Infortuni in itinere


Nel rientrare a casa dall’ufficio un lavoratore subisce un incidente. Viene portato al Pronto Soccorso dove gli viene rilasciata una prognosi di qualche giorno. Come deve comportarsi?

L’infortunio in itinere è una particolare tipologia di infortunio sul lavoro che il lavoratore subisce:
• Durante il normale percorso tra casa e ufficio (o sede del lavoro), sia nel percorso di andata che in quello di ritorno;
• Durante il normale percorso tra due diverse sedi di lavoro, se richiesto per esigenze di servizio;
• Durante il normale percorso tra l’ufficio e il luogo di consumo abituale dei pasti, se l’azienda non ha un servizio mensa.

Contrariamente ai sinistri stradali tout court, l’infortunio sul lavoro in itinere viene riconosciuto dall’Inail indipendentemente da chi lo ha causato: che si abbia torto o ragione, infatti, l’INAIL è tenuta a indennizzare il lavoratore infortunato, purché vengano rispettati alcuni criteri.

Affinché l’INAIL riconosca il sinistro come incidente in itinere, provvedendo così ad indennizzare il lavoratore, occorre che il tragitto percorso sia quello più breve e diretto possibile, salvo eventuali deviazioni e/o interruzioni cd “necessitate”, dovute cioè a forza maggiore (es.: traffico, lavori in corso, ecc.).
Eventuali eccezioni alla maggior brevità del percorso sono possibili per esigenze “essenziali ed improrogabili”, come ad es. passare a prendere uno o più colleghi, ma devono essere autorizzate dal datore di lavoro. Se il lavoratore, tuttavia, dovesse compiere una deviazione e/o un’interruzione per ragioni “del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate”, la copertura assicurativa dell’Inail verrebbe meno.

Anche l’utilizzo di un particolare mezzo influisce sul riconoscimento dell’ infortunio sul lavoro in itinere, bisogna infatti che siano stati utilizzati i seguenti mezzi:

• Mezzi pubblici;
• Auto o moto personali, se l’utilizzo del mezzo privato sia necessitato in quanto è dimostrabile la mancata copertura del tragitto da parte dei mezzi pubblici, o la loro incompatibilità o eccessiva scomodità rispetto agli orari di lavoro

E’ importante ricordare che, nel caso di utilizzo del mezzo privato, restano esclusi dalla copertura INAIL gli infortuni direttamente causati da:
• Lavoratore con patente sospesa, ritirata o mai conseguita;
• Lavoratore in stato di ebrezza o sotto l’influsso di psicofarmaci;
• Lavoratore sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene, sempre che non gli siano state somministrate per finalità terapeutiche.

Ecco, in concreto, alcune tipologie particolari di incidenti in itinere riconosciuti e indennizzati dall’INAIL:

• Lavoratore investito da un’auto, durante la pausa pranzo, nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l’azienda o comunque uno dei luoghi abituali in cui consuma i pasti;
• Incidente in auto avvenuto non sul tragitto più breve e diretto tra casa e ufficio, poiché il lavoratore ha compiuto una deviazione a causa di un precedente incidente;
• Tamponamento dell’auto che precede

LA VISITA PRESSO GLI AMBULATORI INAIL
In caso di infortunio sul lavoro è prevista la visita presso gli ambulatori Inail.

· Se la prognosi del Pronto Soccorso è uguale o inferiore a tre giorni, ed entro in quella data il lavoratore è in grado di riprendere l’attività, non ha bisogno del certificato Inail prima di tornare al lavoro.

· Se la prognosi del Pronto Soccorso è superiore a tre giorni il lavoratore è invitato a presentarsi all’Inail per la visita medica due-tre giorni prima della scadenza della prognosi:
1. l’Inail rilascerà un cartellino con un successivo appuntamento a visita in caso di continuazione della temporanea e un certificato da consegnare al datore di lavoro;
2. l’Inail provvederà alla chiusura della temporanea con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro.

I “portatori” di gesso o di tutore sono invitati a presentarsi a visita all’Inail dopo la rimozione degli stessi.

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