Azioni ex Tercas: altri 10 risarcimenti

Il giudice accoglie i ricorsi dei risparmiatori: “Non basta un modulo prestampato per sostenere che fossero stati informati”


La cronaca giudiziaria continua a declinare la vicenda delle azioni ex Tercas. Ed è un’altra sentenza, destinata a fare nuova giurisprudenza soprattutto nel passaggio in cui stabilisce che non basta la consegna di un modello prestampato per assolvere agli obblighi di informazione, a sancire il risarcimento per dieci piccoli risparmiatori teramani che avevano acquistato azioni ex Tercas e che sono rimasti senza niente dopo il loro azzeramento del 2014.
Il tribunale ha nuovamente stabilito che dovranno essere risarciti dall’Istituto (oggi Banca Popolare di Bari) perché non furono adeguatamente informati dei rischi.
I fatti contestati risalgono al 2006, prima del commissariamento del 2012 e prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari. I risarcimenti concessi ai risparmiatori vanno da 2mila a 16mila euro.

Ancora una volta il tribunale civile (sentenza del giudice Mariangela Mastro) ha stabilito che l’istituto bancario, prima dell’acquisto delle azioni, non avesse fornito tutte le necessarie e complete informazioni sui titoli e non avesse indicato in modo specifico i motivi per cui le azioni non erano adeguate al profilo di rischio medio basso dei risparmiatori. Secondo il giudice gli obblighi informativi in merito ai titoli non potevano essere ricavati solo dai prospetti informativi consegnati all’atto dell’acquisto, ma dovevano essere forniti anche oralmente sempre all’atto dell’acquisto così come previsto dal regolamento Consob e come sancito più volte dalla Cassazione.

Scrive il giudice nella sentenza: “Occorre domandarsi se la consegna del prospetto informativo contenente le specifiche indicazioni sia sufficiente al fine di ritenere assolto l’onere informativo gravante sull’intermediario, pur a fronte della contestazione di inadempimento sollevata dall’investitore. Se l’intermediario ha l’obbligo di acquisire preventivamente le informazioni relative al profilo del proprio cliente e se è tenuto a compiere la valutazione di adeguatezza dell’operazione e ad avvertire il cliente circa l’inadeguatezza della stessa, significa che evidentemente l’intermediario è obbligato a un quid pluris rispetto alle caratteristiche del cliente. 
Deve affermarsi, inoltre, l0onere informativo gravante sull’intermediario non può ritenersi assolto attraverso la mera consegna di documentazione contrattuale, sia pure informativa, occorrendo che lo stesso fornisca l’ausilio necessario e funzionale a consentire al cliente di esprimere una scelta consapevole mediante l’illustrazione e la spiegazione delle informazioni”.

Quindi il modulo sottoscritto dai clienti non è sufficiente a garantire una informazione consapevole. Concetto che il giudice così esprime in un passaggio della sentenza:
“La dichiarazione sottoscritta dagli investitori non può in alcun modo valere a ritenere adempiuto l’onere informativo incombente alla banca, poiché a fronte di una contestazione specifica formulata dagli attori – in ordine alla mancata informazione sulla rischiosità intrinseca all’acquisto di azioni non quotate in mercati regolamentati – la banca non ha dimostrato di aver fornito al cliente un’informativa specifica e contestualizzata rispetto all’operazione di investimento di cui trattasi, dovendosi affermare – di contro – che le dichiarazioni generiche fatte sottoscrivere ai clienti, su moduli prestampati, non possono condurre ad affermare l’avvenuto adempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario”

 

Articolo di Diana Pompetti su “Il Centro” del 2/3/2023