BPER: Assemblea di iscritti e simpatizzanti Fisac Abruzzo e Molise

Mercoledì prossimo, 9 giugno, avrà luogo un’assemblea in modalità remota rivolta agli iscritti Fisac di Abruzzo e Molise, ma aperta a tutti coloro che volessero partecipare, con inizio alle ore 14.40.

I partecipanti potranno usufruire del permesso orario appositamente previsto per le assemblee (Codice SSA).
Questi gli argomenti all’ordine del giorno:
  • Elezione delegati all’Assemblea Organizzativa Fisac BPER
  • Discussione e votazione documento congressuale
  • Situazione aziendale
La partecipazione potrà avvenire tramite la piattaforma Google Meet, utilizzando il codice che verrà comunicato successivamente. L’assemblea prevede una prima parte istituzionale, propedeutica all’Assemblea Organizzativa che porterà, nel mese di settembre, al rinnovo di tutti gli organismi Fisac Aziendali e di Gruppo, e una seconda parte nella quale vorremmo dare ampio spazio alla voce dei colleghi.
Per questo raccomandiamo la massima partecipazione e vi invitiamo a coinvolgere anche colleghi non iscritti alla Fisac che ritenete possano avere interesse a prendere parte all’assemblea.



Diritto alla pensione: anche per part-time verticale è utile il tempo non lavorato

Part-time verticale o ciclico: utile anche il tempo non lavorato per maturare il diritto alla pensione.


 

Infatti la legge di bilancio 2021 ha disposto nuove modalità di calcolo dell’anzianità contributiva maturata nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, valorizzando ai fini del diritto pensionistico anche il tempo non lavorato, come già avviene nel part-time orizzontale.

Adesso, con la circolare INPS 4 maggio 2021, n. 74 l’Istituto fornisce le indicazioni sull’applicazione della norma nel settore privato, sui nuovi adempimenti per i datori di lavoro e sulla gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti diversi dagli operai agricoli.

Normativa

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato organicamente disciplinato nel nostro ordinamento dall’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, destinato ai lavoratori disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.

Detto testo normativo, nel disciplinare per la prima volta il lavoro a tempo parziale, ha tra l’altro previsto che siffatta fattispecie contrattuale debba necessariamente essere stipulata con atto scritto.

Diritto alla Pensione: anche per Part-Time verticale è utile il tempo non lavorato

Pertanto il legislatore riconosce il periodo non lavorato nell’ambito del rapporto part-time di tipo verticale o ciclico per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, nonché per i rapporti di lavoro part-time esauriti.

L’Istituto procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time:

  • dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa
  • e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di entrata in vigore della disciplina in commento.

Va comunque considerata l’esclusione, nell’ambito dell’accredito dell’anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi non lavorati e non retribuiti:

  • a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro
  • e in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi dell’Istituto.

Sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.

La domanda dovrà essere corredata:

  • dall’attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato (Allegato n. 1)
  • o da una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000 (Allegato n. 2), sottoscritta dall’interessato. Con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Le pensioni potranno essere liquidate in applicazione delle nuove disposizioni per decorrenze dal 1° gennaio 2021.

Le novità introdotte in materia di part-time di tipo verticale o ciclico non modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del Trattamento di Fine Servizio ( TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) dei dipendenti pubblici.

Il testo completo della Circolare

A questo link potete consultare il testo completo della Circolare INPS.

Qui di seguito, invece potete consultare i due allegati alla Circolare:

 

Fonte: www.lentepubblica.it

 




ABI: accordo per la riapertura delle filiali

Il 31 maggio 2021 si è tenuta una riunione per l’Integrazione al Protocollo condiviso del 28 aprile 2020, e successive integrazioni, recante “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario

Fin dall’inizio della pandemia, l’evoluzione della situazione sanitaria connessa alla diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle competenti Autorità sono stati costantemente oggetto di monitoraggio e confronto tra ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin.

In tale contesto, con il Verbale di riunione del 30 aprile 2021, di ulteriore integrazione del Protocollo condiviso del 28 aprile 2020, le Parti, anche in relazione alla ripresa generalizzata delle attività del Paese, hanno concordato di incontrarsi nel mese di maggio 2021 per verificare l’attualità delle misure condivise.

Alla luce delle previsioni di legge per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (D.L. n. 52/2021 e D.L. n. 65/2021), le Parti confermano, anche con riferimento ai servizi a contatto con il pubblico, l’attenzione all’adozione di adeguate misure di prevenzione, contrasto e contenimento alla diffusione del virus. In coerenza con lo sviluppo del programma delle riaperture, le Parti condividono che con esclusivo riferimento alle zone “bianche” e “gialle” l’accesso della clientela nelle filiali avvenga gestendo il pieno rispetto del mantenimento della distanza interpersonale, assicurando alle lavoratrici e ai lavoratori la continua disponibilità di adeguati DPI adottati in base alla normativa (mascherine e gel igienizzante), con l’applicazione di tutte le misure tempo per tempo previste dai provvedimenti delle Autorità competenti.

Scarica il verbale




Come vengono tassati i buoni pasto?

I buoni pasto sono sicuramente un benefit molto apprezzato dai lavoratori. Ma i buoni pasto sono tassati? Scopriamolo insieme.


Come funzionano i buoni pasto

I buoni pasto sono un mezzo di pagamento predeterminato che rientra nella categoria dei “fringe benefit”, ovvero i benefici accessori.

Vengono utilizzati dai lavoratori dipendenti o parasubordinati, sia del settore pubblico che del settore privato. Si tratta, infatti, di tagliandi alternativi alla mensa per il personale e possono essere spesi presso pubblici esercizi, come bar, ristoranti da asporto, gastronomie o supermercati convenzionati.

I buoni pasto sono un’agevolazione per il dipendente, che riesce a salvaguardare il proprio potere d’acquisto e sono utili anche per gli esercenti convenzionati, che riescono ad affiliare una propria clientela, che diventa sicura e abituale.

I buoni pasto sono destinati solamente ai dipendenti che lavorano a tempo pieno o parziale e solitamente vengono erogati con una cadenza di uno per ogni giorno lavorativo. Non possono essere ceduti o cumulati oltre alle 8 unità e non possono essere convertiti in denaro.

N.B. L’accordo di rinnovo CCNL ABI 19-12-2019, sottoscritto il 19/12/2019, prevede che il buono pasto non spetti ai lavoratori del settore bancario che svolgono lavoro agile, a meno che la loro prestazione non venga effettuata presso un Hub aziendale.

Tipi di buoni pasto

L’azienda può decidere se emettere al dipendente i buoni pasto cartacei o i buoni pasto elettronici (questi ultimi sono stati introdotti dal 2012).

Il funzionamento è lo stesso, ma ci sono delle piccole differenze che contraddistinguono i buoni elettronici:

  • Vengono caricati su una carta elettronica, dotata di microchip o banda magnetica.
  • La soglia di esenzione dalla tassazione è più alta, rispetto a quelli cartacei.
  • Coi buoni pasto elettronici è possibile tenere traccia delle spese e dei pagamenti fatti dai dipendenti.
  • In caso di smarrimento della carta, è possibile procedere al blocco e richiederne una nuova, recuperando, in questo modo, tutti i buoni pasto persi.

Tassazione buoni pasto

Ogni azienda ha a disposizione due tipi di benefit: i flexible benefits e i fringe benefits.

flexible benefits sono totalmente esenti dall’imposizione fiscale e contributiva, visto che sono considerati complementari alla retribuzione dovuta al dipendente.

I fringe benefits, invece, sono soggetti ad una tassazione parziale, perché sono aggiuntivi alla regolare retribuzione.

buoni pasto, essendo un bene aggiuntivo possono essere tassati, solamente se il loro valore non supera la soglia indicata dalla legge. Nel caso i buoni pasto abbiano un valore superiore a quello stabilito, la differenza risulterà nella busta paga e il dipendente dovrà pagare le tasse e i contributi relativi.

Limiti per la tassazione dei buoni pasto

I buoni pasto non sono tassati se non superano certi limiti, purché essi non superino giornalmente:

  • i 4 euro per i buoni pasto cartacei
  • gli 8 euro per i buoni pasto elettronici
  • i 5,29 euro per i buoni corrisposti “agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.

Queste limitazioni sono state fissate dalla Legge di Bilancio 2020, entrata in vigore lo scorso primo gennaio 2020.
Prima di questa decisione, il limite era stato fissato a 5,29 euro per i buoni cartacei e per tutti i lavoratori indistintamente.

Dopo la Legge di Bilancio 2020, il limite è rimasto solamente per le categorie di lavoratori sopra citate ed è stato immesso il limite a 7 euro per i buoni pasto elettronici.
Ricapitolando, le somme al di sotto delle soglie appena citate sono esenti dalle tasse, sia dai tributi che dai contributi previdenziali.

Quand’è che i buoni pasto sono tassati

Se i buoni pasto superano i limiti citati nel paragrafo precedente, entrano di diritto nella categoria dei fringe benefits, ovvero quei benefit che vengono parzialmente tassati, poiché rappresentano una retribuzione aggiuntiva a quella già ricevuta dal dipendente.

La differenza risulterà nella busta paga e costituirà il reddito del lavoro dipendente.
Poiché c’è una differenza tra buoni cartacei e buoni elettronici, visto che i primi sono esenti dalle tasse fino al limite di 4 euro e i secondi fino a 8 euro, c’è sicuramente un vantaggio che riguarda l’emissione digitale dei buoni pasto.

L’emissione dei buoni pasto in formato elettronico sarà un vantaggio sia per il lavoratore (che avrà un limite fissato a 8 euro) e sia per il datore di lavoro, poiché il costo sarà deducibile al 100% con un’IVA agevolata al 4% (a differenza dei buoni pasto cartacei, che presentano un’IVA al 10%).

 

Fonte: www.lentepubblica.it




Futuro Mps, Landini dice no all’ipotesi spezzatino

«Siamo contrari allo ‘spezzatino’ del Monte dei Paschi di Siena».

A ribadirlo il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine dell’assemblea della Banca d’Italia che ha invitato a riflettere sui cambiamenti tecnologici in atto e a riflettere sull’importanza per il paese del settore del credito.

Una voce unanime, dunque, dopo le prese di posizione di tutte le sigle sindacali a livello locale e nazionale contro l’ipotesi che sarebbe invece gradita al Governo.

Intanto lo stesso Mps ha comunicato in una nota che «non ci sono aggiornamenti da segnalare in merito alla ‘soluzione strutturale’, cioè alla fusione con un gruppo bancario più solido, «o all’operazione di rafforzamento patrimoniale» da 2,5 miliardi di euro, subordinata all’autorizzazione della Dg Comp e della Bce. Lo si legge in una nota dell’istituto senese, tenuto a comunicare mensilmente gli aggiornamenti sulle operazioni di rafforzamento patrimoniale dopo essere finito nella black list della Consob.

 

Fonte: www.agenziaimpress.it




Appalto Assicurativo: a giugno per tutti il pagamento del PAP 2020


PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2020

art. 36 C.C.N.L. 18.12.2017 – pagamento mese di giugno 2021

La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2020 conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 18/12/2017, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2021.

La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2020, rispetto all’anno 2019, comprensivo del tasso di inflazione reale 2020 (pari a -0,2%), siano pari o superiori, rispettivamente a:

1,8% 3,8% 5,8%

come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

Incremento 1,8% 3,8% 5,8%
6°liv.ex Quadro 240,00 306,00 382,50
5°liv.ex C.Ufficio 208,00 265,20 331,50
4°liv. ex I cat. 192,00 244,80 306,00
3°liv. ex II cat. 176,00 224,40 280,50
2°liv. ex III cat. 164,00 209,10 261,38
1°liv. ex III cat. 160,00 204,00 255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2020, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (5,8%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (1,8% o 3,8%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2021.

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 5,8%.

IN CASO DI:

Trapasso di Agenzia come previsto dall’art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul trapasso d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio
Passaggio di livello /categoria nel corso del 2020 il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio
Variazione dell’orario di lavoro nel corso del 2020 il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno
Contratto di Apprendistato il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio

Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Roma, 31 maggio 2021

Le Segreterie Nazionali
First CISL – Fisac CGIL – Uilca – FNA




Il sistema del credito a sostegno del Lavoro

La Fisac Abruzzo Molise, in collaborazione con la CGIL di Chieti, organizzano il convegno

IL SISTEMA DEL CREDITO A SOSTEGNO DEL LAVORO
per la Provincia di Chieti.

Il convegno si svolgerà venerdì prossimo, 4 giugno, dalle ore 9 alle ore 14. Tra i relatori il Coordinatore Regionale Fisac Abruzzo Molise Francesco Trivelli e il Segretario Nazionale Fisac CGIL Nino Baseotto.

Alleghiamo il programma dell’evento, che potrà essere seguito online attraverso i canali YouTube Fisac Cgil – Fisac Abruzzo Molise