L’INPS cambia idea: ammessa parziale cumulabilità tra permessi Covid e Bonus baby sitting

Pubblichiamo al volo un importante aggiornamento dell’INPS, che – contrariamente a quanto stabilito finora – ammette la parziale cumulabilità tra Permessi Straordinari Covid- 19 e Bonus Baby Sitting.

Ricordiamo che Il bonus Bonus baby-sitting e centri estivi è fruibile fino al 31 luglio 2020. Per la comprovata iscrizione ai centri estivi è prevista la possibilità di scegliere l’accredito di una parte o dell’intero importo.
Alcune precisazioni:
  • I bonus possono essere fruiti in alternativa al congedo Covid-19, incrementato fino ad un massimo complessivo di 30 giorni. Se il periodo di fruizione del congedo non supera i 15 giorni, le due prestazioni sono cumulabili e si potrà beneficiare dell’importo residuo;
  • Il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus nido;
  • bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid-19, disoccupato, non lavoratore e percettore di NASpI, CIGO, CIGS, CIGD ecc.
  • Se entrambi i genitori sono beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei giorni di sospensione dell’attività lavorativa;
  • Se solo un genitore beneficia di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del bonus;
  • I bonus possono spettare in caso di lavoro agile.
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I dettagli sul sito dell’INPS
Fonte:  Fisac Intesa Sanpaolo



Bonus vacanze: procedure al via

L’Agenzia delle Entrate ha già fornito le indicazioni per richiedere e utilizzare il bonus vacanze: adesso si sblocca la situazione anche lato “strutture ricettive”.


Covid-19 e Bonus Vacanze: dopo che nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha dato le prime indicazioni adesso le procedure prendono forma.

Ecco i dettagli.

Covid-19 e Bonus Vacanze: le ultime novità

Sul portale di Federalberghi (www.italyhotels.it) infatti sarà disponibile a breve l’elenco delle strutture turistico ricettive italiane disponibili ad accettare i bonus. Già lanciata una grande indagine online, per intervistare oltre 28.000 soci.

Sono inoltre allo studio accordi con il sistema bancario, per agevolare la conoscenza del nuovo istituto e delle procedure che gli albergatori dovranno seguire per ottenere il rimborso dei buoni da parte del sistema bancario.

Infine, Abi e Federalberghi hanno stipulato un Protocollo di intesa per agire insieme perché la misura del “Bonus vacanze” abbia un ampio e tempestivo utilizzo.

A tal fine intendono diffondere la conoscenza della misura e sollecitare i propri rispettivi associati a contribuire fattivamente alla diffusione e all’applicazione della misura.

Che cos’è il Bonus Vacanze?

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto un bonus, il “tax credit/bonus vacanze”. I nuclei familiari con in reddito ISEE fino a 40.000 euro possono richiedere e usufruire del bonus, nella forma del credito, a decorrere dal 1° luglio 2020.

Tale bonus pari a un massimo di 500 euro per nucleo familiare è usufruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, il restante 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi della famiglia.

Lo sconto dell’80% sarà rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà, in alternativa, di cessione a terzi, anche a banche o intermediari finanziari.

Quanti italiani partiranno?

A fare una stima è la stessa Federalberghi. Infatti, con il supporto dell’Istituto ACS Marketing Solutions, ha realizzato un’indagine su un campione rappresentativo della popolazione italiana, per sondare gli umori del mercato, che sembra aver apprezzato la novità.

L’80% degli italiani conosce o almeno ha sentito parlare del “bonus vacanze”. La percentuale sale al 91,6% se si considerano coloro che intendono fare una vacanza quest’estate.

Il 52,2% degli italiani che andranno in vacanza nel 2020 ha intenzione di richiedere il bonus vacanze. Di questi, il 57% intende utilizzare il bonus entro settembre, mentre il 16,7% guarda ai mesi successivi. Infine, il 26,2% è ancora indeciso.

 

Fonte: lentepubblica.it




La famiglia Regeni tradita dal Governo

L’esecutivo ha dato il via libera alla vendita di due fregate all’Egitto. E la verità su Giulio?

«Le navi e le armi che venderemo ad Al Sisi serviranno a perpetuare le violazioni dei diritti umani contro le quali abbiamo sempre combattuto».

E con questa frase dei genitori di Giulio Regeni potremmo chiudere l’articolo.

Meno di un anno fa, a ottobre, il Ministro degli Esteri del Conte 2, Luigi Di Maio, diceva a Paola e Claudio Regeni: «Per l’Italia è arrivato il momento di cambiare passo e atteggiamento nei rapporti con l’Egitto. Lo stallo con l’Egitto non è più tollerabile. Per noi la verità sull’omicidio di Giulio è una priorità che non può subire alcuna deroga».

Più che un cambiamento di passo ora sembra una giravolta: il governo ha dato il via libera alla vendita all’Egitto di due fregate Fremm, importanti navi militari costruite in Italia da Fincantieri.

Scrive Giuliano Foschini su Repubblica: “Una vendita delicatissima perché quelle navi erano destinate alla Marina militare italiana che, già nei mesi scorsi, aveva fatto trapelare tutto il suo disappunto per l’operazione. Delicatissima perché certifica un nuovo strettissimo legame politico e commerciale tra l’Italia il governo del Cairo, che mai in questi quattro anni ha collaborato per trovare i nomi dei sequestratori, torturatori e assassini di Giulio Regeni. E che il 7 febbraio ha arrestato lo studente egiziano dell’università di Bologna, Patrick Zaki. Che, ancora oggi, tiene in carcere”.

E sembra non sia finita qui, oltre alle due fregate un accordo prevede la vendita all’Egitto anche di pattugliatori navali, cacciabombardieri e aerei addestratori M346. Insomma, il governo egiziano è un ottimo cliente dell’industria bellica italiana.

“Ci sentiamo traditi. Ma anche offesi e indignati dall’uso che si fa di Giulio” dice ancora la famiglia Regeni. “Perché ogni volta che si chiude un accordo commerciale con l’Egitto, ogni volta che si certifica che quello di Al Sisi è un governo amico, tirano in ballo il nome di Giulio come a volersi lavare la coscienza. No, così non ci stiamo più”.

Verità per Giulio Regeni e libertà per Patrick, e un po’ di etica in più, signori del Governo.

Pecunia olet, eccome.

 

Fonte: www.peopleforplanet.it




Il Job’s Act ha fatto diminuire le nascite in Italia

Nascono pochi bambini in Italia. E ne nascono ancora meno da quando è arrivato il Jobs Act. Per dirla meglio: da quando – nel 2015 – è stato cancellato l’articolo 18, e gli imprenditori possono più facilmente licenziare una dipendente.
Lo dicono i numeri.

A valutare come la riforma renziana del mercato del lavoro abbia influito sulla natalità è uno studio condotto da Maria De Paola e Vincenzo Scoppa, ordinari di Economia presso l’Università della Calabria, insieme con Roberto Nisticò, ricercatore di Economia Politica all’Università di Napoli Federico II e all’Institute of Labor Economics (Iza) di Bonn. Il Jobs Act è entrato in vigore il 7 marzo 2015 ed è efficace solo sui rapporti di lavoro avviati dopo quel giorno.

La principale novità consiste nell’aver abolito la norma dello Statuto del lavoratori che prevedeva il diritto a essere reintegrato per chi fosse stato licenziato senza giusta causa da un datore con almeno 15 dipendenti (sotto questa soglia, invece, l’articolo 18 non si applicava già prima del Jobs Act). La riforma ha sostituito questa tutela forte con un indennizzo in denaro.

Mandare a casa un addetto è diventato molto meno costoso pure per le aziende più grandi, insomma, e i nuovi lavoratori – nel frattempo assunti con il contratto ora chiamato “a tutele crescenti” – si sentono meno sicuri di chi è stato reclutato prima del 7 marzo 2015. Questo ha influito sulle scelte di maternità delle donne: gli studiosi hanno suddiviso il campione tra lavoratrici assunte prima e dopo il Jobs Act e poi hanno distinto quelle impiegate in imprese sotto i 15 addetti – alle quali le nuove norme non hanno cambiato nulla – e quelle sopra quella soglia, direttamente colpite dalla legge.

Tra quelle entrate prima della riforma, risultava aver preso il congedo di maternità il 3,4% nelle aziende più piccole e il 4,2% in quelle più grandi. Tra i due gruppi c’era una differenza netta: le più protette erano più propense ad avere figli. Tra quelle arrivate dopo, invece, non c’è alcuna differenza: entrambi i gruppi registrano un 2 per cento. Insomma, una volta allineate (al ribasso) le tutele, si è allineata anche la scarsa propensione a diventare madri.
Gli autori dello studio hanno anche chiarito che non tutte sono state colpite allo stesso modo dalla riforma. Visto che negli stessi anni sono stati incentivati i contratti a tempo indeterminato, per chi è stato stabilizzato potrebbe esserci stata una conseguenza inversa (cioè si sono decise a fare figli). Ma in generale i numeri parlano di un effetto negativo.
Fonte: www.ilfattoquotidiano.it



Permessi L.104: legittimo il licenziamento per chi li usa per riposarsi

Se da un lato non è possibile sfruttare i permessi della legge 104 (quelli riconosciuti a chi assiste un familiare disabile) per andare al mare, fare vacanza o il ponte dalle ferie, non si può neanche restare a casa in panciolle. Viene licenziato il dipendente che usa i permessi 104 per riposarsi. A dirlo è stata la Cassazione (sentenza n. 18411/19).

La pronuncia sdogana un altro importante principio: fa bene il datore di lavoro a usare gli investigatori privati per smascherare il lavoratore infedele. Gli 007 possono infatti pedinarlo, appostarsi sotto casa e controllarne le mosse purché non invadano la privacy del suo domicilio.

L’interpretazione non è nuova. Originale è però la vicenda. Se, infatti, negli altri episodi di licenziamento per abusi della legge 104, il dipendente si è sempre fatto sorprendere dagli investigatori fuori di casa, intento a svolgere commissioni personali, shopping, attività sportive o, in alcuni casi, in un night club, in questa vicenda il soggetto era rimasto sul divano a riposarsi piuttosto che andare a casa della zia disabile, della quale doveva prendersi cura. Stanco dopo una settimana di lavoro e, probabilmente, anche per l’assistenza prestata alla familiare con l’handicap, il dipendente aveva deciso di dedicare qualche ora in più al sonno e alla tv. Comportamento però ritenuto illegittimo dalla Cassazione secondo cui si può licenziare in tronco, per giusta causa, il dipendente che sfrutta i permessi 104 per riposarsi.

Decisiva è stata la testimonianza degli investigatori appostatisi sotto le abitazioni dell’incolpato e della parente. E tale condotta, non c’è che dire, mina ai fondamenti del rapporto di lavoro basato sulla fiducia. Pesa il disvalore etico e sociale della condotta che compromette in modo irrimediabile il rapporto di fiducia con il datore.

Il dipendente non può quindi usare i permessi per finalità diverse rispetto a quelle previste dalla legge. E se anche per i permessi retribuiti previsti dalla legge 104 non è necessario passare tutte le 24 ore con il familiare bisognoso, buona parte della giornata deve essere comune rivolta a tale scopo.

Ultimo aspetto da non sottovalutare: per la Cassazione bastano anche due soli episodi per giustificare il licenziamento immediato. L’uomo aveva abusato dei permessi per ben due giorni, non muovendosi da casa fra le 6,30 e le 21, senza invece andare ad aiutare la zia anziana.

Insomma, nei giorni di permesso 104 bisogna uscire di casa, ma non per divertirsi con gli amici. Chi non presta assistenza al disabile perde il posto.

 

Fonte: www.laleggepertutti.it

 




730 e Unico, le scadenze fiscali

Con la Fase 2 sono ripartite anche le scadenze, e tra queste quella più importante per i lavoratori dipendenti: la presentazione di 730 o Unico. Il Covid ha fatto slittare i termini rispettivamente al 30 settembre per il 730 ed al 30 novembre per Unico.

Ricordando che i CAF convenzionati con le nostre strutture sono a vostra disposizione di seguito abbiamo riepilogato le principali novità fiscali per il 2020 ed un dettaglio di tutte le spese che possono essere portate in detrazione/deduzione.

 

 

SPESE SOSTENUTE – DETRAZIONE/DEDUZIONE E LORO DOCUMENTAZIONE

  • Visite mediche specialistiche e generiche, esami, acquisto di medicinali, con fattura o con scontrino, (detraibili al di sopra della franchigia di € 129,11).
  • Assicurazioni vita e infortuni (se prima presentazione occorre anche originale della polizza). Le polizze vita e infortuni nell’ambito del limite previsto sono detraibili purché contraente e assicurato siano il dichiarante o un familiare a carico.
  • Assicurazioni a decorrere dal periodo di imposta 2016, le assicurazioni con oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone affette da gravi disabilità, potranno usufruire di una detrazione del 19% fino ad un importo massimo di 750 euro.
  • Premi di assicurazione che hanno a oggetto il rischio eventi calamitosi per le unità immobiliari a uso abitativo. Le polizze relative alle assicurazioni aventi a oggetto il rischio di eventi calamitosi, devono essere stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e la detrazione fiscale prevista ammonta al 19%.
  • Bollettini pagati per contributi volontari.
  • Tasse universitarie.
  • Rette per asili nido (queste ultime detraibili sino all’importo massimo di € 632,00 per ogni figlio).
  • Spese scolastiche nel limite di 800 € per studente nel 2019, su cui opera la detrazione IRPEF del 19%. Si tratta di spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie di secondo grado. (tasse, contributi, mense e gite scolastiche)
  • School Bonus per le erogazioni liberali effettuate nel 2019 a favore degli istituti nazionali, è previsto un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  • 19% per gli abbonamenti per i mezzi pubblici, come treni e bus. La detrazione fiscale spetta per le spese sostenute sia per il contribuente che per i familiari fiscalmente a carico entro un importo complessivo non superiore a 250 euro.
  • Consorzio di bonifica, (ATTENZIONE: PER CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO CON ADDEBITO SU C/C OCCORRE ALLEGARE COPIA DEL MOVIMENTO DI ADDEBITO)
  • Assegni di mantenimento ex coniuge (occorre sentenza di separazione o divorzio e codice fiscale ex coniuge e certificazione di pagamento).
  • Contributi assistenziali e previdenziali obbligatori.
  • Spese veterinarie: detrazione 19%, franchigia 129,11 € e importo massimo di spesa detraibile 387,34 euro
  • Spese funebri, non rileva più il grado di parentela, è sufficiente avere la fattura intestata.
  • Erogazioni effettuate tramite bonifici bancari, bollettini postali, assegni o carte di credito a favore di ONLUS, movimenti e partiti politici, società e associazioni sportive dilettantistiche.
  • Versamento a istituto religioso.
  • Contributi per i paesi in via di sviluppo.
  • Bonus mobili giovani coppie sostenuti fino al 2016, il bonus è destinato alle giovani coppie in cui uno dei due componenti abbia un’età pari o inferiore a 35 anni, potranno usufruire di una detrazione IRPRF del 50% dei costi sostenuti per l’acquisto di arredi per la prima casa, purché quest’ultima sia stata comprata nel 2015 o 2016. La spesa massima detraibile è 16.000 euro.
  • Spese per attività sportive praticate da ragazzi da 5 a 18 anni nel limite di € 210,00 per ragazzo.
  • Spese per affitti studenti universitari fuori sede oltre 100 km (contratto di affitto e ricevute) spese di affitto per lavoratore dipendente trasferito in altra regione, spese di affitto per contratti a giovani fra i 20 e 30 anni di età per unità immobiliare destinata a propria abitazione diversa da quella dei genitori.
  • Bollettini di versamenti per contributi per colf, babysitter, assistenti persone anziane.
  • Spesa sostenuta per l’acquisto di auto o ausili informatici per disabili
  • Il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’approfondimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, per chi soffre di disturbi dell’apprendimento. Le spese che si possono detrarre sono quelle sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Per detrarre le spese sostenute per gli studenti con disturbi dell’apprendimento è necessario un certificato medico che attesti il collegamento funzionale fra i sussidi e gli strumenti acquistati, il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato e il documento di spesa che attesti la spesa sostenuta.
  • Spese sostenute per l’adozione di minori stranieri
  • Spese per riscatto del corso universitario di laurea per familiari a carico

  • Documento di spesa per badante (assistente di persone non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita) detraibile nel limite di € 2.100,00. La documentazione che serve per la dichiarazione dei redditi deve contenere i dati di chi effettua il pagamento e quelli di chi presta assistenza e dell’assistito
  • Donazioni: è prevista una deduzione pari al 20% su erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.
  • Per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche è riconosciuto un credito di imposta che può arrivare fino al 65% delle somme erogate. Possono beneficiare del credito d’imposta del 65% anche coloro che hanno effettuato erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici ai fini della bonifica ambientale e della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate.
  • Estensione dell’utilizzo del modello 730 all’erede per la detrazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 30/09/2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti reddituali per utilizzare tale modello. La liquidazione del modello 730 del soggetto deceduto segue le regole del 730 “senza sostituto d’imposta”. I versamenti delle imposte a saldo dovranno essere eseguiti dagli eredi nel termine di legge e gli eventuali rimborsi verranno erogati dall’Agenzia delle Entrate agli aventi diritto.

Per quanto riguarda invece chi possiede immobili riportiamo di seguito una serie di indicazioni sia in merito al solo aggiornamento della situazione che alle spese oggetto di recupero fiscale.

DOCUMENTAZIONE INERENTE AGLI IMMOBILI

  • Aggiornare la situazione immobiliare (Atti di vendita/acquisto, immobili, denunce di successione, certificati catastali, atti relativi all’esproprio di terreni, notifica di estimi catastali nel 2019).
  • Acquisto immobili, interessi passivi ed oneri accessori sui mutui, occorrono sia il contratto di mutuo che di compravendita dell’immobile. Se il mutuo è stato contratto per ristrutturazione ai sensi dell’art.3 c.1 lett.d L.457/78) o la costruzione, occorrono le fatture delle spese sostenute, fattura spese notarili per la stipula mutuo e compravendita, fattura agenzia intermediazione immobiliare. Ricordiamo che l’importo degli interessi detraibili per i mutui abitazione principale deve essere in correlazione al valore dell’immobile dichiarato all’atto del rogito ed all’importo del mutuo contratto come da circolare Agenzia delle Entrate n° 15 del 20/4/05

A titolo esemplificativo:

Immobile acquistato dichiarando al rogito un importo pari a € 100.000,00

Mutuo contratto per un importo paro a € 120.000,00

Gli interessi possono essere detratti nel limite massimo per quelli pagati a fronte dell’importo dichiarato a rogito e pertanto solo quelli pagati a fronte di € 100.000,00

  • Aggiornare gli importi degli affitti percepiti (importo affitto percepito nel 2019 per immobili in locazione, allegando il contratto di affitto se il fabbricato è locato con canone convenzionale in quanto sono previste agevolazioni fiscali sia per l’inquilino che per il proprietario)
  • Recupero fiscale del 50% per ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili con lavori terminati o collaudati dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019. Per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati al risparmio energetico, acquisto grandi elettrodomestici e per risparmio energetico c’è l’obbligo di comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o del collaudo.

Se la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori ricade nel periodo da 08/03/2020 al 31/05/2020, la trasmissione all’ENEA per beneficiare delle detrazioni potrà essere inoltrata entro e non oltre il 30/06/2020.

  • • Spese sostenute per la sistemazione di aree verdi private (bonus verde), recupero 36%. Si tratta di una detrazione IRPEF legata alla casa. L’agevolazione riguarda le spese sostenute per i giardini, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, i pozzi, giardini pensili, e le pertinenze varie. La detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute è da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. È soggetta ad un limite massimo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare, e pertanto consente una detrazione che può arrivare fino a un massimo di 1.800 euro da spalmare in 10 anni.
  • Spese e documentazione relativa agli interventi di recupero edilizio (50%, 41% e 36%) più eventuale relativo acquisto di mobili recupero del 50% per un massimo di € 10.000,00 (per lavori iniziati dopo il 01/01/2018)
  • Spese e documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica 50% – 65%
  • Spese sostenute dal 01/03/2019 al 31/12/2021 per l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.

FISAC 730 e UNICO elenco documenti

 

FISAC/CGIL BPER BANCA




BCC: provvidenze per i disabili

Così come prevede il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito Cooperativo
Art. 88
Provvidenze per i disabili
Per ciascun familiare fiscalmente a carico, che risulti portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, viene corrisposto un contributo annuale di euro 1.032,91; tale contributo va corrisposto entro il mese di giugno di ciascun anno, su presentazione di certificazione medica attestante per l’anno in corso il sussistere delle anzidette condizioni; tale contributo assorbe fino a concorrenza, le analoghe provvidenze economiche correnti a livello regionale o aziendale.
Entro il mese di Giugno le Aziende, dietro apposita richiesta, corrispondono il contributo annuale per i familiari fiscalmente a carico portatori di handicap.
Poiché, come detto, l’erogazione di questa provvidenza avviene solo su apposita richiesta da parte della lavoratrice o del lavoratore, invitiamo tutti i colleghi interessati a produrre ed inoltrare alla propria Azienda tale domanda, corredata da tutta la relativa documentazione, in tempo utile affinché le Aziende possano provvedere alla erogazione entro il mese di giugno.
A tal fine si allega fac-simile della domanda, redatta sulla base delle previsioni del CCNL.
Ti invitiamo comunque a verificare eventuali diverse previsioni della contrattazione integrativa regionale o aziendale.
Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo

Scarica l’allegato: FisacInforma – CCNL – Provvidenzeper disabili 2020

Fac-simile domanda provvidenze per disabili




BCC: pausa di riflessione

Si è svolto lo scorso 22 maggio un breve incontro con Federcasse sul programmato tema degli interventi normativi ed economici per il settore del Credito Cooperativo, vale a dire la “cassetta degli attrezzi”.

Le OO.SS. avevano lavorato da tempo su uno specifico ed articolato documento politico e rassegnato successivamente per iscritto le proprie posizioni a Federcasse già il 28 aprile scorso.
Dopo la sottoscrizione dell’aggiornamento del verbale d’accordo “Covid/19” il 7 maggio scorso, Federcasse si è presa una evidente pausa di «riflessione» ed analisi sulle necessitate tematiche di intervento economico e normativo, anche in riferimento alle Lavoratrici e Lavoratori con più difficoltà, in questa delicata, mutevole e complessa fase pandemica, economica e sociale che attraversa il Paese.

Le OO.SS. hanno ribadito in sostanza la validità e l’attualità dei temi riguardanti la formazione, lo smart working, i congedi parentali, la Banca del Tempo Solidale e come ultima istanza la valutazione sulla congruità dell’utilizzo dell’assegno ordinario per la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa, tanto più in questo  periodo di ripresa delle attività bancarie, con picchi di lavoro crescenti dettati dalla complessità nel succedersi delle normative, sulla scorta dei decreti fin qua pubblicati ed approvati.

Federcasse, dopo aver definito “rigido e insostenibile” nel suo complesso il documento proposto dalle OO.SS., si è riservata il tempo (dal 28 aprile) di scriverne uno proprio, con aggiornamenti legati all’ultimo decreto, e presentarlo a sua volta prima del prossimo incontro.

La posizione molto «riflessiva» di Federcasse si commenta da sola, quindi.

Le OO.SS. hanno ribadito la volontà di proseguire nel confronto ma di farlo puntando alla reale condivisione delle concrete necessità e altrettanto tutele per tutti i Lavoratori e le Lavoratrici impegnati in questo momento storico, preservando i valori e i beni comuni del settore Cooperativo.

Le Parti si sono aggiornate per mercoledì 27 maggio su questo profilo e hanno anche stabilito la data di riunione della Commissione Nazionale Permanente, dopo la forte sottolineatura svolta in premessa d’incontro, individuata il giovedì 4 di giugno.

Roma, 22.05.2020

Le Segreterie Nazionali BCC
FABI    FIRST/CISL   FISAC    SINCRA/UGL   UILCA

Leggi anche

https://www.fisaccgilaq.it/bcc/bcc-la-cassetta-degli-attrezzi.html




Decreto rilancio: ecco le misure per i lavoratori

A conti fatti, secondo il presidente del Consiglio, i soldi stanziati per i lavoratori ammontano a 25,6 miliardi di euro, circa il 40% dei 55 smossi per il decreto Rilancio. “Milioni di lavoratori hanno beneficiato e stanno beneficiando della cassa integrazione” ma sappiamo che “ce ne sono tanti che non l’hanno ottenuta perché i meccanismi di quella regionale, quella in deroga, sono molto farraginosi e siamo intervenuti per riformarlo” e “adesso con il nuovo meccanismo già al momento della prenotazione direttamente all’Inps” sarà possibile “erogare una parte della Cig”, ha assicurato il ministro dell’Economia, Roberto Gualteri. Per quanto riguarda il bonus di 600 euro per gli autonomi, la nuova tranche, ha aggiunto, “arriverà immediatamenteappena il decreto sarà in Gazzetta Ufficiale, senza bisogno di fare domanda. Tutti coloro che l’hanno già avuta avranno un secondo bonifico”. Queste le principali misure approvato in Consiglio dei ministri. In alcuni casi si tratta di misure introdotte e in altri di nuove indennità.

I 600 euro
Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi(co.co.co), già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Stessa misura anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni specialidell’Assicurazione generale obbligatoria, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. La misura vale anche per i lavoratori nel mondo dello sport, del settore agricolo (500 euro), ai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo.

I 1000 euro per chi ha perdite ingenti
Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Stessa misura per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti.

Le norme per le fasce deboli
Si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Il reddito di emergenza
Per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’Inps in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

500 euro ai lavoratori domestici
Si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per Covid-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

I congedi
C’è l’innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Chi ha il reddito e cassintegrati nei campi
Al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di Naspi e Dis-Coll nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020.

L’emersione del lavoro nero
Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiornoscaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di riduzione in schiavitù o per caporalato.

La cassa integrazione
Il dl Rilancio ha previsto anche l’innalzamento a 18 settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga. Lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

La semplificazione della cassa
Vengono previste anche misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.

Niente licenziamenti per altri 5 mesi
Si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge ”cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individualiper giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

Bonus baby-sitter
Deciso anche l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.

Lo smartworking
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

La legge 104, più permessi
Nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti usufruibili per chi dispone della legge 104 per l’assistenza di un familiare.

 

Fonte: www.ilfattoquotidiano

 




La “mascolinità tossica” di Trump e Bolsonaro: un ostacolo nella lotta al Coronavirus

Abbiamo davvero bisogno di leader che mettano in discussione la parola scientifica utilizzando un linguaggio aggressivo, guerrafondaio e misogino?
Riportiamo la traduzione di ampi stralci di un articolo di Robin Dembroff, professore di filosofia alla Yale University, pubblicato dal Guardian.

 

Il dominio “machista” e la parata negazionista

Il mese scorso, dopo che la California aveva dichiarato da giorni lo stato di emergenza e le scuole di Seattle avevano iniziato a chiudere, Donald Trump affermò che il Covid-19 sarebbe semplicemente “andato via”. Poco dopo dichiarò che sarebbe “scomparso … come un miracolo”. Trump venne sostenuto in questa parata negazionista da altri leader populisti di estrema destra, in particolare dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, il quale, nel mese di marzo, descrisse il Covid-19 come una “semplice influenza” che non giustifica “l’isteria” sorta intorno alla diffusione del virus, e dichiarò che il Brasile sarebbe stato immune al coronavirus grazie al proprio clima e a una popolazione sostenzialmente giovane.

Mascolinità tossica

Ma cosa spinge uomini come Trump e Bolsonaro a negare, falsificare e non ammettere l’evidenza della crisi della salute pubblica?

Questi due uomini hanno in comune un tratto saliente: la mascolinità tossica, un concetto divenuto popolare a gennaio 2019, quando Gillette ha lanciato una serie di pubblicità che sfidavano le espressioni tradizionali della mascolinità, come il bullismo, la repressione delle emozioni e le molestie sessuali.

L’attuale pandemia mette in netto rilievo quanto possa essere utile il concetto di mascolinità tossica. Il dottor Roger Kirby, un esperto di salute maschile, osserva che le forme tossiche di mascolinità, che conducono a comportamenti “dominanti, aggressivi, [e] a rischio“, fanno sì che gli uomini vedano la malattia o altri problemi di salute come effeminati e deboli, portandoli a scegliere il rischio e il disagio rispetto all ‘”emasculazione” della ricerca di cure mediche.

Trump e Bolsonaro sono chiari esempi di uomini che si aggrappano a forme tossiche di mascolinità. Si scagliano contro tutto ciò che minaccia il loro dominio e si affidano alla misoginia e alla violenza per rafforzare il loro ego. Denigrano le donne e la femminilità al fine di rafforzare il loro fragile senso di virilità, riferendosi alle donne come “troie”, “cani” e “pezzi di culo”. Trump si è vantato delle dimensioni del suo pene e dei suoi livelli di testosterone e Bolsonaro ha detto che preferirebbe avere un figlio morto piuttosto che gay.

Entrambi giustificano frequentemente la violenza e attaccano coloro che non condividono le loro tesi. Nella nostra attuale crisi, la loro mascolinità tossica è una minaccia mortale, che rischia di danneggiare loro stessi e gli altri.

Il linguaggio bellico per rafforzare consensi e dominio

Inizialmente i due leader hanno rifiutato di ammettere la gravità della situazione, sminuendone la portata e credendo di essere immortali e immuni a qualsiasi attacco esterno e, di conseguenza, al coronavirus.

Ora che questa menzogna non è più sostenibile, Trump e Bolsonaro hanno cambiato direzione. Entrambi tentano di apparire “iper-virili” eroi di guerra, impegnati a proteggere i loro Paesi da un “nemico invisibile“.

Questi autoritratti militaristici chiariscono che Trump e Bolsonaro sono concentrati ad alimentare le divisioni e vincere le elezioni, e non hanno nessuna intenzione di fare ciò che è necessario per salvare vite umane.

Abbiamo bisogno di empatia, solidarietà e compassione

Non abbiamo bisogno di patriottismo e armi; abbiamo bisogno di ricerca medica connessa a livello globale, reti di sicurezza sociale e assistenza sanitaria per tutti. Abbiamo bisogno di leader che consentano agli esperti della salute pubblica di prendere decisioni politiche, piuttosto che nutrire il loro interesse personale.

Ci ritroviamo in un tempo che ha bisogno di tratti tradizionalmente “femminili”, quali empatia, solidarietà e compassione. Gli uomini al potere hanno scelto di dare la priorità al loro precario senso di mascolinità, rifiutando le prove scientifiche, utilizzando la retorica della violenza, della guerra e della divisione, mettendo noi tutti in pericolo.

 

Fonte: www.peopleforplanet.it