Permessi Legge 104/92 condivisi. Come funzionano?


Il presente articolo analizza la disciplina dei permessi ex art. 33, comma 3, Legge 104/92, come modificata dal D.Lgs. 105/2022, che ha eliminato il principio del “referente unico” per l’assistenza al disabile grave, consentendo a più soggetti di fruire dei permessi in modo alternativo. L’articolo approfondisce le modalità di calcolo delle ore di permessi ex Legge 104/92 tra più lavoratori, con particolare attenzione al caso di lavoratori con contratti part-time, evidenziando le criticità interpretative e applicative che emergono in relazione alla frazionabilità dei permessi e al coordinamento tra i diversi fruitori.

Cosa si intende per referente unico

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’articolo 33, comma 3, prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti di usufruire di permessi retribuiti per l’assistenza a familiari o affini con disabilità in situazione di gravità.

Inizialmente, la normativa prevedeva la figura del “referente unico” per l’assistenza, con la conseguenza che, a esclusione dei genitori, solo un lavoratore dipendente poteva fruire dei permessi 104 per l’assistenza alla stessa persona disabile.

Tuttavia, il D.Lgs. 105/2022 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dei permessi ex lege 104/92, eliminando il principio del “referente unico” e consentendo a più soggetti di fruire dei permessi.

Quindi oggi l’articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne tuttavia solo in via alternativa tra loro.

Questa innovazione normativa ha sollevato diverse questioni interpretative e applicative, in particolare in relazione al calcolo delle ore di permesso spettanti a ciascun lavoratore e alla gestione della fruizione dei permessi tra più soggetti.

Come chiarito dal messaggio INPS n. 3096/2022, la nuova formulazione dell’articolo 33, comma 3, stabilisce che «fermo restando il limite complessivo di tre giorni per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro».

Pertanto, dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto (coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti e affini entro il terzo grado) possono chiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi ex lege 104/92 in modo alternativo, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.

 

Modalità di calcolo delle ore di permesso

Per quanto riguarda il calcolo delle ore di permesso spettanti a ciascun lavoratore, occorre fare riferimento al messaggio INPS n. 16866/2007, che precisa quanto segue.

Circa la frazionabilità dei permessi 104, il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere.

L’algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente: (orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

Ad esempio, un dipendente con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su cinque giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso, perché l’algoritmo di calcolo sarà il seguente: (40 : 5) x 3 = 24.

La fruizione dei permessi tra lavoratori con contratti part-time

Nel caso di dipendenti con contratti part-time, il calcolo delle ore di permesso spettanti deve essere effettuato tenendo conto dell’orario di lavoro ridotto.

Ad esempio, nel caso di un lavoratore con un contratto part-time orizzontale di 16 ore settimanali su 40, il calcolo sarà il seguente: (16 : 40) x 24 = 9,6 ore mensili fruibili.

Tuttavia, la normativa non fornisce indicazioni precise sulle modalità di coordinamento tra i diversi fruitori dei permessi qualora uno o più di essi abbiano un contratto part-time.

Questo aspetto solleva diverse problematiche applicative. Si pensi all’ipotesi di due sorelle che fruiscono dei permessi ex lege 104/92 per l’assistenza alla stessa persona disabile. Una delle due ha un contratto full-time, mentre l’altra ha un contratto part-time orizzontale di 16 ore settimanali.

In questa circostanza, si pone il problema di come calcolare le ore di permesso residue spettanti alla sorella con contratto full-time, dopo che quella con contratto part-time ha fruito di alcune ore di permesso.

In assenza di precisazioni operative da parte dell’INPS, si potrebbe ipotizzare che le ore di permesso fruite dalla sorella con contratto part-time debbano essere ricalcolate e rapportate al tempo pieno dell’altra.

Ad esempio, se la sorella con contratto part-time fruisce di 4 ore di permesso, queste potrebbero essere rapportate al tempo pieno dell’altra con contratto full-time, con il risultato di 10 ore. Di conseguenza, alla lavoratrice a tempo pieno spetterebbero ancora 14 ore di permesso nello stesso mese.

Tuttavia, si tratta di una soluzione interpretativa, in quanto la normativa non fornisce indicazioni specifiche su questo punto.

Sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’INPS, al fine di fornire indicazioni operative certe e uniformi sull’applicazione della normativa in esame, in particolare per quanto riguarda la gestione della fruizione dei permessi tra lavoratori con contratti di lavoro diversi.

 

Fonte: La legge per tutti


 

Permessi L. 104/92 condivisi. A chi spetta l’intrasferibilità?

La norma stabilisce che i lavoratori che assistono un familiare con handicap in situazione di gravità hanno diritto a non essere trasferiti di sede senza il loro preventivo consenso. Non si fa espresso riferimento ad un unico familiare: deve pertanto intendersi che in caso di fruizione dei permessi condivisa tra più persone, ognuna di loro può beneficiare dell’intrasferibilità.
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