Banche: posso spegnere il telefonino aziendale?

Aumenta sempre più il numero dei bancari che vengono dotati di telefoni aziendali: ai Titolari di Filiale si aggiungono i referenti imprese, i vicari, coloro che si occupano di investimenti ecc…

Un investimento così significativo da parte delle aziende implica automaticamente che tutti coloro che hanno ricevuto lo smartphone dovranno, d’ora in poi, rispondere alle telefonate ed ai messaggi a qualsiasi ora del giorno e della notte? E che non potranno saltare una sola riunione in videochat dovunque si trovino e qualunque cosa stiano facendo?

Abbiamo avuto molte segnalazioni di alcuni responsabili che alimentano questa convinzione.

Le cose stanno davvero in questo modo? (spoiler: assolutamente NO!!!)

E allora andiamo a vedere cosa prevedono le normative attualmente in vigore.

 

LA REPERIBILITA’

Se davvero dovessimo rispondere al telefono a tutte le ore e fornire chiarimenti e soluzioni a clienti e superiori, questo vorrebbe dire essere sempre reperibili.

La reperibilità è regolata dall’art. 40 del CCNL ABI. Questi i punti salienti:

  • La reperibilità dev’essere richiesta esplicitamente. 
    La semplice consegna di un telefonino non è una richiesta esplicita.
  • La reperibilità è limitata ad addetti a particolari servizi: centri elettronici, personale addetto all’estrazione di valori, addetti a sistemi di sicurezza, al presidio di impianti tecnologici, servizi automatizzati all’utenza ecc…
    La consulenza non rientra tra i servizi per i quali può essere richiesta la reperibilità, e la ragione è evidente: i Bancari non sono chirurghi che operano i malati a cuore aperto. Non c’è nessun motivo per cui una richiesta in materia di investimenti o di finanziamenti debba trovare risposta alle 10 di sera o di domenica pomeriggio, e non possa invece essere rinviata alla mattina successiva, in orario di lavoro.
  • La reperibilità dev’essere pagata.
    Ai colleghi ai quali viene chiesto di essere reperibili dev’essere corrisposta un’indennità giornaliera con un minimo di € 13,95 ed un massimo di € 30,68 per reperibilità estesa alle 24 ore.
  • Nessuno può essere reperibile sempre.
    Il terzo comma dice espressamente che l’azienda deve predisporre opportune turnazioni tra i lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità.

Basterebbe questo solo articolo del CCNL a fare chiarezza su ciò che l’Azienda non può chiedere agli assegnatari di telefoni aziendali. Ma proprio per maggior chiarezza di fronte ad atteggiamenti volutamente ambigui da parte della Dirigenza delle varie Azienda bancarie, l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto lo scorso 19 dicembre ha ribadito un importante principio.

 

IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

L’articolo 30 dell’accordo di rinnovo chiarisce in maniera inequivocabile alcuni importanti principi:

  • L’utilizzo delle apparecchiature aziendali in dotazione deve avvenire nel rispetto delle norme sulla prestazione lavorativa.
    Quindi l’assegnazione di un telefono aziendale non può comportare la riduzione o la limitazione del diritto al riposo giornaliero e settimanale, delle ferie e di qualsiasi assenza legittimamente giustificata.
  • Non sono ammesse comunicazioni di lavoro su apparecchiature diverse da quelle aziendali.
    Un capo che pensasse di aggirare il legittimo diritto alla disconnessione inviando messaggi sul telefono personale, magari per rimproverare il destinatario di  non aver venduto abbastanza prodotti nella giornata appena conclusa, commetterebbe una violazione contrattuale.
  • Fuori dall’orario di lavoro e nelle giornate di assenza, alle lavoratrici ed ai lavoratori non è richiesto di accedere e connettersi alla rete aziendale.
    Quindi è un nostro preciso diritto tenere spenti i telefonini ed evitare di ricevere comunicazioni aziendali quando non siamo in Azienda.
  • Qualora arrivassero comunicazioni e richieste aziendali fuori dall’orario di lavoro, il destinatario non è tenuto a rispondere o ad eseguirle prima del rientro in ufficio

 

Adesso che abbiamo visto cosa prevedono le norme contrattuali, torniamo alla domanda iniziale.

 

QUINDI POSSO SPEGNERE IL TELEFONINO AZIENDALE?

Il comportamento consigliato è questo: il telefono aziendale va spento all’uscita dal lavoro e riacceso al rientro.
E’ un nostro diritto farlo: un diritto che non è piovuto dal cielo, ma per il quale ci siamo battuti duramente e adesso che ci è stato riconosciuto dobbiamo esercitarlo, oppure lo perderemo rapidamente.

Quando partiamo per le vacanze, la cosa migliore da fare è lasciare il telefonino a casa. E se durante le nostre ferie venisse organizzata una riunione in videochat possiamo stare tranquilli: riuscirà benissimo anche senza di noi.
In ogni caso sarebbe assurda e inaccettabile la pretesa di chi volesse farci interrompere le ferie per assistere alla riunione, motivandola con l’assegnazione dello smartphone aziendale.

A maggior ragione il telefonino va tenuto spento quando siamo in malattia: chi sta male non può lavorare. E siamo assolutamente certi che assistere a videochat, leggere messaggi o email e rispondere alle telefonate dei clienti non aiuti ad accelerare la guarigione.

In ultimo la raccomandazione che non ci stancheremo mai di fare: chiunque dovesse subire pressioni indebite deve immediatamente informare il proprio rappresentante sindacale.

 

 




Banche: arrivano gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL

Lo scorso 5 marzo i Segretari Generali hanno sciolto la riserva in merito all’ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Bancari, firmata dalle scriventi Organizzazioni Sindacali in data 19 dicembre 2019. Alleghiamo la tabella relativa agli aumenti previsti a partire dal mese di gennaio 2020, che saranno liquidati con le competenze del mese di marzo con gli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio.

 Stipendio dal 1° gennaio 2020 Aumento da gennaio 2020 Totale Arretrati gennaio + febbraio 2020 Scatti di anzianità Importo ex ristrutturazione tabellare

           (importi invariati)

QD 4° 4.427,75 107,49 214,98 95,31 14,30
QD 3° 3.760,58 93,40 186,80 95,31 14,30
QD 2° 3.361,47 88,66 177,32 41,55 7,99
QD 1°lo 3.167,54 84,50 169,00 41,55 7,99
3ª A. 4° L. 2.796,90 80,00 160,00 41,55 7,99
3ª A. 3° L. 2.589,30 69,02 138,04 41,55 7,99
3ª A. 2° L. 2.446,23 65,20 130,40 41,55 7,99
3ª A. 1° L. 2.320,91 61,86 123,72 41,55 7,99
Ex 1ª A.- 2ª A.* 2.098,40 55,93 111,86 29,07 5,59
* Per una analisi compiuta della composizione della retribuzione a seguito della unificazione della 1ª e della 2ª Area Professionale nel nuovo livello e per la determinazione del relativo aumento nei singoli casi occorre fare riferimento ai criteri contenuti nell’Art. 28 dell’Accordo di rinnovo del CCNL

Leggi anche:

https://www.fisaccgilaq.it/banche/ccnl-abi-assemblee-sospese-definitivamente-banche-corrispondano-aumenti.html




CCNL ABI: assemblee sospese a tempo indeterminato. Banche corrispondano aumenti

Considerata la contingente situazione di emergenza abbiamo ritenuto opportuno, a tutela della salute di tutte e tutti, sospendere nuovamente il percorso assembleare rinviando a futura data la calendarizzazione delle assemblee.
Nelle more abbiamo richiesto ad ABI di corrispondere l’aumento contrattuale conquistato nell’ipotesi di accordo in rinnovo del Ccnl.

Giuliano Calcagni -Segretario Generale Fisac/Cgil

 

Il testo della lettera inviata all’ABI

La presente per comunicarvi che sciogliamo la riserva sulla ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Bancari, firmata dalle scriventi Organizzazioni Sindacali in data 19 dicembre 2019, che è stata approvata a larghissima maggioranza dalle assemblee dei lavoratori fin qui svolte.

In considerazione del particolare momento che il Paese sta vivendo e del decreto del governo che vieta attualmente assembramenti di persone, vi comunichiamo altresì che le consultazioni informative ai lavoratori sul rinnovo del Ccnl proseguiranno non appena possibile.

Vogliate pertanto procedere da subito all’applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro compresa la parte economica prevista e relativi arretrati.

Roma, 5 marzo 2020

I Segretari Generali
Fabi – First Cisl – Fisac Cgil – Uilca – Unisin
Lando Maria Sileoni – Riccardo Colombani – Giuliano Calcagni – Massimo Masi – Emilio Contrasto

 

Scarica la lettera

 




Rinnovo CCNL ABI: sospese tutte le assemblee in Provincia

Aggiornamento del 05/3/2020

Alla luce dei provvedimenti adottati dal Governo per limitare la diffusione del coronavirus, le Segreterie Nazionali hanno deciso il rinvio a tempo indeterminato delle assemblee per la votazione del CCNL, sciogliendo la riserva in merito all’accordo e chiedendo all’ABI di dare subito corso al pagamento degli aumenti previsti

 

Queste le date nelle quali erano state riprogrammate le assemblee in Provincia dell’Aquila:

  • 12 marzo    L’Aquila           Sede CGIL – Via G. Saragat
  • 13 marzo    Sulmona           Sede UIL – Viale Giovanni XXIII n. 71
  • 19 marzo    Avezzano         Sede CGIL – Via Cassinelli n. 2/c

Le assemblee sarebbero state rivolte a tutti i comuni limitrofi: quindi l’intera Valle Peligna e l’Alto Sangro per l’assemblea di Sulmona, tutta la Marsica per l’assemblea di Avezzano, il comprensorio Aquilano per l’assemblea dell’Aquila.

Ricordiamo che, per effetto dell’accordo firmato lo scorso 25 febbraio, i lavoratori nei comuni limitrofi non sono più tenuti a garantire il servizio, limitando la partecipazione all’assemblea ad una esigua rappresentanza, ma sono autorizzati a chiudere la filiale per essere presenti.

 

 

Leggi anche

https://www.fisaccgilaq.it/banche/firmato-il-rinnovo-del-ccnl-abi-aumento-di-190-euro.html




Banche, dal 9 marzo riprendono le assemblee per CCNL ABI

In data odierna le Segreterie Generali di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, valutata la situazione che si è determinata in riferimento agli accadimenti delle ultime settimane, anche per favorire il ritorno alla normale attività sindacale, ritengono di riavviare il percorso assembleare per l’approvazione dell’accordo sul rinnovo del CCNL a partire dal prossimo 9 marzo.

Roma, 28 febbraio 2020

 

I Segretari Generali Fabi ‐ First Cisl ‐ Fisac Cgil ‐ Uilca ‐ Unisin
Lando Maria Sileoni ‐ Riccardo Colombani ‐ Giuliano Calcagni ‐ Massimo Masi ‐ Emilio Contrasto

 

N.B. Riguardo alle assemblee che dovranno svolgersi nelle piazze di Sulmona, Avezzano e L’Aquila sarà necessario riprogrammarle integralmente. Sarà nostra cura comunicare le nuove date.




Coronavirus: sospese tutte le assemblee ABI. I comunicati di tutti i comparti

Il comunicato del settore ABI: sospese tutte le assemblee sindacali.

Aggiornamento del 24/2/2020

Osservato il propagarsi della diffusione dei casi di contagio del Covid-19, in ottica di prevenzione e tutela della salute e sicurezza delle colleghi e dei colleghi tutti, i Segretari Generali a far data da oggi, 24 febbraio 2020, dichiarano la sospensione delle assemblee dei lavoratori per la votazione dell’ipotesi in rinnovo del Ccnl ABI su tutto il territorio nazionale sino al 6 marzo 2020.

 

Aggiornamento del 23/2/2020

In conseguenza degli ultimi aggiornamenti rispetto alla diffusione del Covid-19 i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali di settore nel recepire le ordinanze territoriali regionali emanate di concerto con l ‘unità di crisi del Ministero della Salute estendono la sospensione delle Assemblee per la votazione dell’ipotesi in rinnovo del Ccnl ABI anche alle regioni Emilia Romagna e Piemonte.

 

Comunicato del 22 febbraio 2020.

A seguito delle evoluzioni dell’epidemia legata alla diffusione del Covid-19, i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali del settore bancario, oltre ad esprimere solidarietà e sostegno a tutte le lavoratrici e ai lavoratori delle zone colpite dalla diffusione del Coronavirus, lavoreranno in intesa con Abi per attuare tutte le misure possibili a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Verrà inoltre recepita scrupolosamente la circolare del ministero dell’ambiente Salute che verrà inviata a tutte le strutture territoriali e aziendali delle organizzazioni sindacali.

A partire da lunedì 24 febbraio, inoltre, vengono sospese le assemblee per l’approvazione dell’ipotesi in rinnovo del Ccnl nelle regioni Lombardia e Veneto.

I Segretari Generali

Fabi -First CISL- Fisac CGIL- Uilca – Unisin
Lando 
Maria Sileoni- Riccardo Colombani – Giuliano Calcagni- Massimo Masi – Emilio Contrasto

 

SINDACATI e BCC in campo con FEDERCASSE

A seguito delle evoluzioni dell’epidemia procurata dal “COVID-19”, le Segreterie Nazionali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINCRA/UGL, UIL CA del settore BCC, unitamente ai Segretari Generali, esprimono la loro forte SOLIDARIETÀ e SOSTEGNO a tutte le Lavoratrici e ai Lavoratori delle zone colpite dalla diffusione del “Coronavirus”.

Le stesse collaboreranno in raccordo con Federcasse per realizzare tutte quelle misure e iniziative utili e possibili per la tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro.

Verrà, inoltre, recepita in modo scrupoloso la relativa circolare ministeriale ambiente Salute che sarà inviata a tutte le strutture territoriali e aziendali delle scriventi Organizzazioni Sindacali.

Roma, 22/2/2020

Le Segreterie Nazionali BCC
FABI FIRST/CISL FISAC SINCRA/UGL UIL CA

 

Banca d’Italia: misure di prevenzione

La recente emergenza internazionale legata al Coronavirus ha messo in allerta tutte le Istituzioni competenti, dando luogo a ampi programmi di prevenzione e profilassi a livello internazionale e nazionale.

L’Amministrazione, seguendo le linee guida del Ministero della Salute ha recentemente pubblicato alcune istruzioni sulla intranet aziendale e, da ultima, ha emanato una nota su alcune misure per i dipendenti che rientrano dall’estero.

Tuttavia, le recenti notizie di diffusione del contagio anche a livello nazionale stanno generando nei colleghi crescenti preoccupazioni rispetto al rischio di contagio.

In particolare, destano preoccupazione le attività legate al trattamento del contante e tutte quelle che prevedono un contato con il pubblico, nonché li spostamenti da e verso il posto di lavoro o in occasione di corsi di formazione, riunioni, ispezioni, ecc.

Sebbene sia noto che le normali misure di profilassi costituiscano presidio sufficiente rispetto al rischio di contagio, la Fisac Cgil invierà alla Banca una lettera con cui richiede misure maggiori nell’immediato, come la distribuzione di gel disinfettante, guanti usa e getta e mascherine a tutti coloro che vengono a contatto con il pubblico e le banconote (un’attenzione in particolare è richiesta nelle Filiali STC e in quelle che prevedono l’attività di ricircolo del contante).

Si richiedono inoltre maggiori misure di emergenza viste le crescenti notizie di nuovi casi di contagio e di decessi, quali:

  • ampliamento della possibilità di fruizione dei corsi e di svolgimento di riunioni in modalità video conferenza;
  • pianificazione di un più ampio utilizzo del lavoro delocalizzato;
  • previsione di una maggiore disponibilità di dotazioni per il telelavoro;
  • pianificazione, anche con l’ausilio del mobility manager di un programma  

    di trasporto dei dipendenti da e verso il luogo di lavoro.

Particolare raccomandazione inoltre, riguarda la necessità di prevedere una scrupolosa profilassi da seguire nelle strutture pedagogiche della Banca e nei luoghi di aggregazione dei dipendenti (mense e bar interni, centro sportivo, locali del C.A.S.C., ecc).

Infine, rispetto alla problematica del personale di rientro da viaggi all’estero, si chiede quali disposizioni si intendano porre in essere per tutto il personale esterno (Carabinieri, receptionist, addetti alle pulizie e alle mense, ecc.), che potrebbe, analogamente ai dipendenti, rientrare da viaggi all’estero, senza la previsione di alcuna misura cautelativa.

Roma, 22 febbraio 2020

 La Segreteria Nazionale Fisac Banca d’Italia

 

Comunicato stampa unitario settore assicurativo su coronavirus

A seguito delle note  evoluzioni dell’epidemia legata alla diffusione del Covid-19, le segreterie nazionali scriventi si stanno adoperando affinché nel settore assicurativo – ania, imprese e appalto – vengano attuate tutte le misure idonee a tutela delle lavoratrici e lavoratori nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla residenza nelle aree geografiche attualmente coinvolte dall’emergenza sanitaria.

Verrà inoltre recepita scrupolosamente la circolare del ministero dell’ambiente Salute.

Segreterie nazionali
First Cisl – Fisac Cgil – Fna – Snfia – Uilca

Roma, 22 febbraio 2020

 

Riscossione Tributi: Coronavirus, comunicato delle Segreterie Nazionali

A seguito delle preoccupanti evoluzioni dell’epidemia procurate dal COVID-19, soprattutto nel nord del Paese, le scriventi Segreterie Nazionali del Settore Riscossione Tributi, unitamente ai Segretari Generali FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL e UILCA, oltre ad esprimere solidarietà e sostegno alle lavoratrici ed ai lavoratori delle zone colpite dalla diffusione del Coronavirus, stanno dialogando con l’ Azienda , anche con l’ausilio degli RLS, per realizzare tutte le misure e le iniziative per la tutela della salute e sicurezza dei colleghi con interventi urgenti e mirati.
La situazione è in costante evoluzione ed è quindi fondamentale attuare le direttive che il Ministero della Salute sta mettendo in campo.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha contattato tutti i lavoratori residenti nei comuni in quarantena per comunicare che saranno assenti giustificati e retribuiti per tutto il periodo di assenza.
L’Ente sta valutando anche la possibilità di chiudere lo sportello di Lodi.

Roma, 23 febbraio 2020

Le Segreterie Nazionali

 

 

 

 

 

 




BNL: Pressioni Commerciali Reprise – E per iniziare l’anno… ESUBERI

Il nuovo anno si apre con i lavoratori di BNL impegnati come tutti i lavoratori del settore nelle assemblee per la discussione sul rinnovato Contratto Nazionale.

Una novità del contratto è stata quella di “incorporare” quanto definito in sede di protocollo ABI sulle politiche commerciali firmato tra ente datoriale e organizzazioni sindacali l’8 febbraio 2017.
In Banca Nazionale del Lavoro esiste addirittura un protocollo precedente che è datato 22 dicembre 2016.

Ma le politiche commerciali della BNL non sembrano essere troppo compliant con questi 2 importanti accordi e per questo motivo, unitamente alla volontà di denunciare e contrastare le più generali condizioni di sofferenza dell’intera rete commerciale (filiali, succursali,CRSC e Poli Direct), i Sindacati Aziendali a marzo del 2019 hanno deciso di iniziare una mobilitazione che ha già portato i lavoratori in strada in due piazze importanti: Roma e Firenze.

Le Organizzazioni Sindacali hanno previsto per inizio 2020 una nuova dimostrazione nella piazza finanziaria per eccellenza: Milano.
Nel frattempo in corso di rinnovo contrattuale l’azienda ha deciso di aprire una nuova procedura dichiarando 75 esuberi (composti da 93 FTE –frutto del proseguimento delle riorganizzazioni che si susseguono dal 2016 – a cui vanno sottratti 18 assorbiti dalla mancata chiusura di 15 agenzie previste nel piano 2017-2020).

Questa procedura – in continuità con la precedente chiusa con 600 esuberi – viene interpretata dai lavoratori, e dai loro rappresentanti, come un aggravio della carenza di organici e dei carichi di lavoro e di conseguenza come alimento continuo della spirale “Carichi di lavoro”- “Pressioni Commerciali”- “Stress Lavoro Correlato”.

Ad una situazione di siffatta gravità, si aggiunge il paradosso che mentre dichiara esuberi, l’azienda continua ad esternalizzare attività di vario genere!

Le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono all’azienda di avere un confronto importante con il Direttore del Retail su tutte le preoccupazioni che discendono dalla continua diminuzione di personale della nostra azienda (così come il trend del settore sta riscontrando) e dalle condizioni di lavoro nella rete commerciale, oltre che sulle aspettative derivanti dalla rinnovata attenzione delle Segreterie Nazionali di concerto con ABIsull’argomento “Politiche Commerciali”.

In assenza di questo chiarimento i lavoratori di BNL riterranno direttamente responsabile per una eventuale pubblicità negativa e conseguente danno reputazionale (dovute alle inevitabili ulteriori iniziative di piazza) il sopra citato Direttore e proseguiranno nel percorso di mobilitazione ritenendo di aver fatto ben più del dovuto nei confronti di una azienda che, tra l’altro, continua a muovere contestazioni disciplinari a colleghi che:

  • dovrebbero leggere tutti i giorni le novità normative sulla intranet aziendale (più di una al giorno);
  • vendere prodotti concepiti male, fare fronte a procedure farraginose e con ritardi abissali;
  • cercare di trattenere i clienti (giustamente insofferenti);
  • fare advocacy;

e allo stesso tempo tenere a bada chi li martella incessantemente per superare tutte questi ostacolianche proponendo “metodi alternativi” non proprio ortodossi…

Il 2020 sarà in continuità o in discontinuità?

 

Fisac/Cgil BNL




Festività soppresse anno 2020

BANCHE – ABI

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti (a differenza di quanto avviene per le BCC, il cui contratto prevede un numero fisso di giornate di permesso a titolo di recupero ex festività).

Nel 2020 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • giovedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 21 maggio – Ascensione
  • giovedì 11 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • mercoledì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto 5 per i lavoratori operanti sull’intero territorio nazionale, 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Nel 2020 nessuna festività civile (25 aprile Festa della Liberazione, 1 maggio Festa del Lavoro, 2 giugno Festa della Repubblica) coincide con la giornata di domenica, quindi non saranno previsti ulteriori giorni di recupero.

Il CCNL rinnovato il 19 dicembre 2019 prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.
Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività. 

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2029 saranno le seguenti:

  • 5 per le Aree Professionali. 
  • 4 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti. 

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’obbligo di fruizione nell’anno di competenza, senza alcuna monetizzazione nel caso il cui ciò non avvenga.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.

 

CREDITO COOPERATIVO

Il CCNL del Credito Cooperativo prevede, in tema di festività soppresse, che siano attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche sommandoli agli ordinari altri periodi di ferie.
Nel dettaglio:

”Ai lavoratori delle aree professionali sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito

Ai lavoratori inquadrati nella prima area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai Quadri Direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

In caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi, se non fruiti in tutto o in parte nel corso dell’anno solare,verranno monetizzati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anni di competenza.

 

ESATTORIALI

Per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Il CCNL ex Equitalia prevede gli stessi permessi già riportati per il settore ABI.

Nel 2020 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

  • giovedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 21 maggio – Ascensione
  • giovedì 11 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • mercoledì 04 novembre – Unità Nazionale

Pertanto, per l’anno 2020 ai dipendenti A.d.E.R. spetteranno 5 giorni di permesso per ex festività, ridotti a 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

Anche per gli Esattoriali il periodo di fruizione previsto dal CCNL va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

I permessi devono necessariamente essere utilizzati nell’anno di competenza.

Il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. Bisogna pertanto evitare di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.

 

ASSICURATIVI – ANIA ed ALLEANZA

Per il 2020 le giornate di festività abolite sono cinque e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì.

Queste le date delle ex festività:

  • giovedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 21 maggio – Ascensione
  • giovedì 11 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
  • mercoledì 04 novembre – Unità Nazionale

Le giornate di permesso sono ridotte a 4 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

IMPORTANTE

I permessi per festività abolite devono necessariamente essere fruiti nell’anno di competenza.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

Sono considerati inoltre permessi retribuiti straordinari le giornate del 14 agosto (in precedenza semifestiva) e del venerdì santo, che quest’anno cade il 10 di aprile.

Sono invece giornate semifestive il 24 dicembre ed il 31 dicembre.

 

 

ASSICURATIVI – APPALTO

Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2020, religiose e civili, sono le seguenti:

  • giovedì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 21 maggio – Ascensione
  • giovedì 11 giugno – Corpus Domini
  • lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma

Si tratta pertanto di 4 giornate, ridotte a 3 per i soli lavoratori operanti nel Comune di Roma per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso (2020) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di un’ indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni è il seguente:
retribuzione annuale lorda/250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5).
Il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

IMPORTANTE

Perché maturi il diritto al riposo compensativo o all’indennità sostitutiva è necessario che il lavoratore abbia percepito la retribuzione per i giorni ex festivi. Per questo bisogna evitare di richiedere permessi non retribuiti o giornate d’aspettativa nei giorni sopra elencati.

Sono invece giornate semifestive il 10 aprile (Venerdì Santo), il 14 agosto, il 24 dicembre ed il 31 dicembre.




BPER. Pressioni commerciali: è iniziata una nuova era?

Che nel gruppo Bper fossero in atto pratiche commerciali non in linea con gli accordi nazionali e di gruppo sottoscritti non era una novità; più volte abbiamo segnalato comportamenti di alcune direzioni territoriali al limite del mobbing personale sui dipendenti.
Però, stranamente, con la riorganizzazione in atto, dovuta anche alla fusione di Unipol Banca, tali atteggiamenti si sono notevolmente accentuati.

Coincidenze? Importazione di stili commerciali differenti?
Ricordiamo a tutti, se mai ce ne fosse bisogno che, in ambito nazionale, anche l’ultimo rinnovo del contratto nazionale ha sancito che non devono essere praticate politiche commerciali che denigrano le persone e sviliscono il lato umano delle lavoratrici e dei lavoratori in favore del “dobbiamo vendere a tutti i costi”, tanto le conseguenze che tale politica causa ai dipendenti non interessano a nessuno, salvo i medici curanti.

Se questo è il nuovo che avanza, allora dobbiamo rispolverare il vecchio detto “si stava meglio quando si stava peggio”.
Il gruppo Bper non ha bisogno di avere reparti d’assalto che, in nome del Dio denaro, riducono il personale a mero esecutore di ordini e direttive che nulla hanno a che fare con la tradizione del gruppo e delle banche che lo compongono.

Chiediamo pertanto alla Direzione Risorse di Gruppo che vengano immediatamente rimossi e censurati comportamenti lesivi della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori di questo gruppo, eliminando tutte le incombenze improvvisate dai vari capi servizi tipo file Excel di ogni ordine e grado, report giornalieri e addirittura bi-giornalieri, creazione di gruppi in WhatsApp utilizzando i numeri privati dei colleghi, assegnazione di budget individuali contravvenendo alle norme del CCNL, telefonate inutili e dannose che altro non fanno che aumentare lo stress lavorativo che in questi giorni ha raggiunto livelli non più accettabili.

Vi comunichiamo che, se non si troveranno soluzioni immediate, le OO.SS. prenderanno le opportune iniziative ricercando il consenso dei lavoratori.

Modena, 09 gennaio 2020

 

COORDINAMENTI SINDACALI GRUPPO BPER
FABI – FIRST CISL – FISAC CGIL – UILCA- UNISIN

 

Scarica il volantino




CCNL ABI: i punti salienti del nuovo contratto

In data 19/12/2019 le Organizzazioni Sindacali Fabi-First/Cisl-Fisac/Cgil-Uilca/Uil-Unisin hanno sottoscritto l’intesa di rinnovo del CCNL Abi con scadenza 31/12/2022. Riportiamo in sintesi i punti:

  • AREA CONTRATTUALE: viene mantenuto l’attuale assetto che, fino ad oggi, ha garantito l’intera categoria e viene rafforzato il riconoscimento delle lavorazioni di NPL e UTP come attività che, in caso di cessione, continueranno mantenere il CCNL ABI tempo per tempo vigente.
  • TRATTAMENTO ECONOMICO: aumento di € 190,00 per la figura media (3^AP 4^L) in tre tranche:
    • 1/1/2020 – € 80,00; 
    • 1/1/2021 – € 70,00; 
    • 1/12/2022 – € 40,00
  • LIVELLO DI INSERIMENTO: eliminazione.
  • REINTEGRA: dichiarazione delle Parti che auspicano un intervento legislativo per il superamento, a tutela di lavoratrici/tori, della normativa in tema di licenziamento illegittimo.
  • CABINA DI REGIA: è istituito un Comitato Nazionale Bilaterale paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie e della digitalizzazione con funzioni di cabina di regia che si occuperà di monitoraggio e analisi del cambiamento conseguente alle nuove tecnologie e di elaborazione di soluzioni condivise tra le Parti nazionali: tra queste soluzioni rientrano anche quelle relative agli inquadramenti delle nuove figure professionali legate alle innovazioni tecnologiche.
  • INQUADRAMENTI: fermo restando l’avvio del cantiere di lavoro in materia di inquadramenti che dovrà terminare i propri lavori entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto, i livelli della 1^ e 2^ A.P. vengono accorpati in un livello unico con garanzia di salvaguardia dei livelli salariali.
  • FOC: per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno viene aumentata l’erogazione a €3500 annui per ciascun lavoratore.
  • PART TIME: rafforzamento dei diritti e delle priorità per lavoratrici/tori in part-time.
  • APPALTI: rafforzata informativa. 
  • LAVORO AGILE: nuova norma nel CCNL in tema di: Definizione, Costituzione e Modalità di svolgimento del rapporto; Diritti e Doveri; Salute e Sicurezza, Privacy; Formazione; Informativa e Diritti sindacali.
  • TUTELE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: rafforzamento delle norme; anticipo di tutte le spese legali; allungamento dei termini di risposta alle contestazioni a 7 giorni lavorativi; possibilità di accesso agli atti con interruzione del suddetto termine.
  • APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: riconoscimento del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto di assunzione dopo 18 mesi.
  • PERMESSI: nuove previsioni in tema di comporto, maternità/paternità e gravi patologie.
  • INCLUSIONE: istituzione della Commissione Politiche per l’inclusione.
  • UNIONI CIVILI: recepimento in CCNL delle disposizioni di Legge.
  • BANCA DEL TEMPO: nuovo articolato per la fruizione di permessi supplementari per gravi e accertate situazioni personali e/o familiari.
  • FORMAZIONE: coniugata la formazione flessibile con i principi di efficacia e di effettività.
  • TRASFERIMENTI: fermo restando il limite chilometrico, vengono innalzati i limiti di età.
  • SVILUPPO PROFESSIONALE DI CARRIERA: ai fini dei percorsi professionali vengono riconosciuti nella misura del 50% le assenze cumulate tra congedi parentali e di maternità (comunque riconosciuti fino ad un massimo di 5 mesi).
  • VALUTAZIONE PROFESSIONALE: il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali non determina una valutazione negativa e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione. 
  • DISCONNESSIONE: nuova norma che tutela la libertà di disconnessione fuori dall’orario di lavoro.
  • SALUTE E SICUREZZA: avvio dei lavori della Commissione nazionale entro il 30 aprile 2020.
  • RECEPIMENTO NEL CCNL: Accordo Politiche commerciali 8/2/2017; Accordo Congedi a disposizione delle vittime di violenza di genere 8/3/2017; Dichiarazione congiunta Molestie e Violenze di genere sui luoghi di lavoro 12/2/2019.

Per Le Organizzazioni Sindacali l’ipotesi di accordo raggiunta è positiva perché coglie quanto richiesto in Piattaforma su Diritti, Tutele e Salario.

Le intese, infatti, prevedono un forte riconoscimento salariale, un rilancio della dignità del lavoro e di lavoratrici/tori nel riconoscimento di nuovi diritti e rafforzate tutele, nuovi spazi di negoziazione per gestire l’innovazione tecnologica; è un grande risultato dopo un decennio di sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori del settore che hanno, in prima persona, retto l’impatto di una crisi senza precedenti che ha coinvolto l’intero sistema produttivo del Paese. E’ con questa convinzione e questi risultati che affronteremo a partire dal 20 gennaio 2020 le Assemblee per dare voce a lavoratrici e lavoratori sulle intese raggiunte.

Roma, 20/12/2019

Le Segreterie Nazionali