Le anticipazioni da Fondo Pensione e TFR

Anticipazioni per spese sanitarie

Questa tipologia di anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento, a fronte di spese sanitarie dovute a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il limite massimo richiedibile è pari al 75% del montante maturato fino alla data della richiesta.
complessiva delle anticipazioni richiedibili non potrà pertanto superare il 75% del montante complessivamente maturato durante tutto il periodo di contribuzione al fondo.

Un esempio aiuterà a capire meglio il meccanismo di calcolo.
Passano gli anni, il lavoratore accumula ulteriori € 10.000 di versamenti riportando il montante complessivo ad € 15.000.
Totale dei montanti accumulati: (€ 20.000 + € 10.000) = € 30.000.
Percentuale massima di anticipazione: 75% su € 30.000 = € 22.500.

A questo totale va sottratta la precedente anticipazione, quindi:
Il meccanismo di tassazione delle anticipazioni per spese sanitarie è lo stesso applicato alle prestazioni finali erogate sotto forma di capitale per i “nuovi iscritti”, riepilogato nella seguente tabella. Si tratta di una tassazione da considerare “provvisoria” in quanto soggetta a conguaglio in sede di riscatto o prestazione finale.

Periodo fiscale

Imponibile

Aliquota applicata

Fino al 31/12/2000

Montante al netto delle seguenti voci:

  • contributi del lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione

  • franchigia di € 309,87 per ogni anno di conferimento del TFR

Tassazione separata con “aliquota interna” calcolata con gli stessi criteri utilizzati per il TFR

Dal 2001 al 2006

Montante al netto delle seguenti voci:

  • rendimenti (già tassati alla fonte)

  • eventuali contributi non dedotti (in quanto superiori al limite annuo di deducibilità)

Tassazione separata con “aliquota interna” calcolata con gli stessi criteri utilizzati per il TFR

Montante al netto delle seguenti voci:

  • rendimenti (già tassati alla fonte

  • eventuali contributi non dedotti (in quanto superiori al limite annuo di deducibilità)

  • eventuali contributi versati in sostituzione del premio di risultato tramite welfare aziendale

Anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa

la richiesta può essere effettuata solo dopo 8 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

mposta sostitutiva con unica aliquota del 23%.

Anche in questo caso la tassazione è soggetta a successivo conguaglio.

Anticipazioni per ulteriori esigenze

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La tassazione di questo tipo di anticipazioni segue le stesse regole già viste per la prima casa, quindi meno favorevoli rispetto alle anticipazioni per spese sanitarie.

Differenze con il TFR

anticipazione per motivi di salute anche prima di questo termine).

  • non può superare il 70% del montante accantonato (contro il 75% anticipabile nella previdenza integrativa).

  • Reintegro delle anticipazioni

    Per maggiori approfondimenti sul tema dei fondi pensione è possibile scaricare il manuale “La fiscalità nella previdenza complementare”