Congedo parentale Covid prorogato fino dal 31 marzo

Fino al 31 marzo 2022 è possibile usufruire del congedo per genitori lavoratori con figli positivi, in quarantena o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. La misura è dedicato solo a chi non può ricorrere allo smart working e si può fare richiesta del portale dell’Inps. Cosa c’è da sapere


 

Nei giorni scorsi c’era stata qualche lamentela perché ancora mancava la circolare operativa che permetteva agli uffici di dare attuazione alla proroga, consentendo ai genitori di richiedere il congedo. L’Inps aveva confermato “un problema di aggiornamento delle procedure”. L’8 gennaio infine, l’Istituto ha pubblicato un messaggio operativo per chiarire che le procedure di presentazione delle domande sono aperte e disponibili.

Il “Congedo parentale SARS CoV-2”, è destinato a “genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali”.

In sostanza, la misura è valida per lavoratori dipendenti pubblici e privati. Consente ai genitori di figli conviventi minori di anni 14, o con disabilità grave, di rimanere a casa, in maniera alternativa, se l’attività didattica in presenza dei figli venisse sospesa oppure nel caso i figli risultassero positivi o fossero costretti a stare in quarantena.

Si tratta quindi di un provvedimento utile per tutti quei lavoratori che non possono usufruire dello smart working e con la riapertura delle scuole potrebbero avere difficoltà a conciliare il proprio lavoro con eventuali problematiche del figlio legate per esempio alla Dad.

Il congedo parentale Covid era in scadenza il 31 dicembre 2021 ma il “decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221” ha prorogato la misura fino al 31 marzo 2022, in parallelo alla proroga dello stato d’emergenza. La domanda, attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Ci sono tre canali per farlo.

Il primo è il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le altre due modalità sono: tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); oppure tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L’Inps ha chiarito anche che con un successivo messaggio, “all’esito del rilascio degli aggiornamenti in corso sulla relativa procedura, saranno comunicate le modalità per la presentazione delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti alla Gestione separata” .

 

Fonte: tg24.sky.it




Over 50 al lavoro solo se vaccinati

Il consiglio dei ministri approva all’unanimità l’obbligo vaccinale per i nati prima del 1972. Nuove norme anche per lo smart working. A scuola regole in base alle fasce d’età


Il governo approva un nuovo provvedimento per tentare di fermare la crescita dei contagi ma la maggioranza si divide sull’introduzione dell’obbligo del super green pass per accedere ai servizi o entrare nei negozi, con la Lega che dopo aver minacciato l’astensione deve incassare la linea imposta del premier Mario Draghi sull’obbligo vaccinale.

Appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, scatterà l’obbligo del vaccino fino al 15 giugno per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno entro quella data, con l’esenzione solo per chi ha un certificato medico. Chi è guarito, invece, dovrà vaccinarsi obbligatoriamente dopo 6 mesi.

Le norme
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico. È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Lo smart working
Insieme alla norma sull’obbligo l’altra misura sulla quale si punta per contenere la curva del contagio è nuovamente il ricorso allo smart working. Il governo, attraverso i ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo smart working.

La scuola
Riapertura regolare dal 10 gennaio ma con nuove regole legate alle fasce d’età:
– scuole materne, nel caso di 1 positivo in classe scatterà la quarantena per tutta la classe.
– scuole primarie, nel caso di 2 positivi scatterà la quarantena per tutta la classe (7 giorni); con un solo caso la classe resta in presenza con testing di verifica.
– scuole secondarie di primo e secondo grado nel caso di 1 solo positivo è prevista la sorveglianza stretta; con 2 casi, la classe resta in presenza con autosorveglianza e mascherine Ffp2; con 3 casi solo i vaccinati resterebbero in presenza e monitorati, i non vaccinati andrebbero in Dad; dal quarto caso, tutti andranno in dad.

 

Fonte: www.collettiva.it




Simulazione importo assegno unico

È online la Simulazione per l’importo dell’assegno unico per simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

Il servizio è accessibile da qualunque dispositivo mobile o fisso e non sono richieste credenziali per il suo utilizzo.
Il risultato del simulatore è indicativo.

  • Qui le istruzioni per la compilazione
  • Da qui si potrà accedere al simulatore per poter fare una prima verifica

Ovviamente il risultato del simulatore dell’assegno unico è solamente indicativo.

Nei prossimi giorni vi daremo maggiori dettagli sulla gestione delle domande.

Fonte: Fisac Gruppo Bper




Il Super Green Pass è ufficiale: approvato il Decreto

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Super Green Pass, adesso è ufficiale: ecco le novità che arrivano con il Decreto che lo riguarda.


La nuova stretta per contenere la quarta ondata del Covid è stata messa sul tavolo del Consiglio dei ministri che si è tenuto ieri pomeriggio alle 15.30 e illustrata dettagliatamente nella Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi insieme ai Ministri della Salute Speranza e per gli Affari regionali Gelmini.

Un decreto che purtroppo sembra essere quasi urgente, ancor più dopo l’allarme dell’Oms che stima che il computo dei morti per la pandemia di Covid salirà a 2.2 milioni solo in Europa entro la primavera.

Ci sarà una pressione elevata o estrema sui posti letto negli ospedali in 25 Paesi europei” spiega l’Oms mentre l’agenzia per il monitoraggio dei servizi sanitari regionali Agenas registra la crescita in otto regioni e province autonome italiane della percentuale di posti in reparto occupati da pazienti con sintomi.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo il Cdm ha tenuto una conferenza stampainsieme ai Ministri della Salute Speranza e per gli Affari regionali Gelmini, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Potete riguardarla nel player video qui di seguito.

Comunque il Premier rassicura: “La situazione è sotto controllo, una tra le migliori in Europa grazie anche e soprattutto alla campagna vaccinale in atto. Voglio ringraziare gli italiani che stanno partecipando alla vaccinazione e anche quelli che stanno partecipando alla terza dose. […] Nonostante tutto la situazione è in lieve, ma costante peggioramento.


Il Super Green Pass è ufficiale: approvato il Decreto

Con il super green pass in particolare l’ingresso a cinema, teatri, palestre ma anche bar e ristoranti sarà vincolato alla immunizzazione dal Covid-19.

In sintesi il nuovo provvedimento prevede un super green pass solo per vaccinati e guariti, che potranno accedere a ristoranti, cinema, teatri, piscine, palestre, stadi, discoteche.

Dunque per poter accedere al green pass sono consentite solamente le seguenti casistiche:

  • vaccinazione
  • guarigione da Covid.

Un rafforzamento del green pass per evitare chiusure e restrizione capienze, salvaguardando i vaccinati.

Dunque si prevede una stretta sui No Vax, esclusi dalle attività ricreative (bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre) da subito e ovunque, superando il sistema a colori.

Di fronte a una risalita veloce della curva epidemiologica, che senza potrebbe provocare nuove limitazioni per tutti gli italiani, si sceglie di imporre divieti soltanto ai no vax.

Estesione e durata del Green Pass

L’estensione del Green Pass è prevista anche per alberghi, trasporti ferroviari e spogliatoi di attività sportive.

Inoltre, molto importante, avverrà la riduzione della durata del green pass, che passerà da 12 a 9 mesi.

Obbligo vaccinale

Avverrà l’introduzione dell’obbligo della terza dose per i sanitari e il personale che lavora nelle Residenze sanitarie assistite. Ma non solo: esteso anche a forze dell’ordine e personale scolastico.

C’è anche l’importante decisione di anticipare la terza dose, da sei a cinque mesi. 

Mascherine

Per quanto riguarda le mascherine:

  • in zona bianca resteranno obbligatorie solo al chiuso
  • l’obbligo di mascherina all’aperto scatterà invece in zona gialla – come ora – e non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid.

Rafforzamento dei controlli Green Pass sul territorio

Infine viene chiesto ai comitati di sicurezza e ordine pubblico di costruire dei veri e propri piani d’azione, con una relazione settimanale da inviare al Ministro dell’Interno.

Entrata in vigore del provvedimento

Il provvedimento entrerà in vigore dal 6 Dicembre e sarà valido fino al 15 Gennaio.

Le misure dunque saranno già operative per la festa dell’Immacolata, con milioni di italiani che in quei giorni si potrebbero spostare nelle località sciistiche.

Fonte: www.lentepubblica.it




Aggiornamento guida maternità, paternità, adozione

È stata pubblicato l’aggiornamento della guida Fisac Cgil relativa a maternità, paternità e adozione.

La guida è disponibile in formato PDF a questo link

 

Ricordiamo che tutte le guide fisac sono disponibili sul nostro sito, nella sezione Guide e manuali




Cassazione: legittimo il licenziamento del bancario che spia i conti dei clienti Vip

La Suprema corte, sentenza n. 34717 depositata oggi, ha respinto il ricorso di un addetto al servizio clienti allontanato per “accesso abusivo al sistema informatico”


 

È legittimo il licenziamento del ‘bancario’ che si metta a curiosare tra i conti correnti dei Vip in assenza di qualsivoglia autorizzazione. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di cassazione, sentenza n. 34717 depositata oggi, rigettando il ricorso un addetto al servizio clienti della filiale Unicredit di Foggia.

A seguito di una segnalazione da parte della Outgoing Foreign Payments Office di UBIS (società del gruppo UniCredit), la banca, avuto contezza del comportamento scorretto e dell’assenza di alcuna autorizzazione, aveva contestato al dipendente “l’accesso abusivo o comunque non consentito, al sistema informatico della Banca per controllare decine di schede-cliente di personaggi dello spettacolo carpendone quindi i dati sensibili”. E poi lo aveva licenziato.

Il dipendente era stato poi reintegrato dal Tribunale di Foggia ma la Corte di appello di Bari, rovesciando il verdetto, aveva confermato il licenziamento, condannandolo anche alla restituzione delle eventuali somme percepite a titolo indennitario. Proposto ricorso in Cassazione, aveva sostenuto, tra l’altro, che siccome la banca non aveva in alcun modo protetto i dati contenuti nella “scheda cliente”, egli aveva ritenuto di “non violare i dati sensibili altrui”.

Per la Suprema corte però il motivo non convince: “Il potere di disporre di strumenti informatici volti al compimento delle operazioni finanziarie presso un istituto bancario – si legge nella sentenza – non è di certo sinonimo di accesso indiscriminato a banche dati. Né si può ritenere, nel caso di specie, che sussista un onere di impedire l’accesso a tali dati da parte della banca, che, stante il rapporto fiduciario tra datore e prestatore di lavoro, conceda l’utilizzo di tali strumenti informatici ai propri dipendenti affinché operino in maniera lecita durante la prestazione lavorativa”.

Bocciata dunque definitivamente la tesi del ricorrente che, scrive la Corte, “ancora una volta, tenta di invocare una sorta di esimente per elidere l’illiceità del suo comportamento, imputando paradossalmente alla banca la mancata predisposizione di adeguate protezioni dei dati dei clienti”.

 

Fonte: ntpulsdiritto.ilsole24ore.com




Per la Cassazione l’azienda può controllare dal PC quello che fa il dipendente in orario di lavoro

E’ la sentenza della Cassazione n. 32760/2021 e farà giurisprudenza: o almeno potrebbe farla, perché interpreta in maniera diversa una norma già esistente da tempo, in dettaglio l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

L’art 4 prevedeva la possibilità di una verifica, in forma collettiva, dei pc e dispositivi aziendali dei dipendenti da parte del datore di lavoro in caso di fondato sospetto di illecito utilizzo degli stessi. Nel 2015 viene poi approvato il Jobs Act, che apporta modifiche all’art 4: al contrario di quanto era illegittimo in passato, il Jobs Act prevede per le aziende la possibilità di raccogliere dati ed elementi dai dispositivi usati dal dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni al fine di verificare la diligenza del dipendente.


La sentenza 32760 della Cassazione e la nuova formulazione dell’art 4 dello Statuto dei lavoratori


La sentenza della Cassazione arriva su un caso specifico: una nota azienda di moda sospese per un giorno dal servizio e dalla retribuzione un dipendente che aveva utilizzato il PC aziendale per effettuare acquisti personali online. Il dipendente faceva ricorso e sia il Tribunale che la Corte di Appello condannavano l’azienda ad annullare le sanzioni: i giudici avevano in entrambi i casi specificato che l’attività di controllo da parte dell’azienda sarebbe stata legittima solo previo accordo sindacale. In assenza di accordo il comportamento del dipendente non poteva essere sanzionato.

Questa è però l’applicazione dell’art 4 dello Statuto dei Lavoratori vecchia interpretazione, ovvero precedente all’approvazione del Jobs Act. I fatti contestati risalgono appunto al 2012, cioè in data antecedente all’approvazione del Jobs Act e quindi alle modifiche dell’art 4.

Ecco perchè la Cassazione, con sentenza pubblicata il 9 Novembre, ha confermato le decisioni dei giudici precedenti: illegittima la sanzione, ma solo perchè i fatti sono antecedenti alla riformulazione dell’art.4.

In dettaglio si legge nella sentenza della Cassazione:
È bene chiarire che i fatti oggetto di causa sono precedenti l’entrata in vigore del Dlgs 14settembre 2015, n. 151 che ha modificato in senso più restrittivo l’art. 4 L. 300/1970, stabilendo che “la disposizione di cui al comma 1 (gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze“.

Da questo punto di vista, la sentenza apre alla possibilità di utilizzare a fini di verifica della diligenza dei dipendenti anche i dati che emergono dai tornelli e dai dispositivi che registrano gli accessi del personale nella sede lavorativa.

In breve, “dopo il cd. Jobs Act, gli elementi raccolti tramite tali strumenti possono essere utilizzati anche per verificare la diligenza del dipendente nello svolgimento del proprio lavoro, con tutti i risvolti” dicono gli Ermellini. La nuova formulazione esclude la necessità di accordo con i sindacati per il controllo sui sistemi informatici in uso ai dipendenti, ma questa rimane vigente per gli impianti audiovisivi che possono riprendere il personale.

Fonte: accademiaitalianaprivacy.it




I limiti all’uso di contanti a partire dal 2022

Ecco cosa cambia a partire dall’anno prossimo in materia di utilizzo di denaro contante.


Entrano in vigore il 1° gennaio 2022 i nuovi limiti all’uso di contanti, con la conseguente modifica delle sanzioni per chi non rispetta le regole.

La nuova soglia dei pagamenti era già prevista da tempo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge numero 157 del 2019.

Fino al al 31 dicembre 2021, dunque, il limite di utilizzo per acquisti e vendite in Italia e all’Estero è fissato a 1.999,99 euro (quindi la soglia simbolica è 2mila euro) per singolo pagamento o transazioni frazionate ma collegate tra loro.

Per operazioni frazionate (artificiosamente o meno) si intendono quelle effettuate in un arco di temporale di 7 giorni.

I limiti all’uso di contanti a partire dal 2022

Dal primo gennaio 2022 il limite al contante scende a mille euro.

La nuova soglia dei contanti dal 1° gennaio 2022, fissata a 999,99 euro, viene applicata per qualsiasi tipo di pagamento, cioè di passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche.

Questo significa che non solo l’acquisto di un bene o la prestazione di un professionista ma anche una donazione o un prestito a un figlio per una cifra di almeno 1.000 euro dovrà essere giustificato ed effettuato con un tipo di pagamento tracciabile, come un bonifico.

La precisione è importante perché può costare una sanzione: pagare 999,99 euro in contanti dal primo giorno del 2022 è lecito, pagare 1.000 euro, cioè un centesimo in più, no.

Tuttavia, nulla cambia per quanto riguarda prelievi e versamenti in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti diversi ma di movimenti che interessano una sola persona, come andare in banca a ritirare 1.500 euro.

Ricordiamo che il divieto di trasferire denaro in contanti ad altro soggetto oltre i limiti stabiliti si riferisce anche ai titoli al portatore in euro o in valuta estera, comprese le donazioni o le erogazioni a favore di parenti.

 

Fonte: www.lentepubblica.it




La quarantena per Covid-19 torna ad essere indennizzata come malattia

La quarantena per Covid-19 torna ad essere indennizzata come malattia. Trovata la copertura finanziaria nel decreto legge fisco-lavoro, n. 146/2021, pubblicato il 21 ottobre in Gazzetta Ufficiale, che stanzia i fondi per garantire questa prestazione fino al 31 dicembre. 



Il provvedimento, modificando in parte l’articolo 26, comma 5 del decreto legge Cura Italia (n. 18 del marzo 2020)  riguarda sia i dipendenti del settore privato, sia i lavoratori fragili del settore pubblico e privato, che non possono svolgere l’attività in smart working. 

Con il nuovo decreto, già in vigore dal 21 ottobre  per chi si trovi in quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare, l’Inps torna, quindi, a farsi carico del costo integrale dell’indennità di malattia, così come era stato chiesto dai sindacati, preoccupati del venir meno di questa tutela, dopo la pubblicazione del messaggio Inps n. 2842 del 6 agosto scorso, nel quale l’Istituto avvertiva che, in assenza di rifinanziamento della malattia per quarantena, i lavoratori in queste situazioni avrebbero dovuto addirittura restituire le indennità già corrisposte.

A copertura dei costi finanziari, il Governo ha stanziato 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e 976,7 milioni di euro per il 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. Come di consueto, l’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa assicurando le tutele  fino al raggiungimento del tetto previsto, oltre il quale l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Il decreto ha inoltre previsto un rimborso forfetario in favore di quei datori di lavoro del settore privato (esclusi quelli domestici) che pagano anticipatamente la malattia direttamente al lavoratore. L’importo è ari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele, da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Inps.

 




Green pass obbligatorio dal 15 ottobre: come funzionerà

Il decreto legge “Green pass bis” rende obbligatoria la certificazione verde su tutti i posti di lavoro pubblici e privati, con vigenza dal 15 ottobre prossimo. Previste le sanzioni pecuniarie e la sospensione dopo cinque giorni di assenza per i dipendenti pubblici, mentre sarà dal primo giorno per i lavoratori del settore privato. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Obbligo di Green pass in capo a magistrati e personale, per accedere alle aule di giustizia, ma non per gli avvocati.


 

Il d.l. Greenpass bis

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 16 settembre, ha approvato un ulteriore d.l. che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19, ed il rafforzamento del sistema di screening.

Lavoro pubblico

Il personale delle Amministrazioni pubbliche deve essere in possono delle certificazioni verdi. Questa è una delle novità più salienti del provvedimento. Viene ricompreso, in tale obbligo, il personale di:

  • Autorità indipendenti,
  • Consob,
  • Covip,
  • Banca d’Italia,
  • enti pubblici economici,
  • organi di rilevanza costituzionale.

Il vincolo opera pure per:

  • i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice,
  • soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro di strutture siffatte. Sono i datori di lavoro a dover riscontrare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre prossimo devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati, se possibile, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Il decreto precisa, inoltre, che i datori di lavoro devono individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Inoltre, il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde e, dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro risulterà sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Viene comunque mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti in assenza di Certificazione sul luogo di lavoro, viene prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro, comunque restando ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Organi costituzionali

L’obbligo di Green Pass è esteso finanche ai soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Per l’effetto, gli organi costituzionali devono adeguare il proprio ordinamento alle più recenti disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

Lavoro privato

Sono tenuti a possedere e a esibire, dietro richiesta, i Certificati Verdi, coloro che prestano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su istanza, del Certificato Verde, sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. Al pari del lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover salvaguardare il rispetto delle prescrizioni.

Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno posti in essere, preferibilmente, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro, ulteriormente, individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle possibili violazioni.

Le nuove norme stabiliscono che il personale obbligato al Green Pass, qualora comunichi di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verrà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione dello stesso. Non sono previste conseguenze disciplinari e, al contempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso contravvenendo all’obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi a prezzo calmierato

Il d.l. prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, d’intesa con il Ministro della salute.

L’obbligo vale per le farmacie che presentano i requisiti prescritti. Inoltre, viene stabilita la gratuità dei tamponi per coloro che risultano essere stati esentati dalla vaccinazione.

Tribunali

Al fine di accedere agli uffici giudiziari, il personale amministrativo ed i magistrati devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Viene precisato che per consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende a:

  • avvocati,
  • altri difensori,
  • consulenti,
  • periti,
  • altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia,
  • testimoni,
  • parti del processo.


Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il CTS dovrà esprimere un parere in ordine alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi ove si svolgono attività:

  • culturali,
  • sportive,
  • sociali,
  • ricreative.

La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei provvedimenti successivi.

Sostegno allo sport di base

Preso atto della pesante crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza sanitaria, il d.l. interviene:

  • a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
  • a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;
  • per incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport.

Inoltre, le risorse potranno essere destinate a garantire un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche tramite finanziamenti a fondo perduto da assegnare ad associazioni e società sportive dilettantistiche.

Fonte: www.altalex.it