Arriva l’Assegno Unico per i figli

La Legge di Stabilità ha previsto una grande novità per il sostegno economico delle famiglie. A decorrere dal prossimo 3 luglio verrà introdotto l’Assegno Unico per i Figli che andrà a sostituire gli assegni familiari, le detrazioni Irpef e altre misure dedicate alle famiglie.

L’assegno unico sarà una grande novità, introdotta dalla legge di Bilancio per il sostegno economico delle famiglie, e che coinvolgerà circa 11 milioni di persone.

Sarà rivolto a:

  • genitori lavoratori dipendenti, autonomi e incapienti;
  • verrà riconosciuto dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni di ciascun figlio;
  • sarà composto da una quota fissa e una variabile calcolata in base al numero dei figli ed alla loro età e che terrà conto del valore ISEE.
  • le famiglie con figli disabili avranno diritto a una maggiorazione del sostegno nella misura minima del 3o% fino a un massimo del so%.

All’introduzione dell’assegno unico per i figli seguirà il graduale superamento/soppressione delle seguenti prestazioni bonus:

  • Assegno al nucleo familiare ANF
  • Detrazioni Irpef figli a carico
  • Assegno di natalità o Bonus Bebè
  • Premio alla nascita o Bonus Mamma Domani
  • L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, erogati dai Comuni

Tenuto conto dell’ampia platea destinataria della misura consigliamo di richiedere già l’attestazione ISEE 2021 necessaria alla richiesta dell’assegno unico.

Tutti coloro che sono in possesso dell’identità elettronica (SPID) possono richiedere l’Isee direttamente dal sito dell’INPS, anche nella versione precompilata.

Per chi non fosse in possesso della SPID, o preferisse utilizzare la procedura tradizionale, i CAAF CGIL sono a disposizione di chiunque ne facesse richiesta.

Prenota subito la tua pratica ISEE 2021, rivolgiti al CAAF CGIL o al tuo rappresentante sindacale FISAC CGIL

Fonte: Fisac BPER Banca




Devi richiedere gli assegni familiari? Ti aiutiamo noi

A partire dal primo luglio 2019 è necessario rinnovare la richiesta per gli Assegni Nucleo Familiare, come già spiegato in precedenti articoli.

La novità introdotta dalla circolare INPS n.45 de 22/3/2019 è l’obbligo di inoltrare la richiesta esclusivamente in via telematica, direttamente all’INPS: quindi non saranno più le aziende a fare da tramite tra i lavoratori e l’Ente, com’è accaduto fino ad ora.

Per continuare a percepire gli assegni i diretti interessati avranno quindi due possibilità:

  1. Richiedere il PIN per l’accesso al sito dell’INPS (o l’Identità Digitale SPID) e provvedere ad inserire la domanda in via telematica.
  2. Effettuare la richiesta tramite un Patronato

Per agevolare i nostri iscritti abbiamo preso accordi con i Patronati Inca operanti in Provincia dell’Aquila, concordando la raccolta direttamente sul posto di lavoro della documentazione necessaria, la consegna al Patronato ed il successivo inoltro della domanda da parte dell’Inca, limitando al minimo i disagi per i lavoratori interessati.

Questi i documenti che gli interessati dovranno fornirci per consentire l’inoltro della domanda:

  • Modelli CUD o 730 (preferibile) dell’anno 2019 – quindi con i redditi del 2018 – di tutti i componenti del nucleo familiare che lavorano.
  • Copia fronte retro del documento d’identità del richiedente e copia dei codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare.
  • Attestazione firmata dall’altro genitore che attesta di non aver richiesto a sua volta l’erogazione di Assegni Familiari (scarica il modello).
  • Codice fiscale dell’Azienda presso la quale lavora il richiedente (va bene una fotocopia della busta paga, sulla quale è riportato).
  • Data del matrimonio (per chi è sposato) e numero di cellulare del richiedente.
  • Solo per i lavoratori che hanno la famiglia residente in un altro Paese convenzionato per l’Italia: copia del provvedimento INPS di autorizzazione.

Il servizio viene prestato gratuitamente a tutti gli iscritti alla CGIL. Per i non iscritti è comunque possibile accedervi, sostenendo un costo di € 20 come previsto dalla convenzione firmata dall’INPS con tutti i patronati.

Per informazioni potete rivolgersi ai Vostri rappresentati in azienda o direttamente alla Segreteria Fisac:

Luca Copersini tel. 346 1493811

email [email protected]

 

N.B. Il Patronato inserirà le richieste nel giro di qualche giorno. Questo non comporterà perdite per i beneficiari perché, nel caso la richiesta venisse inoltrata successivamente al mese di luglio, in occasione del primo pagamento verranno corrisposti gli arretrati. Tuttavia, chi volesse assicurarsi l’inserimento della richiesta in tempi più rapidi può recarsi personalmente presso i Patronati Inca dotandosi dei documenti precedentemente elencati.

 




Assegni per il nucleo familiare (ANF) 2019

Con la Circolare numero n. 45 del 22 marzo 2019, che riportiamo in calce, l’INPS ha fornito le nuove modalità di presentazione della domanda che, per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, dovrà essere inoltrata esclusivamente all’INPS ed in via telematica (in precedenza veniva presentata al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP SR16”).

Si trasmettono in allegato anche le nuove tabelle delle fasce di reddito per l’erogazione degli assegni familiari valide per il periodo 1° luglio 2019 –  30 giugno 2020.

Assegni per il nucleo familiare: 

Di cosa si tratta
L’ANF è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti ed i pensionati che viene erogato su richiesta annuale del lavoratore in via telematica all’INPS
 
Chi ha diritto alla corresponsione dell’assegno ed in quale misura
NB:  si raccomanda di verificare sempre la propria situazione familiare rispetto alle tabelle e non dare per scontato che non si ha diritto alla corresponsione dell’ANF
Il diritto e la misura dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dalle caratteristiche e dal reddito del nucleo familiare.
Per avere diritto alla corresponsione occorre che almeno il 70% del reddito familiare derivi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
Il reddito da prendere a riferimento è cumulativamente quello del richiedente e quelli di tutti gli altri componenti del nucleo familiare validi ai fini IRPEF dell’anno precedente.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori ad € 1.032,92 (ad esempio gli interessi maturati su depositi, titoli ecc.).
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l’assegno del nucleo familiare stesso.
L’attestazione del reddito del nucleo familiare è effettuata con autocertificazione (all’interno della procedura di presentazione della domanda)
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Per l’erogazione dell’assegno, in presenza ovviamente dei prescritti requisiti, si dovrà fare riferimento al reddito familiare complessivo dell’anno 2018 ed alle relative tabelle INPS.
Composizione del nucleo familiare ai fini dell’ANF
  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione da parte dell’INPS;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione da parte dell’INPS;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione da parte dell’INPS;
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione da parte dell’INPS.
Termini di presentazione della domanda
Dal 1° luglio di ogni anno in via telematica all’Inps a valere per il periodo 1° luglio dell’anno corrente fino al 30 giugno dell’anno successivo.
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Nel caso in cui negli anni passati non si sia presentata domanda per l’ANF e se ne aveva diritto, è possibile recuperare fino a 5 anni di arretrati inserendo sul portale INPS le relative domande per ogni anno. Ogni domanda deve essere debitamente compilata con i dati relativi al nucleo familiare ed ai redditi conseguiti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno di riferimento.
Chi paga l’ANF
L’assegno viene erogato in busta paga.
E’ tuttavia possibile richiederne il pagamento in favore del coniuge che non ha un rapporto di lavoro o non è titolare di pensione.
Casi particolari
  • In caso di variazione del nucleo familiare cambiano i parametri di riferimento per il calcolo e l’erogazione dell’assegno ed è necessario quindi segnalare la variazione all’INPS.
  • Per il personale a part time l’assegno spetta in misura intera se l’orario di lavoro non è inferiore alle 24 ore settimanali; in caso contrario, vengono riconosciuti tanti assegni quante sono le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro nella giornata

La FISAC-CGIL in azienda e gli uffici del patronato INCA CGIL della tua città sono a disposizione per verificare la singola posizione e fornire consulenza e supporto per la presentazione telematica della domanda.
Contatta quindi il tuo rappresentante sindacale Fisac-CGIL in azienda o rivolgiti
ad un  PATRONATO INCA CGIL (http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx) per
effettuare la domanda in via telematica
 
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In allegato:

Scarica il volantino: FisacInforma – ANF 2019