvazione da parte della Camera della legge di conversione del decreto n. 221/2021 relativo alla proroga dello stato d’emergenza Covid.

Il voto della Camera del 17 febbraio ha confermato l’estensione della tutela per i lavoratori fragili, che se impossibilitati a lavorare in smart working avranno diritto all’indennità INPS per ricovero ospedaliero.

I ritocchi riguardano sia il comma 2 che il comma 2-bis del decreto legge n. 18/2020, il decreto Cura Italia. Sia per lo svolgimento dello smart working che per la tutela in caso di assenza dal lavoro il termine ultimo viene allineato a quello dello stato d’emergenza.

 

Lavoratori fragili, assenza dal lavoro equiparata a ricovero fino al 31 marzo 2022

La legge di conversione approvata alla Camera con voto di fiducia il 17 febbraio e pubblicata il giorno successivo in Gazzetta Ufficiale ripristina la tutela prevista per i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in smart working.

Si tratta della norma che consente ai lavoratori fragili di beneficiare dell’indennità INPS erogata in caso di ricovero ospedaliero nell’ipotesi di assenza dal lavoro e impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa in smart working.

Nel dettaglio, la tutela introdotta in considerazione dei rischi derivanti dal contagio da Covid-19 è riconosciuta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificato rilasciato dagli organi medico-legali che attesti una condizione di rischio, derivante da:

  • immunodepressione;
  • esiti da patologie oncologiche;
  • svolgimento di terapie salvavita;
  • disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992.

La modifica introdotta in Senato al testo del decreto sulla proroga dello stato d’emergenza Covid, prolunga fino a fine marzo il diritto all’indennità di ricovero ospedaliero in caso di assenza dal servizio, con uno stanziamento pari a 16,4 milioni di euro.

Ai fini della ripartizione delle risorse sarà data priorità agli eventi cronologicamente anteriori, si legge al nuovo comma 3-bis dell’articolo 17, che specifica inoltre l’applicazione retroattiva delle novità, dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 221/2021.

Lavoratori fragili, smart working fino al 31 marzo 2022

L’estensione temporale del riconoscimento dell’indennità INPS per ricovero ospedaliero in caso di assenza dal lavoro si affianca alle ulteriori novità previste in materia di smart working.

Secondo quanto previsto dal testo della legge di conversione, i lavoratori fragili svolgeranno di norma l’attività lavorativa in smart working non più fino al 28 febbraio ma fino al 31 marzo 2022, termine che viene allineato quindi a quello dello stato d’emergenza.

Non solo.

Sparisce il richiamo al decreto del Ministero della Salute, del Lavoro e della Pubblica Amministrazione per individuare i lavoratori ai quali riconoscere il diritto allo smart working.

Nella versione riformulata del comma 2, articolo 17, si legge che, fermo restando il prolungamento del lavoro agile fino al 31 marzo 2022:

“con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità”.

Nel testo approvato il 24 dicembre 2021 è invece previsto che la funzione del decreto sia di individuare le patologie croniche con connotazione di gravità per le quali:

“fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.”

La legge di conversione “slega” quindi il diritto allo smart working all’individuazione delle patologie specifiche per le quali ricorre la condizione di fragilità.

Da una prima lettura delle modifiche apportare, il ruolo del decreto del 4 febbraio 2022 appare quindi estensivo e non limitativo nell’identificare i lavoratori destinatari delle tutele emergenziali.

 

Fonte: www.informazionefiscale.it

 

 




Dl Liquidità, istruttoria Antitrust su 4 banche e moral suasion su altre 12

Nel mirino Unicredit, IntesaSanPaolo, Banca Sella e Findomestic e altre 12 banche: “Assenza di informazioni sulla tempistica per avere accesso alle varie misure di sostegno dettate in favore di microimprese e consumatori e altre criticità”. L’intervento, spiega l’Autorità, è stata dettato dalla “convinzione che solo condotte trasparenti, con informazioni complete e chiare, e prive di ostacoli ingiustificati, possono assicurare ai consumatori e imprese il sostegno economico indispensabile per affrontare l’attuale emergenza

La macchina dei prestiti delle banche alle imprese, garantiti dallo Stato, marcia oramai più veloce ma alcuni istituti di credito sono ancora indietro, a volte per ragioni non loro, e la Banca d’Italia interviene per chiedere le cause e spronarli ad accelerare inviando una lettera agliistituti in ritardo nell’erogazione di liquidità. Contemporaneamente scende in campo anche l’Antitrust, che avvia 4 istruttori e 12 moral suasion nei confronti di 16 istituti e società finanziarie per “condotte relative alla sospensione dei mutui-prestiti e all’erogazione di nuovi finanziamenti: il faro dell’autorità punta in particolare a chiarire le “problematiche emerse sull’assenza di informazioni relative alla tempistica per aver accesso alle varie misure di sostegno per microimprese e consumatori”, previsti dai decreti Cura Italia e Liquidità, varati dal governo per fronteggiare l’emergenza economica innescata dalla pandemia di coronavirus.

Le quattro istruttorie guardano UnicreditIntesaSanPaoloBanca Sella e Findomestic per problematiche emerse “sia sull’assenza di informazioni sulla tempistica per avere accesso alle varie misure di sostegno dettate in favore di microimprese e consumatori, che di chiare indicazioni sugli oneri derivanti dalla sospensione del rimborso dei finanziamenti concessi alle imprese, in termini di aumento degli interessi complessivi rispetto al totale originariamente dovuto quale effetto dell’allungamento dei piani di ammortamento”. Inoltre, sottolinea l’Autorità, “le banche avrebbero posto indebite condizioni all’accesso a tali misure” come “l’apertura di un conto corrente o possedere specifici requisiti non previsti dalla normativa. E ancora “avrebbero cercato di dirottare i richiedenti verso forme di accesso al credito diverse e potenzialmente più onerose” rispetto a quelle previste nel decreto Liquidità.

Nei confronti di Bnl, Banco BpmUbi Banca, Crédit agricoleCredem, MpsBanco popolare di Sondrio, CrevalBcc Pisa, Agos DucatoCompass e Fiditalia, invece l’Antitrust ha avviato una attività di moral suasion, avendo riscontrato “le medesime carenze di tipo informativo sulla tempistica di risposta” e sulle “effettive condizioni economiche di accesso alla sospensione dei rimborsi dei finanziamenti”.

L’Autorità, quindi, “riscontrando una serie di criticità, da parte dell’utenza, ad ottenere il dilazionamento delle esposizioni debitorie rispetto alle banche e alle società finanziarie, e per avere accesso alla liquidità e al credito”, come sarebbe invece previsto dai decreti Cura Italia e Liquidità, ha ritenuto di dover intervenire “nella convinzione che solo condotte trasparenti, con informazioni complete e chiare, e prive di ostacoli ingiustificati, possono assicurare ai consumatori e imprese il sostegno economico indispensabile per affrontare l’attuale emergenza”.

 

 

www.ilfatttoquotidiano.it




Il Bonus Baby Sitting raddoppia

Potrà essere erogato anche direttamente al genitore per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia.


Il Bonus Baby Sitting raddoppia: la misura è contenuta nel DL Rilancio in favore delle famiglie per l’accudimento dei figli.

Lo prevede l’articolo 72 del DL “Rilancio” (DL 34/2020) nell’ambito del pacchetto di misure a sostegno del welfare per le famiglie. Come anticipato, il bonus a differenza di quanto in precedenza previsto potrà essere erogato anche direttamente al genitore per l’iscrizione del minore ai centri estivi.

Secondo quanto previsto in origine dal DL “Cura Italia” (DL 18/2020) il bonus spettava nellamisura di 600 euro:

  • a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato;
  • ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps (sia titolari di partiva iva che collaboratori);
  • ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti, artigiani e coltivatori diretti) in alternativa alla fruizione del congedo COVID-19
  • nonché ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (cioè ad esempio avvocati, ingegneri, architetti eccetera) subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.

Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, la misura era maggiorata a 1.000 euro (la presenza nel nucleo di più figli minori non determina l’aumento dell’importo concedibile).

Il Bonus Baby Sitting raddoppia: quanto vale adesso?

L’articolo 72 del decreto legge 34/2020 raddoppia l’importo erogabile da 600 a 1.200 euro (e da 1.000 a 2.000 euro la cifra più alta) ferme restando le categorie beneficiarie.

Resta inteso che il bonus potrà essere riconosciuto esclusivamente ai genitori di figli che alla data del 5 marzo 2020 abbiano un’età inferiore a 12 anni.

Si prescinde dall’età anagrafica se trattasi di figli con handicap in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali.

La seconda novità riguarda il termine di fruizione del bonus. Che originariamente coincideva con il periodo di sospensione dei servizi scolastici (quindi entro la prima settimana di giugno 2020). Con il DL Rilancio la cifra potrà essere spesa per pagare servizi di baby sitting erogati sino al 31 luglio 2020.

Viene introdotta, infine, anche la facoltà di ricevere il bonus non tramite il libretto della famiglia. Ma direttamente al richiedente: questo si applica per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia.

 

fonte: www.lentepibblica.it




Assicurativi: accordo quadro per ricorso al Fondo di Solidarietà

2 - First Cisl 3 - Fisac Cgil 8 - Fna 9 - Snfia 6 - Uilca

Il giorno 29 aprile u.s. è stato siglato un Accordo Quadro fra le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali scriventi e Ania sul tema Fondo di Solidarietà.

L’Accordo Quadro, che diventa appendice del protocollo Settore Assicurativo del 24 marzo u.s sulle misure di contrasto e contenimento del covid-19, contiene le linee guida sulle modalità di utilizzo della Parte Ordinaria del Fondo di Solidarietà di Settore, con causale “covid-19 nazionale”.

Le linee guida diventano il riferimento per gli eventuali accordi che si discuteranno in sede aziendale.

Fermo restando l’utilizzo del lavoro agile come principale misura straordinaria emergenziale e di tutti gli istituti contrattuali indicati dal CCNL Ania e dai contratti aziendali, quali ad esempio banca ore, permessi retribuiti, congedi, ferie a partire da quelle arretrate e salvaguardando il più possibile quelle dell’anno in corso, si è convenuto di utilizzare anche il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di Solidarietà di Settore, di cui al Decreto interministeriale del 17 gennaio 2014.

Il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di solidarietà di settore, con causale COVID- 19 Nazionale, nel rispetto della normativa nazionale potrà essere attivato per i periodi a far data dal 23 Febbraio al 31 Agosto 2020, per un massimo di 9 settimane.

L’accordo sottoscritto ribadisce:

  1. obbligatorietà del confronto sindacale in sede aziendale con l’obiettivo di raggiungere un accordo
  2. la lavoratrice e il lavoratore “in sospensione di attività lavorativa” conserverà retribuzione e contribuzione piene (100%), compresi gli effetti sugli istituti indiretti (maturazione ferie, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa ecc.), con integrazione dell’assegno ordinario (80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’impresa. Sugli elementi integrativi della retribuzione fissa è previsto il confronto sindacale in sede aziendale con l’obiettivo di un accordo che salvaguardi la retribuzione complessiva.
  3. l’erogazione dell’assegno ordinario sarà anticipato dall’impresa.

L’attivazione della procedura di ricorso al fondo parte ordinaria sarà rimessa alle Aziende/Gruppi.

E’ da ritenersi che il Settore Assicurativo, considerata la disponibilità’ di risorse economiche nella Parte Ordinaria del Fondo, non accederà a fondi pubblici in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto “Cura Italia”.

Questo Accordo Quadro riteniamo rappresenti una risposta importante a tutela delle lavoratrici e lavoratori del Settore Assicurativo rispetto a questa fase complessa e inedita per tutte e tutti.

Al termine dell’incontro le Segreterie Nazionali hanno sollecitato Ania su un’informativa organica sul Settore relativamente alle iniziative che il sistema assicurativo italiano intende adottare a favore degli assicurati, in particolare sul tema delle coperture sanitarie per gli assicurati colpiti da covid-19.

Alla luce delle previsioni del protocollo del 24 marzo u.s (punto 13) e del DPCM del 26 aprile u.s nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri fra le parti per confrontarsi e preparare la cosiddetta “fase due”, che si annuncia complessa.

Roma, 29 aprile 2020

 

Le Segreterie Nazionali
First-Cisl Fisac-Cgil Fna Snfia Uilca

 

Scarica il testo dell’accordo




In Abruzzo le mafie pronte per il dopo epidemia

La criminalità organizzata è già pronta a infiltrare le imprese abruzzesi per approfittare della pioggia di miliardi destinata dal Governo a risollevare l’economia italiana paralizzata dal lockdown. Dai 400 miliardi di euro di garanzie alle imprese, disponibili da due giorni, ai 50 miliardi annunciati ieri nel decreto aprile di prossima approvazione, passando per i 25 miliardi già messi a disposizione di aziende e famiglie nel decreto “Cura Italia” di marzo.
Una “potenza di fuoco”, come l’ha definita il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ingolosisce le mafie le quali anche in Abruzzo, mantenendo il proverbiale basso profilo assunto da anni, puntano sull’economia legale per riciclare il denaro sporco e ampliare il loro controllo sul territorio.

I colletti bianchi (avvocati, commercialisti, consulenti) aderenti alle organizzazioni mafiose – spiega Francesco Buzzetti, sociologo, criminologo ed esperto di criminalità economica – stanno già alacremente lavorando per organizzare questa entrata in grande stile nelle aziende, anche di piccole dimensioni, sopperendo alla contingente carenza di liquidità (che molto spesso serve al piccolo imprenditore, non avendo saputo o potuto programmare il futuro, per le esigenze familiari quotidiane) con le tonnellate di contante a loro disposizione, per poi cementarsi a queste realtà imprenditoriali e poterle utilizzare per attività di riciclaggio a vari livelli. Parliamo di cambi assegni rivenienti da usura, denaro contante proveniente da attività illecite, luoghi di ritrovo illecito e traffici di varia natura”.

Tutto questo in un contesto territoriale già di per sé permeabile dalla criminalità organizzata, essendo l’Abruzzo al centro della rotta Adriatica. C’è poi la piaga dell’usura che, in base alla classifica nazionale stilata nel 2019 da Il Sole 24 Ore, ha visto l’Aquila e Teramo calasificarsi rispettivamente al terzo e quarto posto, Chieti al nono e Pescara al quindicesimo.
Per non parlare del gioco d’azzardo che, secondo i dati provvisori del 2019 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vede Teramo (con 2.054 euro) al secondo posto nazionale per raccolta pro-capite.

Un altro punto debole è l’ “Emporio d’Abruzzo” nell’area metropolitana Chieti-Pescara, caratterizzato dalla presenza di sei centri commerciali racchiusi in 20 Km (tra le concentrazioni più alte d’Italia per numero di abitanti e Pil regionale), a rischio riciclaggioE infine c’è il business, in espansione, delle energie alternative.

Sarà pertanto necessario – ammonisce Buzzetti – che il legislatore imponga al sistema economico-finanziario, ma anche alle stesse Pubbliche Amministrazioni, robusti e/o rafforzati presìdi di controllo ai vari livelli della filiera. Dalla compliance (il rispetto delle norme specifiche), all’antiriciclaggio, all’audit interno per poter assicurare alla società, già disorientata da false culture esasperatamente liberiste, una qualità del prodotto finito il più possibile non inquinato dalla criminalità”.

 

Articolo di Davide De Amicis sul Messaggero del 23/4/2020

 

 

 

 

 




Intesa e Unicredit: “Vuoi il prestito? Estingui il fido”

Sui siti di Intesa d Unicredit l’invito alle imprese a usare i nuovi prestiti per estinguere le posizioni aperte: così il rischio passa allo Stato 

Insomma, questione di parole. Come quelle mal scritte del decreto “Cura Italia” che lasciano aperto più di un dubbio a una semplice domanda: cosa succede se un imprenditore non riesce a ripagare puntualmente il prestito garantito? Una possibilità tutt’altro che remota in tempi di lockdown.

Dietro la possibilità di ottenere un finanziamento fino a 25 mila c’è infatti l’incubo di finire nella morsa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (l’ex Equitalia).
In caso di insolvenza di una sola rata, le banche possono escutere la garanzia assicurandosi l’80% del mancato pagamento. Poi, in base al principio di surroga, il Fondo subentra ed è obbligato a rivalersi sul debitore utilizzando le procedure esecutive erariali”, spiega Andrea Augello, ex senatore di Fratelli d’Italia.
In pratica, l’imprenditore non farà i conti con la banca, ma col Fisco che invierà una cartella esattoriale senza bisogno di diffide e decreti ingiuntivi. Con l’aggravante che per l’imprenditore potrebbe arrivare anche un Documento di regolarità contributiva (Durc) negativo che gli impedirebbe di chiedere un nuovo prestito: “Fra l’altro le cartelle esattoriali sono crediti privilegiati e vengono liquidati in via prioritaria, in danno a fornitori ed eventuali parenti che hanno prestato denaro”, sottolinea Augello.

 

Articolo di




Decreto Cura Italia: ad aprile in busta paga l’erogazione del Bonus di € 100

Con la busta paga di aprile verrà erogato il Bonus 100,00 euro, contenuto nel decreto Cura Italia, a sostegno dei lavoratori.

Il bonus in questione spetta a tutti i dipendenti pubblici e privati, che nel mese di marzo hanno prestato servizio lavorativo nella propria sede di lavoro assegnata, in missione, in trasferta o distacco.

Il bonus spetta, e va in tal senso riproporzionato, solo per le giornate in cui il dipendente si è recato a lavoro garantendo la presenza fisica nel mese di marzo 2020. Tale misura, inoltre, si rivolge ai lavoratori dipendenti che nel corso dell’anno 2019 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore i 40 mila euro [1] ed è erogato direttamente dal datore di lavoro nella busta paga.

Riguardo la modalità di calcolo del bonus, alla vigilia della sua erogazione, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che con la risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020, a maggior dettaglio di quanto già indicato nella circolare n.8/E del 3 aprile 2020, specifica le regole di erogazione dello stesso.

 

Cinque minuti per saperne di più:

Il bonus di 100 euro non spetta per le giornate di cassa integrazione, ferie, malattia, permessi e per le giornate lavorate in smart working.

Nessuna differenza tra part time e full time, infatti il premio di 100 euro è da riconoscere al lavoratore che abbia svolto la propria prestazione in sede, in base ai giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.

Quindi l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 18 fornisce nuove indicazioni, alternative a quelle riportate nella circolare 8/E, per il metodo di calcolo del bonus, da riconoscere in busta paga in relazione ai giorni lavorati per il mese di marzo:

  • il datore di lavoro potrà calcolare l’importo del bonus da riconoscere al dipendente utilizzando il rapporto tra giorni di presenza in sede effettivamente lavorati(indipendentemente dal numero di ore prestate) e giorni lavorabili in base a quanto previsto dal contratto collettivo.
  • il valore del bonus da riconoscere sarà dato dall’importo di 100,00 euro moltiplicato per il rapporto di cui sopra.

Ovviamente il lavoratore, con contratto full time o part time, che ha svolto la propria prestazione lavorativa in presenza per tutti i giorni previsti dal contratto avrà diritto al premio in misura piena.

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020 della Agenzia delle Entrate sul sito web della Agenzia delle Entrate.

Di seguito alcuni esempi di calcolo del bonus di 100,00 euro per i lavoratori con contratto full time o part time, riportati nella risoluzione 18 della Agenzia delle Entrate dove bene si specifica che non si tiene conto dell’orario di lavoro bensì esclusivamente dei giorni lavorati in sede nel mese di marzo.

Esempio 1 contratto full time

“Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili, caso del nostro CCNL”). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working.
Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50.”

Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Esempio 2: contratto di part time orizzontale

“Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l’importo di euro 50.”

Esempio 3: contratto di part time verticale

“Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro”.

[1] Il datore di lavoro potrebbe richiedere al lavoratore una autodichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) che attesti l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2019.

 

Coordinamento Nazionale Fisac Credito Cooperativo

 

Scarica l’allegato: FisacBCCInforma_Covid19_bonus100euro




Bonus “Covid” per dipendenti pubblici e privati. A chi spetta?

Il Governo ha introdotto un bonus di 100,00€ nei confronti di quei lavoratori dipendenti a cui non è stato possibile effettuare i propri servizi in modalità smart working e quindi hanno continuato a lavorare in sede nonostante l’allerta legata al contagio da Covid-19.

Il provvedimento economico con cui il Governo farà fronte alle emergenze provocate dal Coronavirus – decreto soprannominato Cura Italia – è stato ufficializzato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Diversi i provvedimenti attuati dal Governo per tutelare famiglie e lavoratori, come ad esempio un bonus da 600,00€ per le P.IVA ed i Co.Co.Co, o anche un aumento dei giorni di permesso riconosciuti dalla Legge 104; tra le novità c’è anche un premio per tutti quei dipendenti che nel mese di marzo, quindi in piena emergenza da Coronavirus, hanno continuato a prestare il loro lavoro in sede.

Come noto, tra le varie misure introdotte per limitare il contagio da Coronavirus, c’è quella che invita i datori di lavoro ad agevolare l’utilizzo dello smart working, limitando il più possibile la presenza dei lavoratori in sede. Non sempre, però, ciò è stato possibile ed è per questo che il Governo ha voluto introdurre un premio per tutti coloro che nonostante l’allerta Coronavirus, e il pericolo di contagio, hanno continuato a garantire la loro presenza in sede.

Coronavirus, bonus di 100,00€ ai lavoratori dipendenti: a chi spetta?

È stato il Ministro dell’Economia Gualtieri, durante la conferenza stampa di presentazione del decreto, ad annunciare l’introduzione del bonus:

“Abbiamo anche un sostegno aggiuntivo al reddito per i lavoratori che andranno in ufficio in questo mese, durante l’emergenza Coronavirus. Uno strumento introdotto con una riduzione del cuneo fiscale.”

Il premio introdotto dal decreto del Governo interessa sia i dipendenti pubblici che quelli del settore privato. Requisito fondamentale per beneficiarne è quello di aver continuato a lavorare nella sede di lavoro per tutto il mese di marzo.

C’è un altro requisito, di tipo economico: affinché al lavoratore possa beneficiare del bonus di 100,00€ è necessario avere un reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000,00€.

Il bonus spetta anche a coloro che hanno lavorato in sede per qualche giorno di marzo, non completando però il mese. In questo caso l’importo del premio sarà rapportato ai giorni lavorati in sede. Prendiamo un lavoratore impegnato dal lunedì al venerdì che ha lavorato in sede fino all’11 marzo, data in cui il Presidente del Consiglio ha annunciato nuove misure restrittive.

Ciò significa 8 giorni di lavoro in sede, su un totale di 22 giorni (nel caso in cui invece avesse completato il mese senza lavorare in smart working). Quindi, dal momento che i 100,00€ gli sarebbero stati riconosciuti con 22 giorni di lavoro in sede, per gli 8 giorni spetta un bonus di circa 36,00€.

Coronavirus: quando viene pagato il bonus di 100,00€?

Nella bozza del decreto si legge che il bonus da 100,00€ viene riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro (ma è rimborsato dallo Stato).

Questo può decidere di pagarlo già nella busta paga di aprile, o comunque non più tardi del conguaglio di fine anno. È importante sottolineare che il bonus è esentasse, quindi i 100,00€ sono netti.

 

Fonte: www.money.it




Coronavirus, le banche: “Pronte ad anticipo immediato della cassa integrazione”

Dalle banche italiane arriva una risposta positiva all’idea di passare attraverso gli istituti di credito per erogare gli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia per i lavoratori coinvolti dallo stop alle attività per l’emergenza coronavirus.

 

 




Aggiornamento permessi Legge 104 e Decreto “Cura Italia”

La circolare Inps nr 45 del 25/03/2020 corregge alcune indicazioni restrittive indicate nel messaggio Inps 1281 del 20/03/2020.

Ecco i principali chiarimenti riferiti ai permessi legge 104:

I  giorni aggiuntivi di permesso spettano sia a coloro che assistono un familiare con disabilità grave, sia ai lavoratori/lavoratrici a cui è stata riconosciuta una disabilità grave;

Chi assiste due persone riconosciute disabili gravi, raddoppia il numero di giornate aggiuntive, alle quali si aggiungono le giornate a cui aveva già diritto; ciò avviene anche nel caso di lavoratore/ lavoratrice disabile che assiste un familiare con disabilità grave.

I 12 giorni aggiuntivi possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese (marzo o aprile), ferma restando la fruizione mensile  dei tre giorni ordinariamente previsti.

 12 giorni aggiuntivi sono frazionabili ad ore, così come avviene per i giorni mensili previsti normalmente dalla legge.

Nel caso dovessero aggiungersi ulteriori informazioni, chiarimenti, modifiche sulla materia, provvederemo ad aggiornare le informazioni.


Il Decreto Legge “Cura Italia” approvato dal Governo il 16 Marzo scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 ed ha introdotto una importante novità riguardante i permessi lavorativi previsti dalla legge 104/1992.

L’articolo 24 del Decreto recita:  “Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.”

La scelta del Decreto è avvenuta per le ovvie ragioni di necessità ed urgenza, il decreto legge entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deve poi essere convertito in legge, ma potrebbe essere modificato dal Parlamento.

 Il testo necessita sicuramente di chiarimenti e perfezionamenti che potrebbero avvenire ragionevolmente nei prossimi giorni attraverso indicazioni operative di Inps o del Ministero del Lavoro.

In data 18 marzo il sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (tale ufficio dipende direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) precisa che:

“I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. “

 Il testo del Decreto si riferisce ai permessi previsti dal comma 3 dell’articolo 33 della legge 104/1992: sono le tre giornate di permesso    e ai genitori e familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata, che possono essere utilizzate solo quando viene prestata loro assistenza sanitaria.

In attesa delle indicazioni operative si può concordare la fruizione con l’azienda facendo riferimento all’ “articolo 24, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Si consiglia comunque di attendere le indicazioni operative che arriveranno dall’INPS.

Rimangono invariate le altre norme relative alla retribuzione, alla copertura previdenziale, al referente unico, la distanza massima rispetto al domicilio dell’assistito, ecc.

Anche i lavoratori riconosciuti disabili in situazioni di gravità possono beneficiare dell’estensione dei permessi.

Secondo  il comma 2 dell’art 26  Decreto “fino al 30 aprile ai  lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero”. 

Il medico curante dovrà redigere il certificato di malattia nelle consuete modalità telematiche. 

Importante: Il datore di lavoro dovrà avere indicazioni operative su come agire, per cui sembrerebbe necessario attendere le modalità operative.

La medesima possibilità (con le medesime avvertenze) è riconosciuta anche a coloro che sono in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali” (servizi di medicina legale delle ASL), attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (basta il comma 1 dell’articolo 3).

Come già indicato, non escludiamo la necessità di ulteriori disposizioni applicative  prima che tali strumenti siano fruibili.

Sarà nostra cura aggiornare la nota non appena saranno disponibili dettagli sulle modalità di fruizione dei permessi.

 

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