ANAPA: rinnovo CCNL, serve un chiarimento politico

3 - Fisac Cgil

Care colleghe e colleghi, in un contesto dominato da una incertezza globale aggravata da problemi inflazionistici, le trattative fra le OO.SS. rappresentative del settore e ANAPA Rete ImpresAgenzia per il rinnovo del CCNL, scaduto ormai 3 anni or sono, il 30 giugno 2020, sono partite nello scorso mese di luglio 2022.

In quasi un anno le parti si sono incontrate solo tre volte, senza riuscire a definire chiaramente l’ambito e i limiti delle trattative durante gli incontri.

Confcommercio, come già avvenuto in altri settori merceologici, ha suggerito alle parti un accordo economico transitorio, ma tale ipotesi è stata scartata da parte datoriale.

Le OO.SS. hanno ricercato quindi una soluzione politica chiedendo degli incontri in ristretta, ma questo non è stato possibile per questioni interne ad Anapa e quindi l’incontro di trattativa previsto per il 25 maggio è saltato.

In attesa di un chiarimento politico, le OO.SS. scriventi ribadiscono la volontà di proseguire in maniera celere ed efficace le trattative e cercheranno tutti gli strumenti necessari per ottenere il rinnovo del Contratto per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle agenzie in gestione libera.

Roma, 21 giugno 2023

 

Le Segreterie Nazionali
First CISL – Fisac CGIL – Uilca – FNA




Appalto Assicurativo: a giugno per tutti il pagamento del PAP 2020


PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2020

art. 36 C.C.N.L. 18.12.2017 – pagamento mese di giugno 2021

La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2020 conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 18/12/2017, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2021.

La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2020, rispetto all’anno 2019, comprensivo del tasso di inflazione reale 2020 (pari a -0,2%), siano pari o superiori, rispettivamente a:

1,8% 3,8% 5,8%

come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

Incremento 1,8% 3,8% 5,8%
6°liv.ex Quadro 240,00 306,00 382,50
5°liv.ex C.Ufficio 208,00 265,20 331,50
4°liv. ex I cat. 192,00 244,80 306,00
3°liv. ex II cat. 176,00 224,40 280,50
2°liv. ex III cat. 164,00 209,10 261,38
1°liv. ex III cat. 160,00 204,00 255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2020, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (5,8%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (1,8% o 3,8%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2021.

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 5,8%.

IN CASO DI:

Trapasso di Agenzia come previsto dall’art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul trapasso d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio
Passaggio di livello /categoria nel corso del 2020 il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio
Variazione dell’orario di lavoro nel corso del 2020 il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno
Contratto di Apprendistato il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio

Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Roma, 31 maggio 2021

Le Segreterie Nazionali
First CISL – Fisac CGIL – Uilca – FNA




Anapa: accordo modifica art. 3-4 CCNL


Le Parti Sociali hanno siglato un importante accordo per incrementare ulteriormente l’operatività dell’E.N.B.Ass., dell’Ente Bilaterale del settore che, oltre a provvedere all’adempimento delle garanzie previste per le lavoratrici e i lavoratori delle agenzie in gestione libera che applicano il CCNL di riferimento del settore firmato da Fisac CGIL, First Cisl, F.N.A. e Uilca con Anapa Rete ImpresaAgenzia, è stato recentemente investito dalla Legge, in concomitanza della pandemia Covid-19, dell’onere di provvedere alla salute e sicurezza in tutte le agenzie dell’intero comparto, quale che sia il contratto applicato.

Le parti hanno convenuto di aumentare il contributo dei datori di lavoro per compensare l’aumento degli interventi a favore delle Agenzia nella presente e gravosa emergenza sanitaria mondiale. Anche il contributo dei dipendenti verrà incrementato nella misura di un euro al mese ma nel contempo sono state prorogate fino al 1/7/2022 le coperture assicurative a loro dedicate, che erano in sperimentazione, LTC e TCM.

L’accordo avrà durata limitata ed entrerà in vigore dal 1/7/2021. Le Organizzazioni Sindacali procederanno all’elaborazione della Piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL di riferimento del settore, in ultrattività dal 30/6/2020; riconoscendo il ruolo essenziale che è stato realizzato, per l’economia nazionale, dalle impiegate delle agenzie di Assicurazione anche nel periodo di lockdown dalla normativa emergenziale. Dipendenti che hanno affrontato in prima linea tutti i disagi, i rischi e lo stress della piena operatività durante i lunghi periodi di chiusura quasi totale delle attività commerciali sull’intero territorio nazionale.

Un ulteriore risultato positivo che permetterà all’intero settore di proseguire nella fruizione dei servizi di alto livello forniti dall’E.N.B.Ass. e che si aggiunge alla recente equiparazione sostanziale dei dipendenti di agenzia ai dipendenti direzionali nel processo di vaccinazione anti Covid (ovviamente su basi volontaria); equiparazione richiesta e fortemente voluta unitariamente dal Sindacato.

Roma, 26 maggio 2021

 

Le Segreterie Nazionali
First CISL – Fisac CGIL – Uilca – FNA

scarica l’Accordo




Festività soppresse anno 2020

BANCHE – ABI

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).

Nel 2020 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • giovedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 21 maggio – Ascensione
  • giovedì 11 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • mercoledì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto 5 per i lavoratori operanti sull’intero territorio nazionale, 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Nel 2020 nessuna festività civile (25 aprile Festa della Liberazione, 1 maggio Festa del Lavoro, 2 giugno Festa della Repubblica) coincide con la giornata di domenica, quindi non saranno previsti ulteriori giorni di recupero.

Il CCNL rinnovato il 19 dicembre 2019 prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.
Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività. 

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2029 saranno le seguenti:

  • 5 per le Aree Professionali. 
  • 4 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti. 

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’obbligo di fruizione nell’anno di competenza, senza alcuna monetizzazione nel caso il cui ciò non avvenga.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

CREDITO COOPERATIVO

Il CCNL del Credito Cooperativo prevede, in tema di festività soppresse, che siano attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche sommandoli agli ordinari altri periodi di ferie.
Nel dettaglio:

”Ai lavoratori delle aree professionali sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito

Ai lavoratori inquadrati nella prima area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai Quadri Direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

In caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi, se non fruiti in tutto o in parte nel corso dell’anno solare,verranno monetizzati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anni di competenza.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2020 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • giovedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 21 maggio – Ascensione
  • giovedì 11 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • mercoledì 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l’anno 2020 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 5 giorni di permesso per ex festività, ridotti a 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2020 le giornate di festività abolite sono cinque e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • giovedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 21 maggio – Ascensione
  • giovedì 11 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • mercoledì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso sono ridotte a 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

Sono considerati inoltre permessi retribuiti straordinari le giornate del 14 agosto (in precedenza semifestiva) e del venerdì santo, che quest’anno cade il 10 di aprile.

Sono invece giornate semifestive il 24 dicembre ed il 31 dicembre.

 

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2020, religiose e civili, sono le seguenti:

  • giovedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 21 maggio – Ascensione
  • giovedì 11 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma

Si tratta pertanto di 4 giornate, ridotte a 3 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2020) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

Sono invece giornate semifestive il 10 aprile (Venerdì Santo), il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre.




Appalto Assicurativo: SNA sconfitto ancora in tribunale sul CCNL

Dopo che, il 15 gennaio scorso, il Tribunale di Forlì ha accolto il ricorso presentato da una dipendente di una agenzia assicurativa contro la illegittima applicazione del CCNL sottoscritto da SNA, nei giorni scorsi sono state depositate le motivazioni della prima sentenza emessa dal Tribunale di Genova che respinge il ricorso di un Agente Assicurativo aderente a SNA contro le sanzioni allo stesso comminate dagli ispettori dell’INPS per mancato pagamento dei contributi dovuti a favore dei propri dipendenti.

L’Agente SNA aveva applicato il CCNL “pirata” firmato da SNA con Fesica Confsal (Federazione Sindacale Industria Commercio e Artigianato) e Fisals Confsal (Federazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori Stranieri).

Le contestazioni dell’INPS all’Agente SNA di Genova si sono basate sulla regola generale stabilita dalla legge secondo la quale “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Pertanto, gli ispettori INPS, riscontrando violazioni rispetto a quanto previsto dalle legge nel corso dei controlli effettuati in alcune Agenzie Assicurative di Genova, nelle quali veniva applicato il CCNL “pirata”, avevano intimato all’Agente SNA il pagamento del mancato versamento dei contributi dovuti e comminato le relative sanzioni..

L’Agente sanzionato, col patrocinio dei legali nazionali dello SNA, aveva presentato ricorso nei confronti di detti provvedimenti.
Dopo una serie di udienze, nel corso delle quali sono stati sentiti, oltre agli ispettori dell’INPS, anche rappresentanti sindacali delle OO.SS dei dipendenti e rappresentanti di vertice sia di ANAPA che di SNA.

IL GIUDICE HA RESPINTO IL RICORSO DELL’AGENTE SNA CONDANNANDOLO, INOLTRE, ALLA RIFUSIONE AD INPS DELLE SPESE DI LITE OLTRE A SPESE GENERALI ED ACCESSORI DI LEGGE.

Nel dispositivo della sentenza il giudice afferma che le prove assunte sono state univoche nel dimostrare che il contratto collettivo contestato da INPS (quello di sna) non è stato siglato dai sindacati che abbiano la maggior rappresentatività dei lavoratori del settore.

Questa sentenza è un’importante vittoria nella battaglia che le OO.SS. FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA stanno portando avanti per l’applicazione del CCNL di riferimento del settore, firmato con ANAPA.
Passo dopo passo, anche nelle aule dei Tribunali, la strategia che SNA ha portato avanti in questi anni si sta rivelando perdente e, nel contempo, si vanno affermando con forza i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e la corretta applicazione del nostro CCNL.

La determinazione delle OO.SS FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA e il sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori saranno decisivi nel raggiungere questI fondamentalI obiettivI.

Roma, 4 febbraio 2019

 

Le Segreterie nazionali
  First/Cisl – Fisac/Cgil – Fna – Uilca

 

Scarica il volantino

Scarica la sentenza

 

Sullo stesso argomento:

https://www.fisaccgilaq.it/assicurazioni/appalto-assicurativo-rinnovato-il-contratto-pirata-dello-sna.html




Appalto assicurativo: nuove coperture per i lavoratori

Con il rinnovo, in data 18 dicembre 2017, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera (Appalto Assicurativo) da parte delle OO.SS. First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Fna con l’Associazione datoriale Anapa, tra le nuove previsioni acquisitive sono state concordate, senza alcun contributo aggiuntivo a carico, due nuove coperture assicurative per le lavoratrici e per i lavoratori del settore, che si sommano a tutte le altre prestazioni di assistenza sanitaria già in precedenza ottenute nell’ambito del CCNL stesso.

Nello specifico, si tratta di una copertura LONG TERM CARE (LTC) con massimale di Euro 15.000 per dipendente e di una copertura TEMPORANEA CASO MORTE (TCM) con massimale di Euro 10.000 per dipendente, che sono attualmente operative secondo quanto previsto dal CCNL; tali coperture sono state stabilite per le annualità 2018 e 2019 e verranno verificate, nel corso della valenza contrattuale, per valutare anche una eventuale proroga e/o analizzare ulteriori opportunità di prestazioni aggiuntive.

POLIZZA LTC

Le garanzie previste dalla polizza collettiva sottoscritta da ENBAss con la Compagnia Assicurativa individuata, a favore dei dipendenti assicurati, intervengono qualora insorga nell’Assistito (il dipendente) uno stato di “non autosufficienza permanente” (ai sensi delle condizioni di polizza) e, in sintesi, prevedono l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria oppure l’erogazione di un massimale a risarcimento del danno subito e a rimborso delle eventuali spese sanitarie sostenute.

POLIZZA TCM

Le garanzie previste dalla polizza collettiva sottoscritta da ENBAss con la Compagnia Assicurativa individuata, a favore dei dipendenti assicurati, operano, in sintesi, in caso di “Decesso per qualsiasi caso dell’Assicurato” (salvo i casi di carenza ed esclusioni previste dalle condizioni di polizza) attraverso la corresponsione al/ai Beneficiario/i della somma prevista.

Si tratta di importanti acquisizioni che migliorano le previsioni contrattuali a favore dei dipendenti e integrano le funzioni di assistenza contrattuale che vengono svolte, sulla base di quanto previsto dalle Parti nel CCNL, per mezzo dell’ENBAss, Ente Bilaterale per i Lavoratori dipendenti delle Agenzie di assicurazione in gestione libera.

Ricordiamo, inoltre, che, sempre sulla base di quanto previsto dal CCNL rinnovato il 18.12.2017 (ex art. 3 comma 6), i datori di lavoro che applichino tale CCNL ma non versino le quote di contribuzione ad ENBAss, necessarie per garantire le prestazioni di assistenza sanitaria come previsto dal CCNL (ex. art. 3 comma 2), dovranno corrispondere ai propri dipendenti, a partire dal 1° gennaio 2018, un elemento distinto della retribuzione (EDR) non assorbibile pari a Euro 20 per 12 mensilità direttamente in busta paga.

Siamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione o approfondimento.

Roma, 24 luglio 2018

Le Segreterie nazionali
First/Cisl – Fisac/Cgil – Fna – Uilca

 

Scarica il volantino

 

 




Appalto assicurativo. L’articolato del nuovo CCNL

Lo scorso 18 dicembre 2017 è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL per le Agenzie Assicurative in gestione libera.
Oggi è stato firmato l’articolato del nuovo CCNL di cui alleghiamo una versione in PDF.

L’articolato è disponibile anche dal menù alla sezione Assicurazioni – Accordi e contratti.

 

Articolato CCNL ANAPA 18.12.2017

 

Sullo stesso argomento:

https://www.fisaccgilaq.it/assicurazioni/appalto-assicurativo-firmato-il-rinnovo-del-ccnl.html