Nessun rinnovo per i lavoratori e le lavoratrici dell’appalto assicurativo

3 - Fisac Cgil

Nessun rinnovo per i lavoratori e le lavoratrici dell’appalto assicurativo

Le scriventi Segreterie Nazionali esprimono grande preoccupazione per le difficoltà negoziali che stanno emergendo nelle due trattative per il rinnovo del Ccnl Anagina e del Ccnl Anapa.

I due contratti, scaduti ormai da tre anni, regolamentano l’attività lavorativa di migliaia di addetti che lavorano all’interno delle Agenzie che collocano sul mercato, in via prioritaria, i prodotti insurance di tutti i Brand assicurativi.

Nonostante le due piattaforme di rinnovo presentate alle rispettive associazioni datoriali fossero negozialmente molto responsabili e volte ad instaurare una trattativa rapida per dare quelle risposte economiche necessarie ai lavoratori che in questo periodo hanno profuso uno sforzo notevole (ricordiamo che durante il periodo covid l’attività assicurativa è stata inserita tra quelle “essenziali”), le proposte di Anagina ed Anapa sono state inique dal punto di vista economico, non avvicinandosi nemmeno lontanamente al mero recupero del potere d’acquisto e volte all’indebolimento dei diritti nella parte normativa.

Questi lavoratori, pur non rientrando nel Ccnl Ania, fanno parte della filiera assicurativa e contribuiscono in modo significativo al successo, al benessere ed alla solidità dell’Azienda e del settore, solidità confermata recentemente anche dalla presidente dell’Ania durante l’Assemblea annuale.

Auspichiamo pertanto che si possa proseguire il confronto con le parti datoriali in modo rapido e fattivo al fine di addivenire ad una soluzione negoziale in linea con la tradizione di relazioni sindacali tipiche del settore e che sappia riconoscere il valore del lavoro svolto dai colleghi. In mancanza di questo saremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative del caso, ivi compresa il richiamo alla responsabilità degli altri attori della filiera e dell’intero settore, a partire dalle principali compagnie.

Roma, 6 luglio 2023

 

Le Segreterie Nazionali
First Cisl – Fisac Cgil – FNA – Uilca




Appalto Assicurativo: Premio di Produttività 2022

3 - Fisac Cgil

Premio Aziendale di Produttività Individuale anno 2022
art. 36 C.C.N.L. 18.12.2017 – pagamento mese di giugno 2023

La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2022 conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 18/12/2017, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2023.

La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2022, rispetto all’anno 2021, comprensivo del tasso di inflazione reale 2022 (pari a + 11,6 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:

13,6%
(2+11,6%)
15,6%
(4+11,6%)
17,6%
(6+11,6%)

come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

INCREMENTO   13,6% 15,6% 17,6%
6° liv.ex Quadro 240,00 306,00 382,50
5° liv.ex C.Ufficio 208,00 265,20 331,50
4° liv. ex I cat. 192,00 244,80 306,00
3° liv. ex II cat. 176,00 224,40 280,50
2° liv. ex III cat. 164,00 209,10 261,38
1° liv. ex III cat. 160,00 204,00 255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2022, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (17,6%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (13,6% o 15,6%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2023.

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 17,6%.

IN CASO DI:

Trapasso di Agenzia come previsto dall’art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul trapasso d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio.
Passaggio di
livello /categoria
nel corso del 2022
il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio.
Variazione
dell’orario di lavoro
nel corso del 2022
il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno.
Contratto
di Apprendistato
il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione
posseduta all’atto della corresponsione del premio.

Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Roma, 13 giugno 2023

Le Segreterie Nazionali
First CISL – Fisac CGIL – Uilca – FNA




Appalto: prosegue il confronto con ANAPA per rinnovare il CCNL

3 - Fisac Cgil

Incontro trattativa Agenzie di Assicurazione in gestione libera del 18 aprile 2023

 

Il giorno 18 aprile, le OO.SS. rappresentative del settore assicurativo FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA, FNA, hanno incontrato a Roma presso la sede dell’E.N.B.Ass la delegazione datoriale di ANAPA – Rete Impresa Agenzie per riprendere, dopo il rinvio richiesto dalla controparte programmato per gennaio, le trattative per il rinnovo del CCNL Agenzie di assicurazione in gestione libera.

A seguito della piattaforma unitaria, le Delegazioni Sindacali hanno ricevuto una serie di richieste dettagliate, lontane dalla proposta iniziale. Le OO.SS hanno ribadito l’importanza di garantire la tornata contrattuale, onde evitare di perdere ulteriori agevolazioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, esprimendo le difficoltà contingenti legate al breve periodo che ci separa dalla naturale scadenza del contratto (30/06/2023). Conseguentemente le Delegazioni Sindacali hanno dato ampia disponibilità al fine di raggiungere l’intesa, proponendo incontri frequenti e serrati per l’elaborazione dei testi illustrati da qui fino a giugno.

Preso atto del parere di Confcommercio, che ha ampiamente esemplificato situazioni analoghe per cui si è raggiunta un’intesa “ponte”, e che ha riconosciuto la piattaforma presentata come “equilibrata”, e vista l’intenzione di Anapa a voler trattare l’intera materia e non solo la parte economica, le OO.SS hanno ribadito ampia disponibilità, a trattare e chiudere il rinnovo in linea con le tempistiche che hanno contraddistinto il CCNL ANIA dei colleghi direzionali.

Restiamo perplessi di fronte al fatto che Anapa non sia stata in grado di fornire i testi illustrati a voce né a latere della riunione né di inviarli a tutt’oggi, nonostante le rassicurazioni unitariamente espresse dalle OO.SS. di trattare su tutti i temi proposti, partendo dalla piattaforma rivendicativa e ascoltando le esigenze datoriali poste al tavolo.

Le OO.SS. danno atto che all’interno della compagine datoriale moltissimi agenti si sono mostrati consapevoli dei problemi inflitti ai propri dipendenti da un’inflazione ormai a 2 cifre, questo conferma l’intento delle OO.SS nel proporre soluzioni celeri per correre in aiuto delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ancora una volta, le OO.SS ribadiscono l’impegno ad addivenire a giuste soluzioni senza lasciare nulla di intentato auspicando un riesame da parte di Anapa.

Restiamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, uniti ce la faremo!

Roma, 21/04/2023

 

Le Segreterie Nazionali




Appalto Assicurativo: Corte d’Appello di Roma respinge ricorso dello SNA

3 - Fisac Cgil

Comunicato Sindacale

A tutte le Lavoratrici e a tutti i Lavoratori
delle Agenzie di Assicurazione

L’anno 2022 si è chiuso con un’ottima notizia: la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello presentato dallo SNA che chiedeva, tra le altre cose, la liquidazione (chiusura) dell’E.N.B.Ass., l’ente bilaterale del settore che da anni fornisce serie e verificabili prestazioni di alto livello ad agenti e dipendenti che applicano il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera. La Corte di Appello ha altresì condannato lo SNA al pagamento delle spese considerando pretestuosa la causa intentata. Con estrema soddisfazione, le scriventi Organizzazioni Sindacali vedono finalmente sgretolarsi un castello di mistificazioni e voluti malintesi che si stava trascinando da ormai troppo tempo.

Purtroppo però l’anno 2023 è iniziato con un nuovo rinvio, richiesto dalla parte datoriale, del calendario di incontri, previsti nella seconda decade di gennaio, per la trattativa del rinnovo del CCNL del personale dipendente delle agenzie di assicurazione in gestione libera. Le Organizzazioni Sindacali, con la consueta franchezza, esprimono il proprio fermo richiamo alla correttezza negoziale, in un momento così delicato della vita economica nazionale con livelli di inflazione che non si vedevano da decenni e che danneggiano principalmente i redditi bassi e medio bassi dei dipendenti delle agenzie di assicurazione. Questo è, purtroppo il secondo rinvio del negoziato dopo quello di ottobre 2022 e non è in linea col comune intendimento delle parti di procedere a un rinnovo celere per fornire alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto delle agenzie un incremento salariale che permetta di affrontare la crisi attuale e sia in linea, pur nelle sue ovvie differenze, con quanto ottenuto dai lavoratori del contratto ANIA.

In un momento così difficile, siamo certi che i datori di lavoro di ANAPA Rete ImpresAgenzia Rete Impresa sapranno cogliere l’ennesimo invito alla trattativa e alla concretezza. Questi Sindacati non avranno mai paura di trattare, ma non avranno neppure mai paura, in caso d’incomprensibile ritardi, di chiamare i lavoratori alla mobilitazione!

Le Segreterie Nazionali
FISAC CGIL – FIRST CISL – FNA – UILCA

Roma, 12 Gennaio 2023




ANAPA – Piattaforma per il rinnovo del CCNL delle Agenzie di Assicurazione

3 - Fisac Cgil

PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA

Nella giornata di mercoledì 14 settembre a Roma, presso la sede di Confcommercio, le OOSS hanno presentato la piattaforma per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente delle agenzie di assicurazione in gestione libera.

Prima di entrare nello specifico di ogni punto della piattaforma rivendicativa, le OOSS hanno richiesto ad ANAPA Rete ImpresAgenzia di prevedere un ristoro immediato per i dipendenti per poter affrontare l’emergenza energetica che ha colpito la Nazione.

Entrambe le Parti hanno espresso la volontà di lavorare velocemente per dare risposte concrete e soluzioni, sia ai dipendenti che al Settore.

La trattativa si è aggiornata per la fine di ottobre, le OOSS auspicano che con grande senso di responsabilità l’Associazione Datoriale risponda concretamente alla richiesta di sostegno proposta a favore dei dipendenti in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sull’evoluzione della trattativa.

Roma, 19 settembre 2022

 

Le Segreterie Nazionali
FISAC CGIL – FIRST CISL – FNA –UILCA

 

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ALLEGATI:

– Presentazione della Piattaforma
– Comunicato del 26 maggio 2021 per l’accordo di modifica degli art. 3-4




Appalto assicurativo : premio di produttività anno 2021

3 - Fisac Cgil

PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2021
art. 36 C.C.N.L. 18.12.2017 – pagamento mese di giugno 2022


La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021 conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 18/12/2017, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2022.
La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2020, rispetto all’anno 2021, comprensivo del tasso di inflazione reale 2021 (pari a + 3,8 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:

5,8%
(2+3,8%)
 7,8%
(4+3,8%)
 9,8%
(6+3,8%)

come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

Incremento 5,8% 7,8% 9,8%
6°liv.ex Quadro 240,00 306,00 382,50
5°liv.ex C.Ufficio 208,00 265,20 331,50
4°liv. ex I cat. 192,00 244,80 306,00
3°liv. ex II cat. 176,00 224,40 280,50
2°liv. ex III cat. 164,00 209,10 261,38
1°liv. ex III cat. 160,00 204,00 255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2021, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (9,8%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (5,9% o 7,8%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2022.
In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 9,8%.

IN CASO DI:

Trapasso di Agenzia come previsto dall’art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul trapasso d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio
Passaggio di livello /categoria nel corso del 2021 il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio
Variazione dell’orario di lavoro nel corso del 2021 il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno
Contratto di Apprendistato il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio

Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Roma, 15 giugno 2022

 

Le Segreterie Nazionali
FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA – FNA




Appalto Assicurativo: a giugno per tutti il pagamento del PAP 2020


PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2020

art. 36 C.C.N.L. 18.12.2017 – pagamento mese di giugno 2021

La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2020 conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 18/12/2017, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2021.

La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2020, rispetto all’anno 2019, comprensivo del tasso di inflazione reale 2020 (pari a -0,2%), siano pari o superiori, rispettivamente a:

1,8% 3,8% 5,8%

come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

Incremento 1,8% 3,8% 5,8%
6°liv.ex Quadro 240,00 306,00 382,50
5°liv.ex C.Ufficio 208,00 265,20 331,50
4°liv. ex I cat. 192,00 244,80 306,00
3°liv. ex II cat. 176,00 224,40 280,50
2°liv. ex III cat. 164,00 209,10 261,38
1°liv. ex III cat. 160,00 204,00 255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2020, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (5,8%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (1,8% o 3,8%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2021.

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 5,8%.

IN CASO DI:

Trapasso di Agenzia come previsto dall’art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul trapasso d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio
Passaggio di livello /categoria nel corso del 2020 il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio
Variazione dell’orario di lavoro nel corso del 2020 il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno
Contratto di Apprendistato il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio

Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Roma, 31 maggio 2021

Le Segreterie Nazionali
First CISL – Fisac CGIL – Uilca – FNA




Appalto Assicurativo: lo sciopero SNA non sia scaricato sui dipendenti

Sciopero SNA e diritti dei/delle dipendenti

Siamo venuti a conoscenza, in questi giorni, che lo SNA ha proclamato un’azione di protesta nei confronti di IVASS indicendo uno sciopero, con chiusura delle Agenzie, per l’intera giornata di martedì 27 aprile 2021.

Non entrando nel merito delle questioni alla base della protesta, chiariamo che le conseguenze di una vertenza sindacale degli agenti non devono in nessun modo essere scaricate sui/sulle dipendenti che hanno il diritto a svolgere la propria prestazione lavorativa.

Al/alla dipendente quindi non dovrà essere arrecato nessun danno economico e normativo: le ore di lavoro eventualmente non svolte il giorno 27 aprile, per la chiusura delle agenzie decisa dagli agenti, non potranno comportare alcuna riduzione di stipendio né l’obbligo di fruire di una giornata di ferie o di permesso retribuito art. 42 ccnl.

Roma, 26 aprile 2021

 

Le Segreterie Nazionali
First CISL – Fisac CGIL – Uilca – FNA




Appalto Assicurativo: pagamento del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2019


C O M U N I C A T O

PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2019

art. 36 C.C.N.L. 18.12.2017 – pagamento mese di giugno 2020

La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2019 conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 18/12/2017, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2020.

La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2019, rispetto all’anno 2018, comprensivo del tasso di inflazione reale 2019 (pari a + 0,5 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:

2,5% 4,5% 6,5%

come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

Incremento   2,5% 4,5% 6,5%
6°liv.ex Quadro 240 306 382,50
5°liv.ex C.Ufficio 208 265,20 331,50
4°liv. ex I cat. 192 244,80 306
3°liv. ex II cat. 176 224,40 280,50
2°liv. ex III cat. 164 209,10 261,38
1°liv. ex III cat. 160 204 255

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2019, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (6,5%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (2,5% o 4,5%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2020.

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 6,5%.

In caso di:

Trapasso di Agenzia come previsto dall’art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul trapasso d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio
Passaggio di livello/categoria nel corso del 2019 il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio
Variazione dell’orario di lavoro nel corso del 2019 il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno
Contratto di Apprendistato il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio

Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Roma, 15 giugno 2020

Le Segreterie Nazionali
First CISL – Fisac CGIL – Uilca – FNA

 




Appalto Assicurativo: nelle giornate con Fis o Cigs non si lavora!

Care colleghe e cari colleghi, stiamo attraversando, tutte e tutti, questo difficile periodo di emergenza che sta trasformando il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare, essendo la tutela della salute, individuale e collettiva, e la salvaguardia del lavoro, a partire dalla garanzia dell’occupazione e della retribuzione, la nostra priorità.

Dall’emanazione del Decreto “Cura Italia” nel marzo scorso, come Fisac CGIL ci siamo impegnati su tutti i territori per seguire con grande dedizione il settore dell’appalto assicurativo verificando, anche grazie a voi, che le attività lavorative si svolgessero, laddove possibile, in smart-working e che, nel caso in cui fosse necessario recarsi sul posto di lavoro, vi fossero tutte le condizioni di piena sicurezza provvedendo anche, laddove mancanti, alla segnalazione di tali situazioni alle autorità pubbliche competenti.

Da fine marzo sono iniziate ad arrivare, da parte degli Agenti, le prime richieste di attivazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o della Cassa Integrazione in Deroga (CIGS), a seconda del numero di dipendenti in organico delle singole agenzie.

Da parte nostra, come Fisac CGIL, dopo le necessarie verifiche abbiamo provveduto alla sottoscrizione di numerosi accordi, fondamentali per garantire il reddito da lavoro previsto nei casi di riduzione e di sospensione dell’attività lavorativa; siamo riusciti, inoltre, a concordare, nella maggior parte delle situazioni, l’anticipo dell’importo dell’ammortizzatore sociale al datore di lavoro per evitare che l’erogazione della copertura retributiva, se pur ridotta, potesse subire gravi ritardi per i lavoratori.

A tal proposito, facciamo presente che, nelle giornate coperte con i trattamenti del FIS o della CIGS, la prestazione lavorativa da parte del lavoratore NON E’ ASSOLUTAMENTE DOVUTA E NON POTRÀ ESSERE EFFETTUATA.

Da oggi, questa nuova fase, che per le Agenzie assicurative non ha modificato lo svolgimento delle attività lavorative, richiede ancor maggior attenzione rispetto alle misure di sicurezza, di prevenzione e protezione da adottare nei luoghi di lavoro per garantire la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, dei clienti ed evitare il rischio di contagio.

Nuove misure sono presenti nell’ultimo Decreto “Rilancio”, che regolamenta ulteriormente, estendendone le coperture ed il periodo di utilizzo, gli ammortizzatori sociali, i congedi parentali, i permessi straordinari per le diverse necessità di cura delle persone più fragili e anche l’utilizzo di strumenti organizzativi riguardanti l’attività di lavoro, tra i quali il lavoro agile. Sulle novità del decreto ci sarà una ulteriore comunicazione informativa.

Quindi, il nostro impegno sindacale continuerà, come e più di prima, per far sì che in tutti i luoghi di lavoro vengano rispettati i Protocolli di sicurezza sottoscritti da CGIL CISL e UIL con le Parti Datoriali e con il Governo e che sono stati inseriti nei DPCM.

A tal fine, i nostri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) effettueranno sopralluoghi negli uffici, seguendo le modalità normativamente fissate, per verificare che siano rispettate tutte le previsioni, salvo denuncia agli organismi di controllo competenti (ricordiamo che, qualora fossero accertate violazioni, è prevista la sospensione dell’attività fino alla messa in sicurezza).

Vi chiediamo di continuare a fornirci le vostre segnalazioni, comunicandoci eventuali difformità applicative rispetto ai protocolli di sicurezza o richieste anomale dei datori di lavoro, per permetterci di intervenire tempestivamente e di svolgere al meglio il nostro lavoro di tutela dei diritti.

Roma, 18 maggio 2020

 

La Delegazione Nazionale Appalto Assicurativo FISAC CGIL